Categoria: Diritto Ambientale

Approfondimenti su autorizzazioni ambientali, VIA, VAS, AIA, rifiuti, bonifiche, responsabilità ambientale e contenzioso amministrativo connesso alla regolazione ambientale.

  • Green claims e comunicazione ambientale: cosa cambia per le imprese nel 2026

    Nel 2026 parlare genericamente di una “Direttiva Green Claims” già pienamente operativa rischia di creare confusione. Il quadro europeo sulla comunicazione ambientale delle imprese si compone infatti di strumenti diversi, con stato giuridico e tempi di applicazione differenti.

    Da un lato, la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde è in vigore ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30. Le relative disposizioni sono destinate ad applicarsi dal 27 settembre 2026.

    Dall’altro lato, la proposta specificamente dedicata alla substantiation e alla comunicazione delle dichiarazioni ambientali esplicite — la cosiddetta Green Claims Directive, procedura 2023/0085(COD) — non è, allo stato, una direttiva definitivamente approvata. Il procedimento europeo risulta ancora pendente.

    Il punto operativo: il rischio greenwashing è già una questione di compliance

    Per un’impresa, la conseguenza pratica è semplice: non è opportuno attendere la conclusione dell’iter della proposta Green Claims per sottoporre a controllo le proprie dichiarazioni ambientali. La disciplina europea e nazionale già adottata rafforza infatti il contrasto alle pratiche commerciali ambientali scorrette e richiede maggiore attenzione al modo in cui vengono presentate qualità, prestazioni e impegni “green”.

    Espressioni come “sostenibile”, “verde”, “ecologico”, “a impatto ridotto” o equivalenti non dovrebbero essere trattate come semplici formule di marketing. Quanto più l’affermazione è ampia, assoluta o destinata a incidere sulla decisione del consumatore, tanto più diventa importante verificarne presupposti, significato e documentazione di supporto.

    Direttiva 2024/825 e recepimento italiano

    La Direttiva (UE) 2024/825 modifica il quadro europeo delle pratiche commerciali sleali e dei diritti dei consumatori con l’obiettivo di rafforzare la protezione dalle informazioni ambientali ingannevoli. In Italia il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. n. 30/2026, che interviene sul Codice del consumo.

    Dal punto di vista organizzativo, questo rende opportuno un controllo non soltanto delle campagne pubblicitarie, ma anche di packaging, siti web, schede prodotto, marketplace, presentazioni commerciali, etichette, claim ESG destinati al pubblico e comunicazioni che attribuiscano a prodotti o imprese caratteristiche ambientali suscettibili di orientare le scelte dei consumatori.

    La proposta Green Claims: perché continua a essere rilevante

    La proposta COM(2023) 166 mira a costruire un regime specifico per la dimostrazione e la comunicazione delle dichiarazioni ambientali esplicite. L’iter ha attraversato una fase politicamente complessa: nel giugno 2025 la Commissione ha annunciato l’intenzione di ritirare la proposta, mentre la documentazione parlamentare successiva ha continuato a registrarla tra i procedimenti pendenti. Al momento, il fascicolo legislativo del Parlamento europeo la indica ancora in attesa della posizione del Consiglio.

    Questo stato dell’iter impone prudenza anche nella comunicazione giuridica: non è corretto presentare i requisiti della proposta come obblighi già definitivamente vigenti. È invece utile considerarli come indicazione della direzione regolatoria europea e confrontarli con le regole già operative in materia di pratiche commerciali e informazione ambientale.

    Una verifica interna utile per le imprese

    • Mappare i claim ambientali utilizzati su sito, packaging, advertising e documentazione commerciale.
    • Individuare la base documentale di ogni affermazione, distinguendo dati tecnici, certificazioni, metodologie e semplici obiettivi futuri.
    • Verificare il significato percepibile dal consumatore, non soltanto quello che l’impresa intende attribuire alla formula utilizzata.
    • Coordinare marketing, funzione legale e competenze tecniche, evitando che il claim venga definito prima della verifica delle prove disponibili.
    • Rivedere periodicamente le dichiarazioni, soprattutto quando cambiano prodotto, filiera, processo produttivo o quadro normativo.

    Il ruolo della consulenza legale

    La consulenza giuridica non sostituisce le verifiche scientifiche, tecniche o di ciclo di vita necessarie a fondare una dichiarazione ambientale. Serve invece a mettere in relazione il contenuto tecnico disponibile con il significato del claim, il destinatario della comunicazione, le regole sulle pratiche commerciali e il rischio di contestazioni.

    Per le imprese il momento più utile per svolgere questa verifica è prima della pubblicazione della campagna, dell’etichetta o della scheda prodotto: correggere una dichiarazione quando è ancora in fase di progettazione è normalmente più semplice che gestirne le conseguenze dopo la diffusione.

    Dalla sostenibilità dichiarata alla sostenibilità dimostrabile

    La traiettoria europea è chiara anche al di là del destino della proposta Green Claims: la comunicazione ambientale tende a spostarsi da un linguaggio reputazionale generico verso affermazioni più circoscritte, documentabili e verificabili. Per l’impresa questo significa integrare la compliance nel processo con cui il claim viene ideato, approvato e aggiornato.

