Categoria: Diritto Ambientale

Approfondimenti su autorizzazioni ambientali, VIA, VAS, AIA, rifiuti, bonifiche, responsabilità ambientale e contenzioso amministrativo connesso alla regolazione ambientale.

  • Transizione energetica e tutela degli investimenti: il ruolo dell’arbitrato internazionale

    Transizione energetica e tutela degli investimenti: il ruolo dell’arbitrato internazionale

    La transizione energetica comporta una trasformazione profonda del quadro normativo nel quale sono stati realizzati investimenti destinati, per loro natura, a produrre effetti economici per decenni.

    Il progressivo abbandono delle fonti fossili, la revisione delle concessioni, le limitazioni alle attività estrattive, la modifica dei sistemi di incentivazione e l’introduzione di standard ambientali e climatici più rigorosi possono incidere sulla redditività di investimenti compiuti quando il contesto regolatorio era differente.

    Il problema giuridico non consiste, tuttavia, nel contrapporre la tutela dell’investitore alla decarbonizzazione. Occorre piuttosto stabilire come il diritto internazionale distribuisca il rischio del mutamento regolatorio: quale evoluzione della disciplina debba essere ragionevolmente sopportata dall’operatore economico e quando, invece, il comportamento dello Stato possa entrare in tensione con specifiche garanzie accordate all’investimento.

    Il contenzioso sulla transizione energetica costituisce così una parte di un fenomeno più ampio: quello della protezione internazionale dell’investimento nei settori fortemente regolamentati.

    Non esiste un solo “arbitrato internazionale”

    Una prima distinzione è essenziale. L’arbitrato investitore-Stato fondato su un trattato internazionale — generalmente indicato con l’acronimo ISDS, Investor-State Dispute Settlement — non coincide con l’arbitrato derivante da un contratto stipulato tra l’investitore e lo Stato o un soggetto pubblico.

    Nel primo caso la base della pretesa può trovarsi in un Bilateral Investment Treaty (BIT), in un accordo multilaterale quale l’Energy Charter Treaty o in un accordo commerciale contenente un capitolo sugli investimenti. È il trattato a definire quali investimenti e investitori siano protetti, quali obblighi gravino sullo Stato e, ove previsto, a contenere il consenso statale alla soluzione arbitrale della controversia.

    Nel secondo caso occorre invece esaminare il contratto, la concessione o altro rapporto giuridico sottostante: clausola compromissoria, legge applicabile, eventuali clausole di stabilizzazione, disciplina della revisione del rapporto e rimedi previsti.

    Un provvedimento statale può assumere contemporaneamente rilievo sul piano del diritto amministrativo nazionale, del contratto o della concessione e, in presenza dei relativi presupposti, del diritto internazionale degli investimenti. Le tre dimensioni non devono essere confuse.

    Per un’impresa che investe in un settore regolamentato, la protezione dell’investimento non comincia pertanto con l’arbitrato. Nazionalità dell’investitore, struttura societaria, fonte della protezione internazionale, contenuto della concessione, diritto applicabile e documentazione delle interlocuzioni con le autorità pubbliche possono acquistare rilevanza molti anni dopo la decisione di investimento.

    L’Energy Charter Treaty e la sua progressiva crisi europea

    L’Energy Charter Treaty (ECT) del 1994 ha avuto un ruolo centrale nella protezione internazionale degli investimenti energetici. L’art. 26 disciplina la soluzione delle controversie tra investitore e Parte contraente; gli artt. 10 e 13 riguardano, rispettivamente, la promozione e protezione degli investimenti e l’espropriazione.

    Particolarmente discussa è stata inoltre la cosiddetta sunset clause dell’art. 47: il recesso di uno Stato dal Trattato non determina necessariamente l’immediata cessazione di ogni protezione per gli investimenti effettuati anteriormente alla data in cui il recesso produce effetti.

    L’Unione europea ed Euratom hanno notificato il proprio recesso il 27 giugno 2024; esso è divenuto efficace il 28 giugno 2025. La Commissione europea ha ricondotto la scelta anche all’incompatibilità del precedente assetto del Trattato con gli obiettivi climatici dell’Unione. Per il quadro istituzionale aggiornato si veda la pagina della Commissione europea dedicata all’Energy Charter Treaty.

    Nel frattempo, la questione degli arbitrati intra-UE aveva già subito una trasformazione radicale. Con Achmea e, specificamente per l’ECT, con la sentenza Komstroy del 2 settembre 2021, la Corte di giustizia ha affermato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione del ricorso al meccanismo arbitrale dell’art. 26 ECT nelle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro.

    Il quadro è stato ulteriormente consolidato dall’accordo tra gli Stati membri sull’interpretazione e applicazione dell’ECT in ambito intra-UE. Questo riduce sensibilmente lo spazio europeo del Trattato, ma non equivale alla scomparsa del diritto internazionale degli investimenti dal settore energetico. Restano da considerare, a seconda della fattispecie, rapporti con investitori di Stati terzi, altri trattati internazionali, investimenti europei in Paesi extra-UE e controversie fondate su contratti e concessioni.

    Stabilità dell’investimento non significa immutabilità della legge

    Un investimento di lunga durata presuppone inevitabilmente alcune aspettative sulla continuità del quadro nel quale è stato effettuato. Ma un ordinamento giuridico non può essere cristallizzato per tutta la vita economica dell’investimento.

    La tensione emerge soprattutto nell’applicazione del fair and equitable treatment (FET) e della nozione di legitimate expectations.

    In termini generali — e sempre nei limiti del testo dello specifico trattato applicabile — l’esistenza di un investimento non attribuisce all’investitore un diritto assoluto all’immutabilità della disciplina. Diventano invece rilevanti la prevedibilità dell’intervento statale, eventuali assicurazioni specifiche fornite all’investitore, la stabilità normativa espressamente garantita, la proporzionalità e non discriminatorietà della misura e le circostanze nelle quali l’investimento è stato realizzato.

    Questo aspetto assume una particolare importanza nella transizione energetica. Quanto più la progressiva riduzione delle attività fossili è incorporata nel diritto interno, europeo e internazionale e diviene conoscibile dall’operatore economico, tanto più complessa diventa la pretesa di fondare una legitimate expectation sulla permanenza indefinita di un determinato quadro regolatorio. Ciò non significa, all’opposto, che la finalità ambientale renda qualsiasi misura statale immune dal sindacato previsto dal trattato. La questione giuridica resta quella delle modalità concrete dell’intervento pubblico.

    Right to regulate ed espropriazione indiretta

    Una misura ambientale può incidere anche in maniera molto significativa sul valore di un investimento senza che ciò consenta automaticamente di qualificarla come espropriazione. Nella moderna disciplina degli investimenti è diventato quindi centrale il rapporto tra protezione patrimoniale e right to regulate dello Stato.

    Il problema si presenta con particolare evidenza quando la misura non trasferisce formalmente la proprietà allo Stato, ma impedisce o limita in misura sostanziale l’utilizzazione economica dell’investimento: è il terreno tradizionale dell’indirect expropriation.

    L’analisi non può però arrestarsi alla perdita economica. Il contenuto del trattato applicabile, la natura e la finalità della misura, la sua intensità, le aspettative tutelabili dell’investitore e il modo in cui l’intervento è stato adottato possono concorrere alla qualificazione giuridica. La protezione degli investimenti e la capacità dello Stato di perseguire obiettivi ambientali non sono quindi necessariamente incompatibili.

    Il caso Rockhopper contro Italia: perché è ancora attuale

    La vicenda Rockhopper Italia S.p.A., Rockhopper Mediterranean Ltd and Rockhopper Exploration Plc v. Italian Republic, ICSID Case No. ARB/17/14, costituisce uno dei casi più significativi per comprendere questa tensione. La controversia riguardava il progetto petrolifero offshore Ombrina Mare e il divieto di attività estrattive entro dodici miglia dalla costa.

    Il procedimento venne promosso sulla base dell’Energy Charter Treaty anche se l’Italia aveva già deciso di recedere dal Trattato. La controversia mostrava quindi la rilevanza della protezione accordata agli investimenti preesistenti dopo il recesso.

    Nel lodo del 23 agosto 2022 il Tribunale ritenne integrata una violazione dell’art. 13 ECT sotto il profilo dell’espropriazione e riconobbe a Rockhopper un risarcimento molto significativo. Fermarsi a questo dato conduce però oggi a una rappresentazione incompleta.

    L’Italia promosse infatti il procedimento di annullamento previsto dall’art. 52 della Convenzione ICSID. Si tratta di un rimedio diverso dall’appello: il comitato ad hoc non riesamina liberamente il merito del lodo, ma opera entro gli specifici motivi di annullamento contemplati dalla Convenzione.

    Con decisione del 30 maggio 2025 il lodo è stato annullato integralmente. E la vicenda non è terminata. Il 19 settembre 2025 ICSID ha registrato la richiesta di resubmission della controversia; il nuovo tribunale è stato costituito il 9 marzo 2026 ed è composto da Meg Kinnear, presidente, Stephen L. Drymer e Jorge E. Viñuales. Il procedimento risulta tuttora pendente. La cronologia e lo stato processuale aggiornato sono consultabili nella scheda ufficiale ICSID del caso Rockhopper v. Italy.

    Rockhopper non rappresenta dunque semplicemente il precedente di un investitore fossile che abbia ottenuto un risarcimento contro uno Stato. Mostra contemporaneamente la complessità della giurisdizione internazionale, la differenza tra merito e controllo del lodo e la difficoltà di coordinare protezione degli investimenti, diritto dell’Unione e regolazione ambientale.

    Phase-out delle fonti fossili e controversie internazionali

    Il problema non è esclusivamente italiano. Controversie internazionali hanno riguardato anche misure di progressivo abbandono del carbone e altre politiche energetiche. I casi devono tuttavia essere letti con cautela: l’avvio di un arbitrato non equivale all’accertamento di una violazione internazionale e numerosi procedimenti si arrestano per ragioni di giurisdizione, vengono interrotti o si concludono senza una decisione sulla responsabilità dello Stato.

    Questo dato ha una conseguenza pratica importante: identificare una misura statale economicamente pregiudizievole non significa ancora disporre di una pretesa arbitrale azionabile. Nazionalità, titolarità dell’investimento, momento dell’investimento, formulazione del trattato, termini per proporre la domanda e consenso all’arbitrato possono essere determinanti prima ancora che si discuta di FET o di espropriazione.

    Il problema del quantum: quanto vale un investimento destinato al phase-out?

    Quando viene accertata una violazione, resta una questione economicamente decisiva: il quantum.

