La transizione energetica comporta una trasformazione profonda del quadro normativo nel quale sono stati realizzati investimenti destinati, per loro natura, a produrre effetti economici per decenni.
Il progressivo abbandono delle fonti fossili, la revisione delle concessioni, le limitazioni alle attività estrattive, la modifica dei sistemi di incentivazione e l’introduzione di standard ambientali e climatici più rigorosi possono incidere sulla redditività di investimenti compiuti quando il contesto regolatorio era differente.
Il problema giuridico non consiste, tuttavia, nel contrapporre la tutela dell’investitore alla decarbonizzazione. Occorre piuttosto stabilire come il diritto internazionale distribuisca il rischio del mutamento regolatorio: quale evoluzione della disciplina debba essere ragionevolmente sopportata dall’operatore economico e quando, invece, il comportamento dello Stato possa entrare in tensione con specifiche garanzie accordate all’investimento.
Il contenzioso sulla transizione energetica costituisce così una parte di un fenomeno più ampio: quello della protezione internazionale dell’investimento nei settori fortemente regolamentati.
Non esiste un solo “arbitrato internazionale”
Una prima distinzione è essenziale. L’arbitrato investitore-Stato fondato su un trattato internazionale — generalmente indicato con l’acronimo ISDS, Investor-State Dispute Settlement — non coincide con l’arbitrato derivante da un contratto stipulato tra l’investitore e lo Stato o un soggetto pubblico.
Nel primo caso la base della pretesa può trovarsi in un Bilateral Investment Treaty (BIT), in un accordo multilaterale quale l’Energy Charter Treaty o in un accordo commerciale contenente un capitolo sugli investimenti. È il trattato a definire quali investimenti e investitori siano protetti, quali obblighi gravino sullo Stato e, ove previsto, a contenere il consenso statale alla soluzione arbitrale della controversia.
Nel secondo caso occorre invece esaminare il contratto, la concessione o altro rapporto giuridico sottostante: clausola compromissoria, legge applicabile, eventuali clausole di stabilizzazione, disciplina della revisione del rapporto e rimedi previsti.
Un provvedimento statale può assumere contemporaneamente rilievo sul piano del diritto amministrativo nazionale, del contratto o della concessione e, in presenza dei relativi presupposti, del diritto internazionale degli investimenti. Le tre dimensioni non devono essere confuse.
Per un’impresa che investe in un settore regolamentato, la protezione dell’investimento non comincia pertanto con l’arbitrato. Nazionalità dell’investitore, struttura societaria, fonte della protezione internazionale, contenuto della concessione, diritto applicabile e documentazione delle interlocuzioni con le autorità pubbliche possono acquistare rilevanza molti anni dopo la decisione di investimento.
L’Energy Charter Treaty e la sua progressiva crisi europea
L’Energy Charter Treaty (ECT) del 1994 ha avuto un ruolo centrale nella protezione internazionale degli investimenti energetici. L’art. 26 disciplina la soluzione delle controversie tra investitore e Parte contraente; gli artt. 10 e 13 riguardano, rispettivamente, la promozione e protezione degli investimenti e l’espropriazione.
Particolarmente discussa è stata inoltre la cosiddetta sunset clause dell’art. 47: il recesso di uno Stato dal Trattato non determina necessariamente l’immediata cessazione di ogni protezione per gli investimenti effettuati anteriormente alla data in cui il recesso produce effetti.
L’Unione europea ed Euratom hanno notificato il proprio recesso il 27 giugno 2024; esso è divenuto efficace il 28 giugno 2025. La Commissione europea ha ricondotto la scelta anche all’incompatibilità del precedente assetto del Trattato con gli obiettivi climatici dell’Unione. Per il quadro istituzionale aggiornato si veda la pagina della Commissione europea dedicata all’Energy Charter Treaty.
Nel frattempo, la questione degli arbitrati intra-UE aveva già subito una trasformazione radicale. Con Achmea e, specificamente per l’ECT, con la sentenza Komstroy del 2 settembre 2021, la Corte di giustizia ha affermato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione del ricorso al meccanismo arbitrale dell’art. 26 ECT nelle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro.
Il quadro è stato ulteriormente consolidato dall’accordo tra gli Stati membri sull’interpretazione e applicazione dell’ECT in ambito intra-UE. Questo riduce sensibilmente lo spazio europeo del Trattato, ma non equivale alla scomparsa del diritto internazionale degli investimenti dal settore energetico. Restano da considerare, a seconda della fattispecie, rapporti con investitori di Stati terzi, altri trattati internazionali, investimenti europei in Paesi extra-UE e controversie fondate su contratti e concessioni.
