Vicenda in fase di accertamento. Le contestazioni richiamate nell’articolo derivano da notizie di stampa e dovranno essere verificate nelle sedi competenti. Il contenuto analizza esclusivamente le questioni giuridiche generali poste dalla gestione degli effluenti zootecnici.
La gestione dei reflui di allevamento non può essere ridotta alla formula “sono rifiuti” oppure “sono fertilizzanti”. La qualificazione dipende dalla destinazione, dalle modalità di raccolta e utilizzo e dal rispetto della disciplina statale e regionale.
Il 21 settembre 2026 ANSA ha riferito del sequestro di un allevamento bufalino di Capaccio Paestum, disposto all’esito di un controllo riguardante movimenti di terra e gestione degli effluenti zootecnici. Secondo la notizia, l’intero centro aziendale sarebbe stato sottoposto a sequestro e al titolare sarebbero state contestate, tra le altre, ipotesi di abusivismo edilizio e violazioni ambientali. Si tratta, naturalmente, di contestazioni ancora da sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Effluenti zootecnici: non sono automaticamente rifiuti
L’art. 112 del d.lgs. n. 152/2006 disciplina l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, demandando alle Regioni la regolazione delle modalità tecniche e amministrative. L’art. 185 del medesimo decreto prevede inoltre specifiche esclusioni dall’ambito della disciplina dei rifiuti, tra cui le materie fecali quando ricorrono i presupposti indicati dalla norma e l’impiego avviene secondo modalità che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Il punto, quindi, non è la provenienza zootecnica del materiale in sé. È necessario verificare come il refluo viene raccolto, conservato, trasportato e utilizzato, quali terreni siano destinati allo spandimento, quale documentazione sia stata presentata e se quantità, tempi e modalità siano coerenti con l’effettivo impiego agronomico.
In Campania la disciplina è particolarmente strutturata
La Regione Campania ha approvato con DGR n. 585 del 16 dicembre 2020 la disciplina per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei digestati e il programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati. La disciplina regola, tra l’altro, comunicazioni, trasporto, disponibilità dei terreni e modalità di utilizzazione agronomica.
Nel 2026 la Regione ha inoltre prorogato al 30 novembre 2026 il rinnovo delle comunicazioni presentate nel 2021 e in scadenza nel corso del 2026, mantenendone l’efficacia fino a quella data e confermando l’obbligo di comunicare le variazioni relative a sostanze e terreni interessati. La proroga riguarda però il perimetro specificamente individuato dal provvedimento regionale: non costituisce una sanatoria generale di eventuali irregolarità.
Scarico, utilizzazione agronomica o rifiuto liquido: la qualificazione cambia il procedimento
La giurisprudenza distingue la disciplina degli scarichi da quella dei rifiuti anche attraverso il requisito del collegamento funzionale e stabile tra ciclo di produzione e corpo recettore. La Cassazione, con sentenza n. 36926 del 3 ottobre 2024, ha ritenuto riconducibile alla disciplina dei rifiuti uno sversamento incontrollato di liquidi provenienti da letame stoccato in assenza di un sistema stabile di collettamento.
Nel 2026 la Terza sezione penale della Cassazione, sentenza n. 7066 del 23 febbraio 2026, è tornata su una vicenda di ingenti sversamenti di liquami zootecnici, affrontando sia l’art. 256, comma 2, sia il più grave delitto di inquinamento ambientale. Quel precedente non consente generalizzazioni: mostra però quanto la quantità, la continuità dello sversamento, il rapporto con il suolo e le acque e l’organizzazione effettiva dell’impresa possano incidere sulla qualificazione penale.
Cosa dovrebbe essere verificato dopo un controllo in allevamento
Una difesa tecnicamente fondata dovrebbe partire dal confronto tra ciò che gli organi di controllo hanno effettivamente rilevato e la documentazione aziendale. Assumono particolare rilievo la comunicazione di utilizzazione agronomica, l’eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica, i documenti di trasporto, la disponibilità dei terreni, i registri delle utilizzazioni, le caratteristiche delle vasche e dei sistemi di raccolta, nonché la documentazione edilizia e ambientale relativa alle opere contestate.
In presenza di un canale, di una tubazione o di un sistema di convogliamento, la verifica non può fermarsi alla fotografia del manufatto: occorre ricostruirne funzione, collegamento con il ciclo produttivo, destinazione finale e utilizzo effettivo. Analogamente, riporti di terreno, piazzali e viabilità interna possono richiedere una lettura coordinata della disciplina edilizia, delle terre e rocce da scavo e dell’eventuale gestione di materiali come rifiuti.
Se l’azienda è stata sequestrata, il tempo diventa parte della difesa
Quando al controllo segue un sequestro, occorre identificare immediatamente il tipo di provvedimento e la data dalla quale decorrono i termini. L’art. 324 c.p.p. prevede dieci giorni per la richiesta di riesame dalla data di esecuzione o dalla diversa data di conoscenza dell’avvenuto sequestro, ferma la necessità di verificare le regole concrete di computo.
Fonti verificate
- ANSA, 21 settembre 2026 – sequestro di allevamento a Capaccio Paestum.
- D.lgs. n. 152/2006, art. 112 – utilizzazione agronomica.
- D.lgs. n. 152/2006, art. 185 – esclusioni dall’ambito dei rifiuti.
- Regione Campania – disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti.
- Regione Campania – proroga 2026 delle comunicazioni.
- Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2024, n. 36926; Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 2026, n. 7066.
Hai ricevuto un verbale o un decreto di sequestro relativo a un allevamento?
Per una valutazione iniziale sono utili il provvedimento ricevuto, il verbale di sopralluogo, la documentazione sulla gestione degli effluenti e i titoli tecnico-amministrativi relativi alle opere contestate.