    Gli investimenti energetici sono frequentemente caratterizzati da elevati costi iniziali e ritorni distribuiti su periodi molto lunghi. Una misura che interrompa anticipatamente l’attività può quindi dare origine a richieste fondate non soltanto sul capitale già investito, ma anche sul valore dei flussi finanziari futuri.

    Il ricorso al Discounted Cash Flow (DCF) e ad altre tecniche valutative apre un problema particolarmente delicato nel settore fossile: quanto può considerarsi sufficientemente certo un profitto futuro se l’attività è inserita in un settore sottoposto a un processo normativamente dichiarato di progressiva decarbonizzazione?

    Previsioni sulla durata dell’attività, prezzi dell’energia, costi della CO₂, necessità di nuove autorizzazioni, evoluzione tecnologica e rischio regolatorio incidono sul valore attribuito all’investimento. La quantificazione del danno finisce quindi per incorporare anche una valutazione della ragionevole durata dell’aspettativa economica. Da questo punto di vista, il dibattito sugli stranded assets è destinato ad assumere crescente importanza nel contenzioso internazionale.

    La transizione energetica amplia il problema degli investimenti internazionali

    Concentrarsi esclusivamente sui combustibili fossili rischia infine di nascondere una trasformazione più ampia. Le controversie in materia di investimenti riguardano anche energie rinnovabili, infrastrutture e materie prime necessarie alla transizione.

    Lo stesso problema può progressivamente interessare infrastrutture energetiche, impianti di recupero e riciclo, produzione di materie prime secondarie e altre attività industriali necessarie all’economia circolare. La transizione ecologica, infatti, non riduce necessariamente il bisogno di investimenti di lungo periodo. In molti settori lo aumenta.

    La questione più attuale non sembra essere, allora, se il diritto internazionale debba “proteggere le energie fossili” dalle politiche climatiche. La domanda è diversa: come costruire una tutela dell’investimento compatibile con la prevedibile evoluzione della regolazione ambientale e, nello stesso tempo, capace di reagire a interventi statali eventualmente arbitrari, discriminatori o contrari alle garanzie concretamente assunte?

    Per l’investitore, ciò rende essenziale la valutazione preventiva della struttura giuridica dell’operazione e del rischio regolatorio. Per lo Stato, una politica ambientale ambiziosa non esclude l’esigenza di considerare gli obblighi internazionali esistenti e di costruire il percorso normativo e amministrativo con adeguata certezza, trasparenza e coerenza.

    Per il diritto degli investimenti, infine, la transizione energetica rappresenta uno dei luoghi nei quali dovrà essere ulteriormente definito il rapporto tra stabilità economica dell’investimento e capacità dell’ordinamento di modificare le proprie scelte regolatorie.

    Investimenti transnazionali nei settori regolamentati

    Gli investimenti nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture richiedono sempre più spesso una valutazione congiunta del quadro autorizzativo nazionale, del rischio regolatorio e degli strumenti internazionali eventualmente applicabili.

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese e operatori nell’analisi delle questioni ambientali, amministrative e regolatorie connesse a investimenti e controversie complesse, anche nel coordinamento con professionisti e counsel esteri quando la vicenda presenta una dimensione transnazionale. Per gli aspetti connessi agli investimenti energetici è possibile consultare anche la pagina Energia, fotovoltaico ed efficientamento, nonché le aree dedicate al diritto ambientale e all’assistenza legale alle imprese.

  • Controllo sugli scarichi industriali: cosa deve verificare l’impresa dopo il sopralluogo

    Controllo sugli scarichi industriali: cosa deve verificare l’impresa dopo il sopralluogo

    Un controllo ambientale sugli scarichi non si esaurisce nel risultato di un campionamento. Per l’impresa, il problema nasce spesso dall’incrocio tra ciò che gli ispettori trovano materialmente nello stabilimento, ciò che risulta dall’autorizzazione e il modo in cui il ciclo produttivo è stato effettivamente gestito.

    Una valvola di bypass, un punto di scarico non rappresentato negli elaborati, un’autorizzazione scaduta, prescrizioni non rispettate o analisi che evidenziano superamenti possono produrre conseguenze molto diverse. Per questo, dopo il controllo, la prima esigenza non è formulare una difesa astratta: è ricostruire con precisione il fatto tecnico e il titolo amministrativo.

    Il primo controllo riguarda il titolo: quale scarico era realmente autorizzato?

    L’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 pone il principio per cui tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Per molte piccole e medie imprese e per gli impianti non soggetti ad AIA, l’autorizzazione allo scarico confluisce nell’Autorizzazione Unica Ambientale disciplinata dal d.P.R. n. 59/2013.

    La verifica non può però fermarsi all’esistenza materiale di un provvedimento. Occorre confrontare autorizzazione, planimetrie, punti di scarico, origine dei reflui, prescrizioni, limiti applicabili, eventuali modifiche dell’impianto e situazione effettivamente riscontrata durante il sopralluogo.

    Una AUA formalmente esistente non risolve quindi ogni questione se lo scarico concretamente esercitato non coincide con quello autorizzato o se sono intervenute modifiche rilevanti.

    Scarico senza autorizzazione e AUA mancante

    Per gli scarichi di acque reflue industriali, l’art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 sanziona penalmente l’apertura o l’effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione, nonché la prosecuzione o il mantenimento dello scarico dopo la sospensione o la revoca del titolo.

    La Cassazione penale, con sentenza n. 41677 del 30 dicembre 2025, ha chiarito che anche lo scarico di acque reflue industriali effettuato in mancanza della prescritta AUA integra il reato previsto dall’art. 137, comma 1. L’AUA, infatti, opera come strumento di semplificazione che incorpora i titoli ambientali settoriali e la sua mancanza non lascia priva di sanzione la condotta.

    Per l’inquadramento specifico della fattispecie autorizzativa si rinvia alla pagina dello Studio dedicata allo scarico industriale senza autorizzazione e all’art. 137.

    Che cosa succede se l’autorizzazione è scaduta?

    La scadenza del titolo richiede una verifica particolarmente attenta della sequenza procedimentale: data di scadenza, istanza di rinnovo, termini applicabili, atti dell’amministrazione, eventuali prescrizioni impartite e condizioni nelle quali l’attività è proseguita.

    La sentenza della Cassazione penale n. 22017 del 15 giugno 2026 offre un esempio significativo. La Corte ha ritenuto configurabile lo scarico senza autorizzazione quando lo sversamento era proseguito dopo la scadenza del titolo, in presenza di un preavviso di diniego del rinnovo fondato su ragioni ostative e di prescrizioni dell’organo di vigilanza. La decisione sottolinea inoltre che, in materia ambientale, non può essere invocato in termini generali il modello del silenzio-assenso.

    La presenza di una domanda di rinnovo non consente dunque di concludere automaticamente che ogni prosecuzione dello scarico sia legittima. Occorre leggere il procedimento concreto e la disciplina applicabile.

    Il verbale di sopralluogo va letto insieme all’impianto

    Dopo un controllo, il verbale dovrebbe essere confrontato immediatamente con la configurazione tecnica dello stabilimento. Punti di prelievo, reti di raccolta, vasche, sistemi di trattamento, collegamenti, valvole, bypass e recapito finale non sono dettagli secondari: possono determinare la qualificazione giuridica della condotta contestata.

    La difesa legale non sostituisce quindi il tecnico ambientale. Le due letture devono procedere insieme: il tecnico ricostruisce il funzionamento dell’impianto e l’origine dei reflui; il difensore verifica come quei dati si rapportino al titolo, alle prescrizioni e alla fattispecie contestata.

    Campionamento e superamento dei limiti: il dato analitico non va isolato

    Quando il controllo riguarda il superamento dei valori limite, occorre esaminare la matrice interessata, il punto e le modalità del campionamento, le sostanze rilevate, i limiti applicabili e l’eventuale presenza di prescrizioni più restrittive.

    L’art. 137 distingue diverse fattispecie e attribuisce particolare rilievo agli scarichi contenenti determinate sostanze pericolose. Non ogni irregolarità dello scarico produce quindi la stessa conseguenza, né ogni superamento può essere trattato senza considerare la sostanza, il recapito e il regime autorizzativo concreto.

    Nella sentenza n. 22017/2026 la Cassazione ha inoltre ritenuto rilevanti, nella fase cautelare, criticità gestionali dell’impianto — tra cui la presenza di valvole di bypass — anche nella valutazione induttiva del quadro relativo ai limiti dello scarico. È un ulteriore motivo per non separare il dato di laboratorio dalla configurazione e dalla gestione effettiva dell’impianto.

    Scarico industriale o refluo assimilato al domestico?

    Anche la qualificazione del refluo può diventare oggetto della contestazione. La provenienza da un’attività produttiva non consente però di affidarsi a formule generiche: occorre verificare la disciplina statale e regionale applicabile e gli eventuali presupposti di assimilazione.

    Cass. pen., sez. III, n. 19255 del 27 maggio 2026, in una vicenda relativa a lavanderia e stireria, ha ribadito la natura industriale dei relativi reflui salvo che ricorrano i requisiti previsti per l’assimilazione ai domestici, precisando che la prova dei presupposti della disciplina derogatoria grava su chi intende avvalersene.

    Quando il controllo può arrivare al sequestro

    Una contestazione sugli scarichi può assumere immediatamente una dimensione operativa se viene disposto un sequestro preventivo di beni o parti dello stabilimento. In quel momento il problema non riguarda soltanto la futura responsabilità penale, ma anche la continuità produttiva.

    Occorre distinguere la posizione della società da quella del legale rappresentante, individuare con precisione i beni colpiti e verificare presupposti, motivazione e interesse all’impugnazione. La stessa Cass. n. 22017/2026 ha ricordato che il legale rappresentante che agisca in proprio non è automaticamente legittimato a chiedere il riesame del sequestro di beni societari: deve allegare un interesse concreto, attuale e diretto.

    Che cosa dovrebbe raccogliere l’impresa subito dopo il controllo

    La ricostruzione iniziale dovrebbe comprendere almeno il titolo ambientale vigente e quelli precedenti, le istanze di rinnovo o modifica, il verbale del sopralluogo, eventuali prescrizioni o diffide, planimetrie e schema delle reti, analisi e autocontrolli, registri di manutenzione, documentazione dell’impianto di trattamento e una cronologia delle modifiche produttive o impiantistiche.

    È utile conservare anche la situazione materiale esistente al momento del controllo. Interventi tecnici necessari per mettere in sicurezza o regolarizzare l’impianto possono essere indispensabili, ma devono essere documentati: a distanza di mesi può diventare difficile ricostruire quale fosse esattamente la configurazione contestata.

