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Dalla responsabilità del rifiuto alla responsabilità del progetto: il limite dell’EPR europea

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

La responsabilità estesa del produttore viene spesso descritta come uno degli strumenti più importanti dell’economia circolare. Ma quale responsabilità attribuisce davvero al produttore? Il punto è decisivo: finanziare e organizzare la gestione del fine vita non equivale ancora a essere giuridicamente responsabili della forma del prodotto.

L’intuizione originaria: spostare il diritto dal rifiuto al progetto

La formulazione originaria dell’Extended Producer Responsibility elaborata da Thomas Lindhqvist mirava a estendere la responsabilità lungo il ciclo di vita del bene. Letta nella sua portata più ambiziosa, questa impostazione consente di spostare l’attenzione a monte: durata, riparabilità, smontabilità e possibilità di riutilizzo dipendono infatti da decisioni assunte quando il prodotto viene progettato, non quando diventa rifiuto.

Che cosa è diventata l’EPR nel diritto europeo

Gli articoli 8 e 8-bis della direttiva quadro sui rifiuti hanno consolidato l’EPR soprattutto come responsabilità finanziaria o finanziaria e organizzativa per la fase post-consumo. Registrazione, copertura dei costi, sistemi collettivi, raccolta, trattamento, trasparenza e rendicontazione costituiscono il nucleo operativo dei regimi.

La progettazione non è assente, ma resta più debole: l’eco-modulazione dei contributi può premiare caratteristiche migliori del prodotto, senza trasformare automaticamente durabilità o riparabilità in un generale obbligo EPR sulla forma del bene.

Il caso italiano: governance efficace, responsabilità progettuale più debole

Nel D.Lgs. 152/2006 gli artt. 178-bis e 178-ter organizzano la responsabilità estesa attraverso regimi di filiera, requisiti minimi, registri, obblighi finanziari e organizzativi e sistemi di controllo. Il modello consortile consente di governare grandi flussi di rifiuti, ma può anche attenuare il collegamento diretto tra le scelte progettuali del singolo produttore e i costi ambientali generati dal prodotto.

Una “economia circolare debole”

Nel saggio pubblicato nel 2026 sulla Rivista Giuridica dell’Ambiente, Alfonso Maria Fimiani propone di qualificare come “economia circolare debole” un modello capace di investire molto nella raccolta, nel riciclaggio e nella gestione del rifiuto, ma molto meno nella regolazione delle condizioni materiali che ne determinano la produzione.

La tesi non conduce ad abbandonare l’EPR. Al contrario, suggerisce di rafforzarne la dimensione anticipatoria: dalla sola allocazione dei costi verso una responsabilità capace di incidere sulla progettazione del prodotto, in collegamento con prevenzione, precauzione e tutela delle generazioni future.

Ecodesign e Digital Product Passport: il diritto del prodotto si avvicina al diritto del rifiuto

Il Regolamento (UE) 2024/1781 sull’ecodesign per prodotti sostenibili amplia il terreno sul quale il diritto può incidere direttamente sulle caratteristiche dei prodotti. Durabilità, riparabilità, contenuto riciclato e informazioni lungo il ciclo di vita vengono progressivamente ricondotti a requisiti di prodotto. Il Digital Product Passport aggiunge una infrastruttura informativa destinata a rendere queste caratteristiche più tracciabili e verificabili.

È nell’intersezione tra EPR, ecodesign e disciplina del prodotto che può svilupparsi una responsabilità ambientale più vicina alla prevenzione a monte.


Approfondimento scientifico: A. M. Fimiani, La responsabilità estesa del produttore nel diritto ambientale europeo: genesi, trasformazioni, limiti sistemici, Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2026, pp. 245–305, ISSN 2499-264X. La produzione scientifica dell’autore è riportata anche nella pagina istituzionale del Dottorato Sapienza.

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L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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