Stabilità dell’investimento non significa immutabilità della legge
Un investimento di lunga durata presuppone inevitabilmente alcune aspettative sulla continuità del quadro nel quale è stato effettuato. Ma un ordinamento giuridico non può essere cristallizzato per tutta la vita economica dell’investimento.
La tensione emerge soprattutto nell’applicazione del fair and equitable treatment (FET) e della nozione di legitimate expectations.
In termini generali — e sempre nei limiti del testo dello specifico trattato applicabile — l’esistenza di un investimento non attribuisce all’investitore un diritto assoluto all’immutabilità della disciplina. Diventano invece rilevanti la prevedibilità dell’intervento statale, eventuali assicurazioni specifiche fornite all’investitore, la stabilità normativa espressamente garantita, la proporzionalità e non discriminatorietà della misura e le circostanze nelle quali l’investimento è stato realizzato.
Questo aspetto assume una particolare importanza nella transizione energetica. Quanto più la progressiva riduzione delle attività fossili è incorporata nel diritto interno, europeo e internazionale e diviene conoscibile dall’operatore economico, tanto più complessa diventa la pretesa di fondare una legitimate expectation sulla permanenza indefinita di un determinato quadro regolatorio. Ciò non significa, all’opposto, che la finalità ambientale renda qualsiasi misura statale immune dal sindacato previsto dal trattato. La questione giuridica resta quella delle modalità concrete dell’intervento pubblico.
Right to regulate ed espropriazione indiretta
Una misura ambientale può incidere anche in maniera molto significativa sul valore di un investimento senza che ciò consenta automaticamente di qualificarla come espropriazione. Nella moderna disciplina degli investimenti è diventato quindi centrale il rapporto tra protezione patrimoniale e right to regulate dello Stato.
Il problema si presenta con particolare evidenza quando la misura non trasferisce formalmente la proprietà allo Stato, ma impedisce o limita in misura sostanziale l’utilizzazione economica dell’investimento: è il terreno tradizionale dell’indirect expropriation.
L’analisi non può però arrestarsi alla perdita economica. Il contenuto del trattato applicabile, la natura e la finalità della misura, la sua intensità, le aspettative tutelabili dell’investitore e il modo in cui l’intervento è stato adottato possono concorrere alla qualificazione giuridica. La protezione degli investimenti e la capacità dello Stato di perseguire obiettivi ambientali non sono quindi necessariamente incompatibili.
Il caso Rockhopper contro Italia: perché è ancora attuale
La vicenda Rockhopper Italia S.p.A., Rockhopper Mediterranean Ltd and Rockhopper Exploration Plc v. Italian Republic, ICSID Case No. ARB/17/14, costituisce uno dei casi più significativi per comprendere questa tensione. La controversia riguardava il progetto petrolifero offshore Ombrina Mare e il divieto di attività estrattive entro dodici miglia dalla costa.
Il procedimento venne promosso sulla base dell’Energy Charter Treaty anche se l’Italia aveva già deciso di recedere dal Trattato. La controversia mostrava quindi la rilevanza della protezione accordata agli investimenti preesistenti dopo il recesso.
Nel lodo del 23 agosto 2022 il Tribunale ritenne integrata una violazione dell’art. 13 ECT sotto il profilo dell’espropriazione e riconobbe a Rockhopper un risarcimento molto significativo. Fermarsi a questo dato conduce però oggi a una rappresentazione incompleta.
L’Italia promosse infatti il procedimento di annullamento previsto dall’art. 52 della Convenzione ICSID. Si tratta di un rimedio diverso dall’appello: il comitato ad hoc non riesamina liberamente il merito del lodo, ma opera entro gli specifici motivi di annullamento contemplati dalla Convenzione.
Con decisione del 30 maggio 2025 il lodo è stato annullato integralmente. E la vicenda non è terminata. Il 19 settembre 2025 ICSID ha registrato la richiesta di resubmission della controversia; il nuovo tribunale è stato costituito il 9 marzo 2026 ed è composto da Meg Kinnear, presidente, Stephen L. Drymer e Jorge E. Viñuales. Il procedimento risulta tuttora pendente. La cronologia e lo stato processuale aggiornato sono consultabili nella scheda ufficiale ICSID del caso Rockhopper v. Italy.
Rockhopper non rappresenta dunque semplicemente il precedente di un investitore fossile che abbia ottenuto un risarcimento contro uno Stato. Mostra contemporaneamente la complessità della giurisdizione internazionale, la differenza tra merito e controllo del lodo e la difficoltà di coordinare protezione degli investimenti, diritto dell’Unione e regolazione ambientale.