    Regolarizzare l’impianto non cancella automaticamente ciò che è già accaduto

    Dopo il sopralluogo, l’impresa può dover intervenire rapidamente sull’impianto o sul procedimento autorizzativo. La regolarizzazione è spesso essenziale per la prosecuzione dell’attività, ma il rilascio successivo di un titolo o l’adeguamento tecnico non equivale, di per sé, a cancellare una condotta precedente eventualmente già perfezionata.

    Per questo la strategia dovrebbe mantenere distinti due piani: ripristinare o assicurare la conformità per il futuro e valutare giuridicamente la contestazione relativa al passato. Confonderli può portare a trattare come ammissione ciò che è soltanto un intervento prudenziale oppure, al contrario, a rinviare adeguamenti necessari per timore delle conseguenze processuali.

    Dopo un controllo sugli scarichi, diritto e tecnica devono partire dagli stessi fatti

    La questione centrale raramente può essere risolta chiedendosi soltanto se “le analisi siano fuori limite” o se “l’AUA esista”. È necessario ricostruire il rapporto tra processo produttivo, origine dei reflui, impianto di trattamento, punto di scarico, autorizzazione, prescrizioni e accertamento eseguito.

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste le imprese nelle questioni relative a scarichi, autorizzazioni e contenzioso ambientale, coordinando l’analisi degli atti amministrativi e della contestazione con la documentazione tecnica dello stabilimento. Nei casi che coinvolgono più matrici ambientali, la verifica può estendersi anche alla coerenza complessiva del quadro autorizzativo e organizzativo dell’impresa.

    Dopo un controllo, verbale, autorizzazione, planimetrie, analisi e documentazione dell’impianto consentono di individuare il perimetro iniziale della questione prima di scegliere se intervenire sul procedimento amministrativo, sulla conformità tecnica o sulla difesa rispetto alla contestazione.

  • Deposito incontrollato rifiuti 2026: sequestro e penale

    Quadro normativo modificato nel 2025. La qualificazione dipende dalla natura dei rifiuti, dalla condotta, dal soggetto che la pone in essere e dalle circostanze concrete. L’articolo non consente di qualificare automaticamente una specifica area aziendale come deposito incontrollato.

    Un cumulo di materiali nel piazzale dell’azienda non è, da solo, una definizione giuridica. Prima di parlare di deposito incontrollato di rifiuti occorre stabilire se si tratti effettivamente di rifiuti, quale regime di deposito sia invocabile e se le condizioni concrete rispettino la disciplina applicabile.

    Deposito incontrollato di rifiuti nell’impresa: perché nel 2026 la contestazione è più delicata

    Il decreto-legge n. 116/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 147/2025, ha riscritto in modo significativo il sistema sanzionatorio dell’abbandono e del deposito incontrollato. Per i titolari di imprese e responsabili di enti, l’art. 255, comma 1.1, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, per le condotte contemplate dalla norma relative ai rifiuti non pericolosi, l’arresto da sei mesi a due anni o l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

    La riforma ha inoltre introdotto l’art. 255-bis per l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, quando ricorrono le condizioni aggravanti indicate dalla norma, e l’art. 255-ter per i rifiuti pericolosi, con pene detentive più severe. La distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e la concreta situazione del sito diventano quindi centrali fin dall’inizio dell’accertamento.

    Prima domanda: sono davvero rifiuti?

    La presenza di materiale in azienda non basta. Occorre verificare l’origine, la funzione, la volontà o l’obbligo di disfarsene e l’eventuale applicabilità di discipline diverse, come sottoprodotto, End of Waste, terre e rocce da scavo o specifiche esclusioni previste dal d.lgs. n. 152/2006.

    Rifiuto, sottoprodotto ed End of Waste: guida per imprese →

    Seconda domanda: deposito temporaneo o deposito incontrollato?

    Il deposito temporaneo prima della raccolta è una figura disciplinata dalla normativa sui rifiuti e richiede il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Se tali presupposti mancano, non è corretto limitarsi all’etichetta utilizzata internamente dall’impresa: vanno esaminati quantità, tempi, categorie di rifiuti, organizzazione dell’area, destinazione e documentazione.

    La Cassazione continua a distinguere “abbandono” e “deposito incontrollato” come qualificazioni giuridiche riferibili alla medesima base naturalistica dell’illecita allocazione di rifiuti. Con sentenza n. 7068 del 23 febbraio 2026, la Terza sezione ha escluso che la riqualificazione da abbandono a deposito incontrollato costituisca, in quel caso, una mutazione radicale del fatto contestato.

    Rifiuti pericolosi: la riforma ha trasformato il livello di rischio

    Per i rifiuti pericolosi l’art. 255-ter configura oggi un delitto. Per titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi, la norma prevede la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi, con un trattamento più grave quando ricorrono le condizioni aggravanti previste dallo stesso articolo.

    Separatamente, l’art. 256 continua a disciplinare le attività di gestione dei rifiuti svolte in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni. La Cassazione, con sentenza n. 13144 del 10 aprile 2026, ha chiarito che, dopo la riforma del 2025, la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi integra un’autonoma fattispecie delittuosa.

    Perché può seguire il sequestro dell’area o dell’impianto

    Quando l’autorità ritiene che la libera disponibilità dell’area, dei mezzi o dell’impianto possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolarne la prosecuzione, può essere valutato il sequestro preventivo secondo i presupposti dell’art. 321 c.p.p. La legittimità del vincolo deve però essere verificata sul provvedimento concreto, senza automatismi derivanti dalla sola contestazione ambientale.

    Sequestro di azienda per reati ambientali: cosa verificare subito → · Revoca, restituzione e “dissequestro” →

    Dopo un verbale per deposito incontrollato

    La verifica dovrebbe separare almeno quattro questioni: natura del materiale, classificazione e pericolosità del rifiuto, regime giuridico del deposito e ruolo effettivo della persona cui la condotta viene attribuita. Soltanto dopo questa ricostruzione è possibile comprendere quale fattispecie sia realmente in discussione.

    Fonti verificate

    Hai ricevuto un verbale per deposito incontrollato o gestione non autorizzata?

    Per una prima verifica sono utili verbale, fotografie, classificazione dei materiali, autorizzazioni, registri, FIR e documentazione relativa all’area di deposito.

    Verifica quantità e scadenze del deposito temporaneo

    Se disponi delle date e dei volumi presenti in azienda, il calcolatore ex art. 185-bis permette di controllare separatamente il criterio trimestrale e quello quantitativo dei 30 m³ complessivi, di cui massimo 10 m³ pericolosi.

  • Allevamento sequestrato per effluenti zootecnici: quando i reflui diventano un problema penale

    Vicenda in fase di accertamento. Le contestazioni richiamate nell’articolo derivano da notizie di stampa e dovranno essere verificate nelle sedi competenti. Il contenuto analizza esclusivamente le questioni giuridiche generali poste dalla gestione degli effluenti zootecnici.

    La gestione dei reflui di allevamento non può essere ridotta alla formula “sono rifiuti” oppure “sono fertilizzanti”. La qualificazione dipende dalla destinazione, dalle modalità di raccolta e utilizzo e dal rispetto della disciplina statale e regionale.

    Il 21 settembre 2026 ANSA ha riferito del sequestro di un allevamento bufalino di Capaccio Paestum, disposto all’esito di un controllo riguardante movimenti di terra e gestione degli effluenti zootecnici. Secondo la notizia, l’intero centro aziendale sarebbe stato sottoposto a sequestro e al titolare sarebbero state contestate, tra le altre, ipotesi di abusivismo edilizio e violazioni ambientali. Si tratta, naturalmente, di contestazioni ancora da sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria.

    Effluenti zootecnici: non sono automaticamente rifiuti

    L’art. 112 del d.lgs. n. 152/2006 disciplina l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, demandando alle Regioni la regolazione delle modalità tecniche e amministrative. L’art. 185 del medesimo decreto prevede inoltre specifiche esclusioni dall’ambito della disciplina dei rifiuti, tra cui le materie fecali quando ricorrono i presupposti indicati dalla norma e l’impiego avviene secondo modalità che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

    Il punto, quindi, non è la provenienza zootecnica del materiale in sé. È necessario verificare come il refluo viene raccolto, conservato, trasportato e utilizzato, quali terreni siano destinati allo spandimento, quale documentazione sia stata presentata e se quantità, tempi e modalità siano coerenti con l’effettivo impiego agronomico.

    In Campania la disciplina è particolarmente strutturata

    La Regione Campania ha approvato con DGR n. 585 del 16 dicembre 2020 la disciplina per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei digestati e il programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati. La disciplina regola, tra l’altro, comunicazioni, trasporto, disponibilità dei terreni e modalità di utilizzazione agronomica.

    Nel 2026 la Regione ha inoltre prorogato al 30 novembre 2026 il rinnovo delle comunicazioni presentate nel 2021 e in scadenza nel corso del 2026, mantenendone l’efficacia fino a quella data e confermando l’obbligo di comunicare le variazioni relative a sostanze e terreni interessati. La proroga riguarda però il perimetro specificamente individuato dal provvedimento regionale: non costituisce una sanatoria generale di eventuali irregolarità.

    Scarico, utilizzazione agronomica o rifiuto liquido: la qualificazione cambia il procedimento

    La giurisprudenza distingue la disciplina degli scarichi da quella dei rifiuti anche attraverso il requisito del collegamento funzionale e stabile tra ciclo di produzione e corpo recettore. La Cassazione, con sentenza n. 36926 del 3 ottobre 2024, ha ritenuto riconducibile alla disciplina dei rifiuti uno sversamento incontrollato di liquidi provenienti da letame stoccato in assenza di un sistema stabile di collettamento.

    Nel 2026 la Terza sezione penale della Cassazione, sentenza n. 7066 del 23 febbraio 2026, è tornata su una vicenda di ingenti sversamenti di liquami zootecnici, affrontando sia l’art. 256, comma 2, sia il più grave delitto di inquinamento ambientale. Quel precedente non consente generalizzazioni: mostra però quanto la quantità, la continuità dello sversamento, il rapporto con il suolo e le acque e l’organizzazione effettiva dell’impresa possano incidere sulla qualificazione penale.

    Cosa dovrebbe essere verificato dopo un controllo in allevamento

    Una difesa tecnicamente fondata dovrebbe partire dal confronto tra ciò che gli organi di controllo hanno effettivamente rilevato e la documentazione aziendale. Assumono particolare rilievo la comunicazione di utilizzazione agronomica, l’eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica, i documenti di trasporto, la disponibilità dei terreni, i registri delle utilizzazioni, le caratteristiche delle vasche e dei sistemi di raccolta, nonché la documentazione edilizia e ambientale relativa alle opere contestate.

    In presenza di un canale, di una tubazione o di un sistema di convogliamento, la verifica non può fermarsi alla fotografia del manufatto: occorre ricostruirne funzione, collegamento con il ciclo produttivo, destinazione finale e utilizzo effettivo. Analogamente, riporti di terreno, piazzali e viabilità interna possono richiedere una lettura coordinata della disciplina edilizia, delle terre e rocce da scavo e dell’eventuale gestione di materiali come rifiuti.

    Se l’azienda è stata sequestrata, il tempo diventa parte della difesa

    Quando al controllo segue un sequestro, occorre identificare immediatamente il tipo di provvedimento e la data dalla quale decorrono i termini. L’art. 324 c.p.p. prevede dieci giorni per la richiesta di riesame dalla data di esecuzione o dalla diversa data di conoscenza dell’avvenuto sequestro, ferma la necessità di verificare le regole concrete di computo.

    Fonti verificate

    Hai ricevuto un verbale o un decreto di sequestro relativo a un allevamento?

    Per una valutazione iniziale sono utili il provvedimento ricevuto, il verbale di sopralluogo, la documentazione sulla gestione degli effluenti e i titoli tecnico-amministrativi relativi alle opere contestate.

  • Greenwashing: dal 27 settembre 2026 cambiano le regole sui claim ambientali. Cosa devono controllare le imprese

    Greenwashing: dal 27 settembre 2026 cambiano le regole sui claim ambientali. Cosa devono controllare le imprese

    Dal 27 settembre 2026 cambia concretamente il modo in cui un’impresa può presentare come green, sostenibile, ecologico o climaticamente virtuoso un prodotto o un servizio.

    Non significa che da quella data diventi improvvisamente illecito parlare di sostenibilità. Significa qualcosa di più preciso: entrano in applicazione le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che ha recepito la direttiva (UE) 2024/825 e modificato il Codice del consumo, rendendo molto più analitico il controllo sulle asserzioni ambientali utilizzate nelle comunicazioni commerciali.

    Il decreto è formalmente in vigore dal 24 marzo 2026, ma il legislatore ha differito al 27 settembre 2026 l’applicazione delle nuove disposizioni. Per le imprese, quindi, il problema non è più soltanto evitare un’affermazione ambientalmente falsa. Occorre controllare come viene costruito il messaggio, a che cosa si riferisce, quali prove lo sostengono e, in alcuni casi, chi abbia verificato quelle prove.

    Non basta che un claim ambientale sia genericamente vero

    È probabilmente il cambiamento più importante. La direttiva europea prende espressamente in considerazione formule come environmentally friendly, eco-friendly, green, ecological e altre espressioni capaci di generare nel consumatore l’impressione di un’eccellenza ambientale.

    Un claim di questo genere non diventa lecito semplicemente perché l’impresa può indicare qualche elemento positivo del prodotto. Il problema è la corrispondenza tra l’ampiezza del messaggio e ciò che può essere realmente dimostrato.

    Un’affermazione riferita all’intero prodotto non può essere giustificata, ad esempio, soltanto dalla migliore prestazione ambientale di una componente marginale. La disciplina europea fornisce anche un’indicazione particolarmente utile: una formula generica può perdere tale carattere quando la specificazione dell’asserzione ambientale viene fornita in maniera chiara e visibile sullo stesso mezzo di comunicazione.

    È un passaggio dal linguaggio della suggestione a quello della dimostrabilità.

    “Green”, “eco” e “sostenibile”: sono parole vietate?

    No. Sarebbe inesatto leggere la riforma come un elenco di parole proibite. Il punto non è il vocabolo in sé, ma l’asserzione ambientale generica che esso esprime e la possibilità di sostenerla secondo le condizioni previste dalla nuova disciplina.

    Una comunicazione commerciale dovrà quindi essere esaminata nel suo complesso. Contano le parole, ma possono contare anche simboli, immagini, colori, etichette e il contesto nel quale il messaggio viene presentato.

    Per questo l’adeguamento non dovrebbe essere limitato alle schede tecniche. Packaging, sito internet, e-commerce, cataloghi, campagne pubblicitarie e materiali commerciali possono tutti contenere claim da verificare.

    Il problema delle etichette di sostenibilità

    Un secondo intervento rilevante riguarda i marchi e le etichette che suggeriscono una particolare qualità ambientale o sociale. Dal 27 settembre non sarà sufficiente creare internamente un simbolo dall’aspetto “certificativo” e utilizzarlo per distinguere un prodotto.

    La nuova disciplina considera in ogni caso scorretta l’esibizione di un marchio di sostenibilità che non sia basato su un sistema di certificazione o istituito da un’autorità pubblica. La questione è particolarmente delicata perché negli anni molte imprese hanno costruito propri bollini, loghi o classificazioni interne.

    “Carbon neutral” e compensazione delle emissioni

    Uno dei divieti destinati ad avere maggiore impatto riguarda la comunicazione climatica. La nuova disciplina colpisce le affermazioni secondo cui un prodotto avrebbe, in termini di emissioni di gas a effetto serra, un impatto neutro, ridotto o positivo quando tale risultato venga fondato sulla compensazione delle emissioni.

    Ridurre le emissioni generate dal prodotto e compensarle acquistando crediti o finanziando iniziative esterne non descrivono la stessa realtà. La compensazione può continuare a rientrare nella strategia climatica di un’impresa; ciò che cambia è la possibilità di utilizzarla per attribuire al prodotto caratteristiche ambientali che il prodotto, considerato nella propria catena del valore, non possiede.

    Gli obiettivi ambientali futuri devono avere un piano dietro

    La disciplina interviene anche sulle promesse ambientali future: “zero emissioni entro il 2030”, “100% sostenibili entro il 2035”, “net zero entro il…”. Un obiettivo futuro non è illecito perché riguarda qualcosa che non è ancora stato raggiunto. Ma non può ridursi a una promessa reputazionale.

    Le asserzioni relative a prestazioni ambientali future devono essere sostenute da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e scadenze. La disciplina richiede inoltre una verifica periodica da parte di un soggetto terzo indipendente secondo le condizioni previste dalla normativa.

    Non si può estendere all’intero prodotto ciò che riguarda una sola parte

    Un prodotto utilizza un imballaggio riciclato. Da questo dato si può affermare che il prodotto è sostenibile? Non necessariamente.

    La comunicazione deve rendere riconoscibile l’ambito effettivo della caratteristica ambientale: prodotto, componente, confezione, fase produttiva o attività dell’impresa. Lo stesso problema può presentarsi a livello aziendale: il fatto che una singola linea produttiva utilizzi energia rinnovabile non consente automaticamente di presentare l’intera attività dell’impresa come alimentata da fonti rinnovabili.

    Un requisito imposto dalla legge non è un vantaggio “green” dell’impresa

    Un’impresa non può presentare come propria caratteristica distintiva una prestazione che deriva semplicemente da un obbligo imposto dalla legge a tutti i prodotti appartenenti a quella categoria. Se il requisito è obbligatorio, comunicarlo come particolare merito ambientale del proprio prodotto può alterare la percezione del consumatore rispetto ai concorrenti.

    Non è la “Green Claims Directive”

    Sul punto è utile una precisazione. Il d.lgs. n. 30/2026 recepisce la direttiva (UE) 2024/825, Empowering Consumers for the Green Transition. È questa la disciplina che diventa applicabile in Italia dal 27 settembre 2026.

    Non va confusa con la diversa iniziativa europea comunemente indicata come Green Claims Directive, relativa alla proposta sulla giustificazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite. Per un’impresa la distinzione non è accademica: evita di attribuire alla normativa oggi applicabile obblighi o procedure appartenenti a un diverso percorso legislativo europeo.

    Cosa rischia l’impresa

    Le nuove fattispecie vengono inserite nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette del Codice del consumo. L’autorità competente è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    Il sistema sanzionatorio dell’art. 27 del Codice del consumo può condurre, nei casi previsti, a sanzioni amministrative pecuniarie molto significative, fino a 10 milioni di euro; per determinate infrazioni diffuse a livello unionale trova inoltre applicazione il particolare sistema sanzionatorio previsto dalla disciplina europea.

    Ma limitare il rischio alla sanzione pecuniaria sarebbe riduttivo. Un procedimento per greenwashing può imporre la modifica o cessazione di una campagna, coinvolgere packaging già immesso sul mercato, incidere sull’e-commerce e produrre un danno reputazionale proprio sul terreno — la sostenibilità — sul quale l’impresa aveva cercato di costruire valore.

    Il controllo dovrebbe partire dal sito web, non dal manuale ESG

    Per capire se un’impresa sia pronta al 27 settembre, partirei da una verifica molto concreta: aprire il sito aziendale, leggere homepage, pagine prodotto e sezione sostenibilità, guardare le etichette e il packaging, controllare le campagne attive e le presentazioni commerciali.

    Per ciascun claim occorre chiedersi: che cosa stiamo esattamente affermando? A quale prodotto, componente o attività si riferisce? Quale documentazione consentirebbe di dimostrarlo davanti all’Autorità? Se la risposta all’ultima domanda richiede di ricostruire a posteriori il significato del claim, la comunicazione merita probabilmente di essere riesaminata.

    Marketing, sostenibilità e ufficio legale non possono più lavorare separatamente

    Il dato ambientale può nascere dall’ufficio tecnico. La certificazione può essere gestita dal responsabile qualità. Il piano climatico può appartenere alla funzione ESG. Il claim viene però trasformato in comunicazione dal marketing. Ed è proprio quella trasformazione che può generare il rischio giuridico.

    Una procedura ragionevole dovrebbe quindi consentire di ricostruire, prima della pubblicazione, la fonte del dato, il perimetro dell’affermazione, la documentazione probatoria e il soggetto che ne ha autorizzato l’utilizzo.

    Dal 27 settembre il greenwashing diventa soprattutto un problema di prova

    La nuova disciplina non vieta alle imprese di raccontare le proprie prestazioni ambientali. Al contrario, un mercato nel quale le informazioni diventano più affidabili può valorizzare maggiormente chi abbia realmente investito nella riduzione degli impatti, nella circolarità e nella durabilità dei prodotti.