Phase-out delle fonti fossili e controversie internazionali
Il problema non è esclusivamente italiano. Controversie internazionali hanno riguardato anche misure di progressivo abbandono del carbone e altre politiche energetiche. I casi devono tuttavia essere letti con cautela: l’avvio di un arbitrato non equivale all’accertamento di una violazione internazionale e numerosi procedimenti si arrestano per ragioni di giurisdizione, vengono interrotti o si concludono senza una decisione sulla responsabilità dello Stato.
Questo dato ha una conseguenza pratica importante: identificare una misura statale economicamente pregiudizievole non significa ancora disporre di una pretesa arbitrale azionabile. Nazionalità, titolarità dell’investimento, momento dell’investimento, formulazione del trattato, termini per proporre la domanda e consenso all’arbitrato possono essere determinanti prima ancora che si discuta di FET o di espropriazione.
Il problema del quantum: quanto vale un investimento destinato al phase-out?
Quando viene accertata una violazione, resta una questione economicamente decisiva: il quantum.
Gli investimenti energetici sono frequentemente caratterizzati da elevati costi iniziali e ritorni distribuiti su periodi molto lunghi. Una misura che interrompa anticipatamente l’attività può quindi dare origine a richieste fondate non soltanto sul capitale già investito, ma anche sul valore dei flussi finanziari futuri.
Il ricorso al Discounted Cash Flow (DCF) e ad altre tecniche valutative apre un problema particolarmente delicato nel settore fossile: quanto può considerarsi sufficientemente certo un profitto futuro se l’attività è inserita in un settore sottoposto a un processo normativamente dichiarato di progressiva decarbonizzazione?
Previsioni sulla durata dell’attività, prezzi dell’energia, costi della CO₂, necessità di nuove autorizzazioni, evoluzione tecnologica e rischio regolatorio incidono sul valore attribuito all’investimento. La quantificazione del danno finisce quindi per incorporare anche una valutazione della ragionevole durata dell’aspettativa economica. Da questo punto di vista, il dibattito sugli stranded assets è destinato ad assumere crescente importanza nel contenzioso internazionale.
La transizione energetica amplia il problema degli investimenti internazionali
Concentrarsi esclusivamente sui combustibili fossili rischia infine di nascondere una trasformazione più ampia. Le controversie in materia di investimenti riguardano anche energie rinnovabili, infrastrutture e materie prime necessarie alla transizione.
Lo stesso problema può progressivamente interessare infrastrutture energetiche, impianti di recupero e riciclo, produzione di materie prime secondarie e altre attività industriali necessarie all’economia circolare. La transizione ecologica, infatti, non riduce necessariamente il bisogno di investimenti di lungo periodo. In molti settori lo aumenta.
La questione più attuale non sembra essere, allora, se il diritto internazionale debba “proteggere le energie fossili” dalle politiche climatiche. La domanda è diversa: come costruire una tutela dell’investimento compatibile con la prevedibile evoluzione della regolazione ambientale e, nello stesso tempo, capace di reagire a interventi statali eventualmente arbitrari, discriminatori o contrari alle garanzie concretamente assunte?
Per l’investitore, ciò rende essenziale la valutazione preventiva della struttura giuridica dell’operazione e del rischio regolatorio. Per lo Stato, una politica ambientale ambiziosa non esclude l’esigenza di considerare gli obblighi internazionali esistenti e di costruire il percorso normativo e amministrativo con adeguata certezza, trasparenza e coerenza.
Per il diritto degli investimenti, infine, la transizione energetica rappresenta uno dei luoghi nei quali dovrà essere ulteriormente definito il rapporto tra stabilità economica dell’investimento e capacità dell’ordinamento di modificare le proprie scelte regolatorie.
Investimenti transnazionali nei settori regolamentati
Gli investimenti nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture richiedono sempre più spesso una valutazione congiunta del quadro autorizzativo nazionale, del rischio regolatorio e degli strumenti internazionali eventualmente applicabili.
Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese e operatori nell’analisi delle questioni ambientali, amministrative e regolatorie connesse a investimenti e controversie complesse, anche nel coordinamento con professionisti e counsel esteri quando la vicenda presenta una dimensione transnazionale. Per gli aspetti connessi agli investimenti energetici è possibile consultare anche la pagina Energia, fotovoltaico ed efficientamento, nonché le aree dedicate al diritto ambientale e all’assistenza legale alle imprese.