    Cambia però il rapporto tra comunicazione e prova. La domanda non sarà più soltanto: questa affermazione è vera? Occorrerà chiedersi anche: è sufficientemente precisa? riguarda davvero tutto ciò che il consumatore pensa riguardi? è dimostrabile? la certificazione utilizzata è ammissibile? la promessa futura è sostenuta da un piano verificabile?

    Per molte imprese il 27 settembre non dovrebbe quindi essere considerato semplicemente come l’entrata in applicazione di nuovi divieti. È il momento nel quale la comunicazione ambientale entra definitivamente nell’area della compliance d’impresa.

    Per approfondire, si vedano anche l’area dello Studio dedicata al diritto ambientale per imprese, autorizzazioni e contenzioso e la pagina sull’assistenza legale per imprese e imprenditori.

    Verifica dei claim ambientali e della comunicazione d’impresa

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese e professionisti nella valutazione giuridica della comunicazione ambientale e degli obblighi connessi alla normativa sulla sostenibilità.

    In vista dell’applicazione del d.lgs. n. 30/2026, la verifica può riguardare claim presenti su siti web, packaging, e-commerce e campagne commerciali, etichette di sostenibilità, comunicazioni sulla neutralità climatica e obiettivi ambientali futuri, con particolare attenzione alla coerenza tra il messaggio utilizzato e la documentazione che l’impresa è effettivamente in grado di produrre.

  • Acquisto di un sito contaminato: chi paga la bonifica e quali rischi assume il nuovo proprietario?

    Acquisto di un sito contaminato: chi paga la bonifica e quali rischi assume il nuovo proprietario?

    Acquistare un’area industriale, un capannone o un terreno e scoprire successivamente una contaminazione pone un problema che non è soltanto ambientale. Può incidere sul valore dell’operazione, sull’utilizzabilità del bene, sui tempi di sviluppo di un progetto e, in alcuni casi, sulla stessa sostenibilità economica dell’investimento.

    La domanda che normalmente viene posta è immediata: chi deve pagare la bonifica?

    La risposta richiede però una distinzione preliminare. Nel diritto ambientale italiano la proprietà del sito e la responsabilità per l’inquinamento non coincidono necessariamente.

    Il principio di fondo rimane quello del “chi inquina paga”. L’acquisto di un terreno contaminato non trasforma quindi automaticamente il nuovo proprietario nel responsabile della contaminazione pregressa. Ma affermare semplicemente che “il proprietario incolpevole non paga” sarebbe altrettanto inesatto: anche chi non ha causato l’inquinamento conserva obblighi specifici e può subire conseguenze patrimoniali molto rilevanti sul bene.

    È proprio questa zona intermedia che dovrebbe essere analizzata prima di acquistare un sito potenzialmente problematico.

    Comprare un terreno contaminato non significa diventare automaticamente responsabili dell’inquinamento

    La disciplina delle bonifiche contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 distingue nettamente tra il responsabile della contaminazione e il proprietario del sito che non abbia causato né concorso a causare l’inquinamento.

    Gli obblighi di bonifica gravano, in linea generale, sul primo.

    La giurisprudenza amministrativa e civile ha progressivamente escluso che possa configurarsi una responsabilità ambientale fondata sulla sola titolarità del terreno.

    Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 1972 dell’11 marzo 2026, ha nuovamente chiarito che non è configurabile un obbligo di bonificare il sito in capo al proprietario per il semplice fatto di rivestire tale qualità, quando non sia dimostrato un suo apporto causale alla contaminazione.

    Questo significa che una società che acquisti oggi un’area contaminata da attività svolte decenni prima da un altro operatore non diviene, per effetto del solo acquisto, autore dell’inquinamento.

    Ma questo è soltanto il punto di partenza.

    “Proprietario incolpevole” non significa proprietario privo di qualsiasi obbligo

    L’art. 245 del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce una precisa posizione anche al proprietario o gestore dell’area che non sia responsabile della contaminazione.

    Quando venga rilevato il superamento — o il concreto e attuale pericolo di superamento — delle concentrazioni soglia di contaminazione, la disciplina impone specifici adempimenti di comunicazione e l’adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa ambientale.

    Il proprietario non responsabile può inoltre decidere volontariamente di attivare le procedure di bonifica.

    La distinzione tra misure di prevenzione, messa in sicurezza di emergenza e vera e propria bonifica non è terminologica.

    Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 5254 del 1° luglio 2026, ha ulteriormente consolidato l’orientamento secondo il quale il proprietario incolpevole è tenuto alle misure preventive in senso stretto, ma non può essere obbligato, per il solo fatto di essere proprietario, a eseguire interventi ripristinatori propri del responsabile dell’inquinamento. La pronuncia distingue in particolare le misure di prevenzione dalle MISE che assumano funzione riparatoria rispetto a un danno già verificatosi.

    Per un investitore, quindi, la domanda corretta non è semplicemente “sono responsabile della bonifica?”, ma: quali obblighi sorgono immediatamente dalla conoscenza della contaminazione, quali interventi competono al responsabile e quali conseguenze possono comunque gravare sul bene acquistato?

    Se il responsabile non bonifica, il problema non scompare

    Il fatto che il nuovo proprietario non sia responsabile dell’inquinamento non comporta che il terreno possa rimanere indefinitamente contaminato senza conseguenze.

    Quando il responsabile non sia individuabile oppure non provveda e non intervenga spontaneamente un altro soggetto interessato, l’art. 250 del Codice dell’ambiente prevede l’intervento dell’Amministrazione.

    È qui che assume rilievo l’art. 253.

    Gli interventi effettuati d’ufficio possono costituire onere reale sul sito e le relative spese sono assistite da privilegio speciale immobiliare.

    Nei confronti del proprietario non responsabile, tuttavia, il recupero è sottoposto a specifiche condizioni e incontra un limite particolarmente importante: il proprietario può essere chiamato a rimborsare le spese nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione degli interventi.

    La contaminazione può quindi incidere sul valore economico dell’acquisto anche senza trasformare l’acquirente nel responsabile dell’illecito ambientale.

    Questo spiega perché la distinzione tra responsabilità personale e rischio patrimoniale del bene sia decisiva nelle operazioni immobiliari e societarie.

    Un accordo con il venditore può trasferire anche la responsabilità ambientale?

    È una delle questioni più delicate nelle operazioni di acquisizione.

    Venditore e acquirente possono regolare contrattualmente chi debba sostenere i costi della bonifica, prevedere indennizzi, garanzie o obblighi di intervento. Ma il contratto produce effetti, anzitutto, nei rapporti interni tra le parti.

    Non può essere automaticamente utilizzato per modificare i criteri pubblicistici con i quali viene individuato il responsabile dell’inquinamento.

    Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 1969 dell’11 marzo 2026, ha affrontato proprio una vicenda nella quale il nuovo proprietario aveva assunto contrattualmente l’onere della bonifica.

    La decisione ha chiarito che l’accollo contrattuale assume rilevanza nei rapporti interni, ma non determina di per sé la liberazione dell’autore dell’inquinamento nei confronti dell’Amministrazione.

    In altri termini, il contratto può distribuire il costo economico della bonifica tra venditore e acquirente, ma non riscrive automaticamente la responsabilità ambientale verso la P.A.

    Anche l’acquirente incolpevole deve prestare attenzione agli impegni che assume dopo l’acquisto

    La situazione può complicarsi ulteriormente se il nuovo proprietario decide volontariamente di intervenire.

    L’art. 245 consente infatti al proprietario non responsabile di attivarsi spontaneamente.

    Il Consiglio di Stato n. 1972/2026 ha però affrontato un problema particolarmente interessante: quando l’intervento volontario diventa un impegno che deve essere portato avanti?

    La sentenza distingue tra una disponibilità generica e l’assunzione inequivoca di un’attività di bonifica. Una manifestazione generica della volontà di “prendere in carico le problematiche ambientali dell’area” non è sufficiente, da sola, per consentire alla P.A. di imporre autoritativamente al proprietario incolpevole il completamento dell’intera bonifica.

    Diversa può essere la situazione quando il proprietario abbia specificamente e inequivocabilmente assunto e iniziato la gestione degli interventi: in determinate condizioni può venire in rilievo anche la disciplina civilistica della gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c.

    La conseguenza operativa è evidente. Anche una comunicazione indirizzata alla Provincia, alla Regione, al Comune o all’ARPA dovrebbe essere formulata soltanto dopo averne compreso la portata.

    Collaborare con l’Amministrazione è una cosa; assumere formalmente e volontariamente l’intero percorso di bonifica può essere un’altra.

    E se l’inquinamento risale a molti anni prima?

    L’età della contaminazione non elimina necessariamente la responsabilità dell’autore.

    Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 5511 del 9 luglio 2026, ha affrontato anche il tema delle contaminazioni storiche, chiarendo che l’obbligo ambientale non opera come una sanzione retroattiva applicata oggi a una condotta ormai esaurita.

    L’intervento è diretto a rimuovere una situazione di contaminazione attuale e perdurante. Quando sia possibile dimostrare il nesso causale tra la condotta del soggetto e la compromissione ambientale ancora esistente, il carattere storico dello sversamento non neutralizza automaticamente gli obblighi di ripristino.

    Anche questo profilo è importante nelle acquisizioni di siti industriali dismessi: l’identificazione delle attività esercitate sul sito negli ultimi decenni e dei relativi operatori può assumere un valore economico e processuale rilevantissimo.

    Prima dell’acquisto, il problema è soprattutto di due diligence

    Una compravendita immobiliare ordinaria può essere esaminata prevalentemente attraverso titolo, urbanistica, catasto e gravami.

    Un’area industriale o produttiva richiede spesso un livello ulteriore di analisi.

    La due diligence ambientale dovrebbe ricostruire almeno la storia produttiva del sito, le attività precedentemente esercitate, l’esistenza di autorizzazioni e procedimenti ambientali, eventuali indagini di suolo e falda, comunicazioni con gli enti competenti, precedenti attività di caratterizzazione o bonifica e l’esistenza di oneri reali o procedimenti già avviati.

    La documentazione tecnica deve poi essere letta insieme alla documentazione giuridica.

    Un risultato analitico fuori soglia, una vecchia cisterna interrata, un’attività potenzialmente contaminante esercitata decenni prima o una precedente conferenza di servizi possono avere conseguenze molto diverse.

    Ed è precisamente per questo che, nelle acquisizioni più complesse, la due diligence ambientale non dovrebbe essere separata dalla struttura contrattuale dell’operazione.

    Le clausole contrattuali servono, ma devono essere costruite sul rischio concreto

    Quando emerge un rischio ambientale, limitarsi a inserire nel contratto una formula generica secondo la quale “il venditore risponde di ogni contaminazione pregressa” può non essere sufficiente.

    Occorre comprendere quali scenari si vogliano disciplinare.

    Possono assumere rilievo dichiarazioni e garanzie sulla storia ambientale del sito, obblighi di consegna della documentazione, indennizzi specifici, disciplina dei costi di caratterizzazione e bonifica, accesso al sito dopo il trasferimento, collaborazione nei procedimenti amministrativi, ripartizione delle spese professionali e tecniche e meccanismi destinati a garantire concretamente l’adempimento.

    In operazioni economicamente rilevanti può essere necessario coordinare due diligence, prezzo, condizioni dell’acquisto e allocazione contrattuale del rischio.

    Ma nessuna clausola dovrebbe essere redatta dimenticando il principio richiamato dalla giurisprudenza del 2026: gli accordi tra privati disciplinano i loro rapporti reciproci; non possono, da soli, imporre all’Amministrazione una diversa individuazione del responsabile ambientale.

    Scoprire la contaminazione dopo il rogito: cosa verificare prima di intervenire

    Quando la contaminazione viene scoperta soltanto dopo l’acquisto, l’urgenza di “fare qualcosa” non dovrebbe tradursi in iniziative giuridicamente non ponderate.

    È necessario innanzitutto comprendere se vi sia una situazione che imponga l’immediata adozione di misure preventive e gli adempimenti di comunicazione previsti dal Codice dell’ambiente.

    Parallelamente occorre ricostruire chi abbia esercitato sul sito le precedenti attività; quando possa essersi verificata la contaminazione; quali sostanze siano coinvolte; quali procedimenti amministrativi risultino già aperti; se esistano precedenti caratterizzazioni o prescrizioni; quali obblighi abbia assunto il venditore nel contratto; e se vi siano elementi che consentano di individuare il soggetto responsabile.

    Solo dopo questa ricostruzione è possibile decidere se contestare un ordine dell’Amministrazione, intervenire volontariamente, esercitare i rimedi contrattuali oppure impostare un’azione nei confronti del responsabile.

    Proprietà, responsabilità e valore dell’operazione sono tre questioni diverse

    La disciplina delle bonifiche mostra con particolare evidenza perché il diritto ambientale non possa essere affrontato soltanto quando arriva un provvedimento amministrativo.

    Essere proprietari del sito non significa essere automaticamente responsabili dell’inquinamento.

    Ma essere proprietari di un sito contaminato può comunque produrre conseguenze patrimoniali, procedimentali e operative estremamente significative.

    E assumere contrattualmente il costo della bonifica non equivale necessariamente ad assumere, verso la Pubblica Amministrazione, la responsabilità giuridica per la contaminazione.

    Sono tre piani distinti — proprietà, responsabilità ambientale e allocazione economica del rischio — che devono essere coordinati.

    Per questo, quando l’acquisto riguarda un’area industriale, un sito dismesso o un immobile rispetto al quale esistano elementi di possibile contaminazione, la verifica ambientale dovrebbe precedere la firma definitiva dell’operazione, non seguirla.

    Valutare il rischio ambientale prima dell’acquisto

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese, proprietari e investitori nella valutazione dei procedimenti di bonifica, nella ricostruzione della responsabilità ambientale e nell’esame giuridico dei rischi connessi all’acquisto e alla gestione di siti contaminati.

    Approfondisci la disciplina nella pagina Bonifica dei siti contaminati: responsabile e proprietario e nell’area Diritto ambientale.

    Per operazioni, progetti e verifiche preventive consulta anche Consulenza ambientale per imprese e progetti. Se occorre esaminare documentazione tecnica e contrattuale, sottoponi il caso allo Studio →


    Fonti normative e giurisprudenziali

    D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 244, 245, 250 e 253; Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1972; Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1969; Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5254; Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2026, n. 5511; Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2023, n. 3077. Testo vigente del Codice dell’ambiente su Normattiva. Testi e massime delle pronunce 2026 consultabili anche su LexAmbiente, LexAmbiente – n. 5254/2026 e LexAmbiente – n. 5511/2026.

    Se l’amministrazione ordina la bonifica al nuovo proprietario

    La proprietà del sito non equivale automaticamente alla responsabilità causale per la contaminazione. Occorre verificare chi ha prodotto l’inquinamento, quali obblighi gravano sul proprietario incolpevole e quali conseguenze patrimoniali possano comunque derivare dall’intervento pubblico.

    Ordine di bonifica al proprietario non responsabile: come difendersi →

  • Ecodesign e Digital Product Passport: cosa cambia per le imprese

    Il Digital Product Passport segna un passaggio importante nella regolazione ambientale dei prodotti: la compliance non riguarda più soltanto ciò che accade quando il bene diventa rifiuto, ma sempre di più le informazioni e le caratteristiche che accompagnano il prodotto lungo il suo ciclo di vita.

    Il Registro DPP è operativo dal 20 luglio 2026

    La Commissione europea ha reso operativo il Digital Product Passport Registry il 20 luglio 2026, nell’ambito del Regolamento (UE) 2024/1781 sull’ecodesign per prodotti sostenibili. Il registro costituisce l’infrastruttura comune per registrare identificativi univoci e metadati dei passaporti digitali previsti dalla normativa applicabile.

    Il DPP non è ancora obbligatorio per ogni prodotto

    L’introduzione è progressiva e dipende dalla disciplina settoriale. La Commissione indica come primi ambiti alcune categorie di batterie, mentre tessili, acciaio, alluminio, pneumatici, mobili, prodotti ICT e altri gruppi entreranno nel sistema secondo i rispettivi atti di attuazione.

    Che tipo di informazioni possono diventare rilevanti

    Il Regolamento ESPR consente di collegare i requisiti di ecodesign a caratteristiche come durabilità, riparabilità, riutilizzabilità, contenuto riciclato, presenza di sostanze rilevanti e altre informazioni necessarie lungo il ciclo di vita. Il contenuto concreto del passaporto dipenderà dal gruppo di prodotti e dagli atti applicabili.

    Perché le imprese devono prepararsi prima dell’obbligo

    Il DPP richiede dati affidabili lungo la filiera, identificazione del prodotto, coordinamento con fornitori e sistemi informativi interni. Per molte imprese il problema non sarà soltanto tecnico: occorrerà capire quali informazioni devono essere raccolte, chi ne è responsabile, come vengono verificate e quali conseguenze produce un dato incompleto o non coerente con i requisiti di prodotto.

    Il collegamento con l’EPR

    EPR e Digital Product Passport restano istituti distinti, ma tendono a convergere sullo stesso oggetto: il prodotto lungo il suo ciclo di vita. L’EPR governa soprattutto responsabilità e costi del fine vita; ecodesign e DPP rafforzano invece il presidio delle caratteristiche e delle informazioni a monte. È in questa intersezione che la prevenzione può incidere maggiormente sulla progettazione.

    Responsabilità estesa del produttore → · Dalla responsabilità del rifiuto alla responsabilità del progetto →

  • EPR e RENAP: chi deve iscriversi, quali obblighi hanno i produttori e cosa cambia nel 2026

    EPR e RENAP: chi deve iscriversi, quali obblighi hanno i produttori e cosa cambia nel 2026

    Il RENAP non è semplicemente un nuovo adempimento amministrativo. È l’infrastruttura nazionale attraverso la quale vengono progressivamente registrati, collegati e controllati i soggetti sottoposti ai diversi regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Per un’impresa, quindi, la domanda corretta non è soltanto “devo iscrivermi al RENAP?”, ma prima ancora: sono un produttore ai fini EPR, per quale filiera e con quali obblighi?

    La distinzione è fondamentale. Il RENAP organizza e rende conoscibili i registri di filiera; gli obblighi sostanziali — finanziamento della gestione del fine vita, organizzazione della raccolta, adesione a sistemi collettivi o individuali, comunicazioni periodiche, marcature, rappresentante autorizzato, obblighi per le vendite a distanza — derivano invece dalla disciplina EPR applicabile al singolo prodotto.

    Il quadro, inoltre, sta cambiando rapidamente. Il portale RENAP è operativo dal 7 maggio 2025; nel 2026 è entrata in vigore la nuova disciplina nazionale sulle batterie e dal 12 agosto 2026 si applica il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi. La direttiva (UE) 2025/1892 ha infine già tracciato il futuro sistema EPR per tessili e calzature.

    Che cos’è il RENAP e a cosa serve

    Il Registro nazionale dei produttori è previsto dall’art. 178-ter del d.lgs. n. 152/2006 ed è disciplinato, nelle modalità di iscrizione e trasmissione delle informazioni, dal D.M. 15 aprile 2024, n. 144.

    Il portale è attivo dal 7 maggio 2025 ed è strutturato come un sistema composto da registri di filiera. Il RENAP non sostituisce automaticamente tutte le discipline settoriali esistenti: le coordina all’interno di un’infrastruttura comune e consente la progressiva attivazione di ulteriori registri secondo la normativa applicabile alla singola filiera.

    La funzione non è soltanto anagrafica. I dati confluiscono in una base informativa utilizzata anche per finalità di vigilanza e controllo e il sistema è interconnesso con Registro delle Imprese, Albo Nazionale Gestori Ambientali e banca dati MUD. Questo rende la coerenza delle informazioni dichiarate sempre più importante.

    Il portale RENAP pubblica inoltre gli elenchi dei soggetti iscritti ai registri di filiera, rendendo più semplice verificare la posizione di produttori, importatori e sistemi di gestione.

    RENAP ed EPR non sono la stessa cosa

    La responsabilità estesa del produttore è un principio più ampio del registro.

    L’EPR sposta sul produttore una parte rilevante degli oneri organizzativi e finanziari legati al prodotto quando questo diventa rifiuto. A seconda della filiera, il produttore può essere tenuto a finanziare raccolta, trasporto, trattamento, recupero e comunicazione, ad aderire a un sistema di gestione, a trasmettere dati sulle quantità immesse sul mercato e a rispettare specifici obblighi informativi.

    L’iscrizione al RENAP o al registro di filiera è quindi uno degli adempimenti, non l’intera compliance EPR.

    Un’impresa regolarmente iscritta ma che comunichi quantità errate, non finanzi correttamente il sistema o non adempia agli obblighi organizzativi previsti dalla filiera può restare non conforme. Allo stesso modo, l’adesione a un consorzio non elimina necessariamente ogni responsabilità propria del produttore.

    Chi è “produttore” ai fini EPR

    È qui che nasce la maggior parte degli errori.

    Nel linguaggio EPR il “produttore” non coincide necessariamente con chi fabbrica materialmente il bene.

    La definizione varia da filiera a filiera e può comprendere, a seconda dei casi, il fabbricante nazionale, l’importatore, chi immette per primo un prodotto sul mercato italiano, chi lo commercializza con il proprio marchio e il soggetto estero che vende direttamente a clienti italiani.

    Per questo il codice ATECO non è sufficiente per stabilire se un’impresa sia soggetta a EPR.

    La verifica deve ricostruire almeno quattro elementi:

    • quale prodotto viene commercializzato;
    • chi lo immette per la prima volta sul mercato italiano;
    • con quale marchio viene venduto;
    • come è strutturata la catena commerciale, soprattutto in presenza di importazioni, marketplace o vendite transfrontaliere.

    È quindi possibile che un’impresa che non si percepisce come “produttore” sia invece il soggetto obbligato ai fini della disciplina EPR.

    Quali registri di filiera sono oggi operativi

    Il RENAP è stato costruito per ricomprendere progressivamente i diversi regimi EPR. Il Ministero ha chiarito che, al momento dell’avvio del portale, risultavano già integrati i registri relativi a:

    • apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
    • pile e accumulatori;
    • pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso.

    Per gli altri settori contemplati dal D.M. n. 144/2024 l’operatività concreta del registro richiede le relative modalità attuative. Il fatto che una filiera sia richiamata nell’architettura RENAP non significa quindi, da solo, che il relativo registro sia già operativo nelle stesse forme degli AEE o degli pneumatici.

    AEE e RAEE: quando l’iscrizione è obbligatoria

    Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Registro AEE è pienamente operativo ed è oggi integrato nel sistema RENAP.

    Il produttore deve registrarsi prima di iniziare a immettere AEE sul mercato italiano. L’obbligo opera indipendentemente dal metodo di vendita e comprende anche la vendita a distanza.

    La corretta qualificazione del prodotto è centrale. Dal 15 agosto 2018 il sistema RAEE opera, salvo esclusioni, secondo il cosiddetto “campo aperto”: non è quindi prudente escludere l’applicabilità della disciplina soltanto perché il prodotto non compare intuitivamente tra le apparecchiature tradizionalmente considerate elettriche o elettroniche.

    L’iscrizione è accompagnata da comunicazioni periodiche sulle quantità immesse sul mercato e dalla necessità di mantenere coerenti i dati relativi al sistema di gestione adottato.

    Batterie: cosa è cambiato nel 2026

    Il settore delle batterie è uno di quelli in cui il 2026 ha portato il cambiamento più rilevante.

    Il 7 marzo 2026 è entrato in vigore il d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 e ha sostituito il precedente impianto del d.lgs. n. 188/2008.

    La disciplina europea distingue cinque categorie: batterie portatili, industriali, SLI, batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT) e batterie per veicoli elettrici (EV). Il nuovo quadro rafforza la responsabilità estesa del produttore e disciplina il riconoscimento dei sistemi individuali e collettivi chiamati ad assolvere gli obblighi di gestione dei rifiuti di batterie.

    Per le imprese che immettono batterie sul mercato — anche quando incorporate in dispositivi o veicoli — la verifica non dovrebbe limitarsi alla vecchia posizione nel Registro pile e accumulatori. Occorre verificare l’inquadramento alla luce del Regolamento 2023/1542, del d.lgs. n. 29/2026 e delle indicazioni operative pubblicate sul RENAP.

    Pneumatici: un registro dedicato all’interno del RENAP

    Il Registro Pneumatici è stato istituito dal D.M. 16 aprile 2024, n. 147 e integra nel sistema RENAP le informazioni necessarie a verificare gli obblighi previsti dalla disciplina degli pneumatici fuori uso.

    Il registro non riguarda soltanto l’iscrizione: consente la trasmissione delle pratiche e delle comunicazioni periodiche previste dal D.M. n. 182/2019 e supporta la verifica delle quantità immesse sul mercato, dei contributi ambientali e delle forme di gestione adottate.

    Per produttori e importatori di pneumatici, quindi, la compliance deve essere letta congiuntamente su tre livelli: qualifica del soggetto, iscrizione e comunicazioni al registro, adempimento degli obblighi sostanziali di gestione dei PFU.

    Imballaggi: il PPWR cambia il quadro dal 12 agosto 2026

    Dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che sostituisce progressivamente il precedente quadro fondato sulla direttiva 94/62/CE.

    Il nuovo regolamento non si limita agli obiettivi ambientali dell’imballaggio. Il Capo VIII costruisce un sistema dettagliato di responsabilità estesa del produttore, registrazione e controllo.

    L’art. 44 prevede registri nazionali dei produttori e obbliga il produttore a registrarsi in ciascuno Stato membro nel quale mette a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, secondo il calendario e le modalità operative fissate dal regolamento e dai relativi atti di esecuzione.

    L’art. 45 disciplina invece la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi immessi per la prima volta nel territorio dello Stato membro.

    Per le imprese italiane e per quelle estere che commercializzano prodotti in Italia, il PPWR rende quindi necessario rivedere il modo in cui viene individuato il soggetto “produttore”, soprattutto nei gruppi societari, nell’importazione e nelle catene distributive complesse.

    Va però evitata una semplificazione: l’applicazione del PPWR dal 12 agosto 2026 non significa che ogni funzione nazionale del futuro registro imballaggi sia automaticamente già operativa sul portale RENAP nello stesso modo dei registri AEE o pneumatici. Occorre verificare, di volta in volta, lo stato delle disposizioni attuative nazionali e delle funzionalità effettivamente aperte.

    Tessili e calzature: il prossimo grande sistema EPR

    La direttiva (UE) 2025/1892 ha introdotto nel diritto europeo un sistema specifico di responsabilità estesa del produttore per tessili, prodotti tessili correlati e calzature.

    Gli Stati membri dovranno istituire i relativi regimi EPR entro il 17 aprile 2028. La direttiva prevede registri nazionali dei produttori e stabilisce che il produttore debba registrarsi in ciascuno Stato nel quale immette per la prima volta i prodotti interessati.

    Il modello europeo è particolarmente significativo perché attribuisce un ruolo centrale alle producer responsibility organisations e coinvolge direttamente anche piattaforme online e fulfilment service provider nella verifica della registrazione.

    Per gli operatori del tessile e della moda, quindi, il tema non è ancora quello di un registro italiano già operativo analogo al Registro AEE; è però già quello di preparare la catena commerciale e informativa a un regime EPR che sarà obbligatorio.

    E-commerce: vendere online non elimina la responsabilità EPR

    L’art. 178-quater del d.lgs. n. 152/2006 ha colmato uno dei punti più delicati del sistema.

    Chi immette sul mercato nazionale, anche per conto di terzi e attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto soggetto a EPR resta assoggettato alla responsabilità estesa del produttore.

    L’e-commerce non è quindi uno spazio esterno alla disciplina ambientale.

    Questo profilo riguarda in particolare:

    • produttori esteri che vendono direttamente a consumatori italiani;
    • operatori che utilizzano marketplace;
    • imprese italiane che importano prodotti extra-UE e li commercializzano online;
    • piattaforme che, nei casi previsti dalla disciplina, possono essere coinvolte nell’adempimento o nella verifica degli obblighi EPR.

    La verifica deve essere compiuta per ogni filiera, perché le modalità di adempimento non sono identiche tra AEE, batterie, imballaggi, pneumatici o future filiere tessili.

    Produttori esteri e rappresentante autorizzato

    Le vendite transfrontaliere sono uno dei principali punti di rischio.

    Un’impresa stabilita fuori dall’Italia può essere soggetta agli obblighi EPR italiani se immette direttamente prodotti sul mercato nazionale. A seconda della filiera, può essere necessario designare un rappresentante autorizzato o nazionale e provvedere all’iscrizione attraverso tale soggetto.

    Il Registro pile e accumulatori, ad esempio, contempla espressamente il produttore estero e il rappresentante nazionale che opera in suo conto. Il nuovo PPWR e la disciplina tessile europea rafforzano ulteriormente questa logica di responsabilità nel Paese di immissione sul mercato.

    Per gruppi multinazionali e operatori e-commerce è quindi essenziale mappare Stato per Stato chi sia il soggetto obbligato, invece di affidarsi alla sola struttura contrattuale interna del gruppo.

    Sistema collettivo o sistema individuale: cosa cambia

    In molte filiere il produttore può adempiere agli obblighi EPR attraverso un sistema collettivo oppure, quando consentito, attraverso un sistema individuale riconosciuto.

    La scelta non è meramente amministrativa.

    Il sistema collettivo concentra una parte degli obblighi organizzativi, finanziari e di rendicontazione; il sistema individuale richiede invece che l’impresa dimostri di essere in grado di organizzare direttamente l’adempimento secondo i requisiti della specifica disciplina.

    Il D.M. n. 144/2024 prevede inoltre che, quando il produttore adempie in forma collettiva, il sistema o consorzio comunichi al RENAP l’elenco dei produttori aderenti. Ciò non significa che il produttore possa disinteressarsi dei dati comunicati per suo conto: la coerenza delle quantità e della propria posizione resta un tema di compliance aziendale.

    Quali dati devono essere comunicati

    Le informazioni richieste cambiano a seconda del registro e della filiera, ma il nucleo comune riguarda normalmente l’identificazione del produttore, il sistema di gestione utilizzato, le categorie di prodotto e le quantità immesse sul mercato.

    Per alcune filiere sono previste comunicazioni annuali; per altre anche comunicazioni relative ai contributi ambientali, variazioni dell’impresa o cessazioni.

    Il tema non è soltanto rispettare una scadenza. Con l’interconnessione tra RENAP, Registro Imprese, MUD e altre banche dati, una quantità dichiarata in modo incoerente può diventare più facilmente rilevabile.

    Il numero di iscrizione e i rapporti commerciali

    I registri di filiera rilasciano al produttore un numero di iscrizione secondo le regole applicabili. In alcuni settori questo numero assume rilievo anche nei rapporti commerciali e nella documentazione aziendale.

    Per imprese che operano su più filiere non è corretto parlare di un unico “numero RENAP” valido indistintamente per ogni prodotto. La posizione deve essere verificata rispetto al registro di filiera interessato.

    Cosa succede se l’impresa non è iscritta o dichiara dati errati

    Non esiste una sanzione unica e generale “per il RENAP” applicabile in modo identico a tutte le imprese.

    Il regime sanzionatorio va ricostruito nella disciplina della singola filiera: RAEE, batterie, pneumatici, imballaggi e altri sistemi EPR hanno presupposti, autorità competenti e conseguenze differenti.

    La mancata iscrizione può inoltre produrre conseguenze che vanno oltre la sanzione amministrativa. In alcune discipline l’iscrizione è condizione per poter legittimamente immettere il prodotto sul mercato. In altri casi l’irregolarità può riflettersi sui rapporti con marketplace, clienti professionali, sistemi collettivi o autorità di vigilanza.

    Per questo una verifica tardiva, compiuta dopo una contestazione, è molto più complessa della mappatura preventiva.

    Una checklist pratica per capire se l’impresa ha obblighi EPR

    Prima di verificare l’iscrizione al registro, è utile rispondere ad alcune domande operative:

    • il prodotto rientra in una filiera già soggetta a responsabilità estesa del produttore?
    • chi lo immette per la prima volta sul mercato italiano?
    • l’impresa importa prodotti o li commercializza con marchio proprio?
    • il prodotto contiene componenti soggetti a regimi autonomi, come batterie o apparecchiature elettroniche?
    • le vendite avvengono anche tramite marketplace o direttamente dall’estero?
    • esiste un rappresentante autorizzato in Italia?
    • l’impresa aderisce a un sistema collettivo o opera attraverso un sistema individuale?
    • le quantità dichiarate al registro coincidono con i dati commerciali e ambientali dell’impresa?
    • sono state gestite variazioni societarie, nuovi marchi, nuove categorie di prodotto o cessazioni?

    Se una di queste risposte non è chiara, la verifica non dovrebbe fermarsi alla visura del registro.

    Quando è opportuno riesaminare la posizione EPR dell’impresa

    Una verifica è particolarmente utile quando l’impresa:

    • inizia a vendere in Italia un nuovo prodotto;
    • avvia importazioni da Paesi extra-UE;
    • apre un canale e-commerce o entra in un marketplace;
    • acquista un’altra società o modifica la catena distributiva;
    • introduce batterie, componenti elettroniche o nuovi imballaggi;
    • riceve una richiesta da un sistema collettivo, da una Camera di commercio o da un’autorità di controllo;
    • opera in una filiera interessata da una nuova disciplina europea, come packaging o tessili.

    Il 2026 rende questo controllo particolarmente importante: batterie e imballaggi sono già interessati da nuovi quadri normativi e il tessile ha una traiettoria europea ormai definita.

    RENAP come strumento di vigilanza: perché la compliance diventa più verificabile

    Il dato forse più importante, per le imprese, è strutturale.

    Il RENAP non nasce soltanto per semplificare le iscrizioni. Serve anche a costruire una base informativa nazionale utile alla vigilanza sui produttori, sui consorzi e sui sistemi di gestione.

    La progressiva interoperabilità delle banche dati rende meno sostenibile una gestione frammentata della compliance ambientale, nella quale ufficio commerciale, amministrazione, logistica e consulente ambientale dispongono di informazioni diverse sulle stesse quantità di prodotto.

    Per questo la corretta gestione EPR deve ormai essere letta come parte dell’organizzazione aziendale: anagrafica dei prodotti, responsabilità interne, flussi informativi, contratti con sistemi collettivi, dati sulle immissioni e verifica periodica delle nuove filiere.

    Verifica EPR e RENAP per imprese, importatori ed e-commerce

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese, produttori, importatori, distributori e operatori e-commerce nella qualificazione ai fini EPR, nella verifica degli obblighi di iscrizione ai registri di filiera, nei rapporti con sistemi collettivi e nella gestione delle nuove discipline europee in materia di batterie, imballaggi e future filiere EPR.

    La verifica può riguardare una singola categoria di prodotto oppure l’intera catena commerciale dell’impresa, con particolare attenzione a importazioni, private label, vendite transfrontaliere e marketplace.

    Responsabilità estesa del produttore (EPR): obblighi per le imprese → · Diritto ambientale per le imprese → · Sottoponi il caso allo Studio →


    Fonti essenziali

    D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 178-bis, 178-ter, 178-quater e 237; D.M. 15 aprile 2024, n. 144; portale istituzionale RENAP; d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29 sulle batterie, testo vigente su Normattiva; Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio, testo su EUR-Lex; direttiva (UE) 2025/1892 sui rifiuti, con disciplina EPR per tessili e calzature, su EUR-Lex.

    Sanzioni RENTRI: calcolo del pagamento ridotto

    Per le contestazioni amministrative relative a iscrizione o trasmissione dei dati è disponibile il calcolatore delle sanzioni RENTRI e rifiuti, che applica la formula dell’art. 16 L. 689/1981 alle fattispecie inserite nel database.

  • EPR tessile 2026: cosa devono preparare produttori di moda, calzature e pelletteria

    Per il settore tessile la responsabilità estesa del produttore è entrata in una fase decisiva. A livello europeo la direttiva quadro sui rifiuti prevede ormai un regime EPR per prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri. In Italia, al 2 settembre 2026, il passaggio ufficiale più recente verificato è il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata il 23 luglio 2026 sullo schema di regolamento dedicato ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa.

    Il regolamento italiano non va trattato come già definitivamente vigente

    Il parere favorevole della Conferenza Unificata rappresenta un passaggio avanzato dell’iter, ma non coincide da solo con la pubblicazione del regolamento definitivo. Le imprese devono quindi distinguere tra obblighi europei già definiti, disciplina italiana già vigente per altri profili ambientali e adempimenti che diventeranno concretamente esigibili con l’entrata in vigore del regime nazionale.

    Chi deve prepararsi

    Lo schema nazionale riguarda la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa. Per ciascuna impresa occorre però verificare il ruolo concretamente svolto nella catena: fabbricante, importatore, soggetto che immette per primo il prodotto sul mercato nazionale, venditore a distanza o altro operatore coinvolto.

    Quali aree di compliance sono destinate a diventare centrali

    • individuazione del soggetto qualificabile come produttore;
    • registrazione e tracciabilità degli operatori;
    • adesione a sistemi collettivi o organizzazione di sistemi individuali nei casi consentiti;
    • finanziamento delle attività di raccolta, selezione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio;
    • raccolta e trasmissione dei dati sull’immesso sul mercato e sulla gestione;
    • criteri di modulazione dei contributi collegati alle caratteristiche ambientali dei prodotti.

    Moda ed ecodesign: l’EPR non è più un tema soltanto di rifiuti

    La disciplina europea mira anche a incentivare prodotti più durevoli, riparabili e riciclabili. Questo rende strategico coordinare EPR, requisiti di ecodesign, informazioni sul prodotto e futuri obblighi di Digital Product Passport. Per le imprese della moda la compliance ambientale tende quindi a spostarsi progressivamente dalla sola gestione del fine vita alla progettazione e documentazione del prodotto.

    Responsabilità estesa del produttore – guida per imprese → · Ecodesign e Digital Product Passport →

  • Dalla responsabilità del rifiuto alla responsabilità del progetto: il limite dell’EPR europea

    La responsabilità estesa del produttore viene spesso descritta come uno degli strumenti più importanti dell’economia circolare. Ma quale responsabilità attribuisce davvero al produttore? Il punto è decisivo: finanziare e organizzare la gestione del fine vita non equivale ancora a essere giuridicamente responsabili della forma del prodotto.

    L’intuizione originaria: spostare il diritto dal rifiuto al progetto

    La formulazione originaria dell’Extended Producer Responsibility elaborata da Thomas Lindhqvist mirava a estendere la responsabilità lungo il ciclo di vita del bene. Letta nella sua portata più ambiziosa, questa impostazione consente di spostare l’attenzione a monte: durata, riparabilità, smontabilità e possibilità di riutilizzo dipendono infatti da decisioni assunte quando il prodotto viene progettato, non quando diventa rifiuto.

    Che cosa è diventata l’EPR nel diritto europeo

    Gli articoli 8 e 8-bis della direttiva quadro sui rifiuti hanno consolidato l’EPR soprattutto come responsabilità finanziaria o finanziaria e organizzativa per la fase post-consumo. Registrazione, copertura dei costi, sistemi collettivi, raccolta, trattamento, trasparenza e rendicontazione costituiscono il nucleo operativo dei regimi.

    La progettazione non è assente, ma resta più debole: l’eco-modulazione dei contributi può premiare caratteristiche migliori del prodotto, senza trasformare automaticamente durabilità o riparabilità in un generale obbligo EPR sulla forma del bene.

    Il caso italiano: governance efficace, responsabilità progettuale più debole

    Nel D.Lgs. 152/2006 gli artt. 178-bis e 178-ter organizzano la responsabilità estesa attraverso regimi di filiera, requisiti minimi, registri, obblighi finanziari e organizzativi e sistemi di controllo. Il modello consortile consente di governare grandi flussi di rifiuti, ma può anche attenuare il collegamento diretto tra le scelte progettuali del singolo produttore e i costi ambientali generati dal prodotto.

    Una “economia circolare debole”

    Nel saggio pubblicato nel 2026 sulla Rivista Giuridica dell’Ambiente, Alfonso Maria Fimiani propone di qualificare come “economia circolare debole” un modello capace di investire molto nella raccolta, nel riciclaggio e nella gestione del rifiuto, ma molto meno nella regolazione delle condizioni materiali che ne determinano la produzione.

    La tesi non conduce ad abbandonare l’EPR. Al contrario, suggerisce di rafforzarne la dimensione anticipatoria: dalla sola allocazione dei costi verso una responsabilità capace di incidere sulla progettazione del prodotto, in collegamento con prevenzione, precauzione e tutela delle generazioni future.

    Ecodesign e Digital Product Passport: il diritto del prodotto si avvicina al diritto del rifiuto

    Il Regolamento (UE) 2024/1781 sull’ecodesign per prodotti sostenibili amplia il terreno sul quale il diritto può incidere direttamente sulle caratteristiche dei prodotti. Durabilità, riparabilità, contenuto riciclato e informazioni lungo il ciclo di vita vengono progressivamente ricondotti a requisiti di prodotto. Il Digital Product Passport aggiunge una infrastruttura informativa destinata a rendere queste caratteristiche più tracciabili e verificabili.

    È nell’intersezione tra EPR, ecodesign e disciplina del prodotto che può svilupparsi una responsabilità ambientale più vicina alla prevenzione a monte.


    Approfondimento scientifico: A. M. Fimiani, La responsabilità estesa del produttore nel diritto ambientale europeo: genesi, trasformazioni, limiti sistemici, Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2026, pp. 245–305, ISSN 2499-264X. La produzione scientifica dell’autore è riportata anche nella pagina istituzionale del Dottorato Sapienza.

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