    Per approfondire i profili regolatori connessi alla comunicazione ambientale e alle decisioni d’impresa è possibile consultare la sezione Consulenza ambientale per imprese e progetti o la pagina dedicata al Diritto ambientale.

  • Il Principio dello Sviluppo Sostenibile

    Secondo la definizione tradizionale, lo sviluppo è “sostenibile” quando risponde alle esigenze del presente senza compromettere quelle delle generazioni future: il rispetto del principio impone che la crescita attuale non possa mettere in pericolo le possibilità di fruizione di risorse naturali e di crescita delle generazioni future.

    Tale principio detta linee guida alla politica: impone che le tre componenti di riferimento (ambientale, sociale ed economica) traccino i confini entro i quali gli Organi di Governo debbano svolgere la propria azione. Ovviamente, appare opportuno, in questa sede, soffermarsi sulle questioni legate all’ambiente, consapevoli dei 17 obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030, il cui caratteristico schema delle 5 P (Pace, Persona, Prosperità, Partnership e Pianeta) particolare attenzione pone sull’impatto sociale dell’economia.

    La nuova etica dello sviluppo sostenibile, già presente nel Trattato di Maastricht (1992) ed amplificata nel Trattato di Amsterdam (1997), trova un suo fondamento nella necessità di una nuova cultura d’ambiente, come nuovo stile di vita ed equità, che garantisca alle generazioni future le stesse opportunità assicurate a quelle presenti.

    La “ristrutturazione” ecologica dell’economia richiede un cambiamento degli schemi: si rendono necessari una produzione ambientalmente responsabile ed un consumo ambientalmente consapevole.

    Il presupposto principale per uno sviluppo sostenibile è che si difenda la biodiversità, intesa anche come diversità e specificità culturale della specie umana, e che l’economia e le altre attività materiali vengano adattate alle risorse globali disponibili ed alla portata massima della natura.

    Il principio dello sviluppo sostenibile rappresenta un tipico caso di “soft law”, ovvero di un principio giuridico che nasce in dichiarazioni internazionali non produttive di precisi obblighi e diritti, tendendo, tuttavia, ad occupare spazi -in particolare interpretativi- in precedenza lasciati alla discrezionalità degli Stati per poi penetrare nelle recenti Carte Costituzionali e nelle varie legislazioni nazionali.

    Dopo la Conferenza di Stoccolma (1972), è la Conferenza di Rio de Janeiro (1992) ad aver rappresentato la pietra miliare in materia, introducendo lo sviluppo sostenibile fin dal primo Principio della Dichiarazione e gettando le basi per tutti i successivi e più importanti Accordi Internazionali in materia.

    Sull’onda di tali atti, i principi base della gestione ambientale sono stati gradualmente inseriti non solo nelle Costituzioni nazionali dei Paesi Occidentali, ma anche in quelle dei Paesi in Via di Sviluppo.

    Fatta, pertanto, una rapida introduzione dell’argomento, l’aspetto più interessante, a parere di chi scrive, non è tanto il riportare la cronologia delle Conferenze o dei precedenti giurisprudenziali, che, in fondo, sono nient’altro che una evoluzione naturale di “Rio 1992”, quanto analizzare il modello proposto dal principio, che rappresenta una svolta storica, per i motivi che si andranno ad esporre in maniera sintetica.

    È necessario partire dalla storia: la nascita del principio, infatti, non è una intuizione, ma una risposta.

    In rapida successione, la rivoluzione industriale introduce, nella vita dell’essere umano, il “crack” dei combustibili fossili: l’utilizzo sempre più intenso delle macchine fa impennare il fabbisogno energetico; le curve del fabbisogno energetico e del benessere camminano pressoché in parallelo, ma ad esse si affianca con puntualità quella dell’inquinamento (in particolare, quello atmosferico).

    La prima risposta agli inquinamenti è quella del modello giustizialista: nasce, dunque, il principio “Chi inquina paga”, che impone il risarcimento del danno.

    Quando ci si accorgerà che non sempre è possibile porre rimedio, la società e la politica si affideranno alla Scienza: nasce, dunque, il principio di prevenzione.

    Non sempre la Comunità Scientifica è in grado di fornire risposte (o non sempre, quando le fornisce, esse vengono accettate dalla Cittadinanza): nasce, dunque, il principio di precauzione, che rappresenta il più alto punto di conflitto tra le esigenze (a volte, le credenze) socio-ambientali e l’economia. Il principio di precauzione legittima (ma anche no) divieti a fronte di una mancanza di certezza scientifica che, di fatto, in molti casi non è esigibile: si arriva, dunque, ad adottare provvedimenti privi di razionalità (cfr. ordinanze di Sindaci che vietano l’installazione di ripetitori 5G) ed alla imposizione di un modello di “decrescita felice” che, in una fase storica particolare in cui il catastrofismo prende il sopravvento, raccoglie sempre più seguaci.

    Tali modelli vengono, in particolare a partire dagli anni Novanta, superati dalla “positivizzazione” del principio dello sviluppo sostenibile, che riconcilia l’Uomo con la Natura: non è necessario condannare per direttissima l’economia alle più atroci pene, non è indispensabile conservare tutto in una campana di vetro, ma è essenziale porre i giusti limiti per consentire la convivenza tra essere umano, flora, fauna ed elementi naturali, consentendo una crescita economica (che va di pari passo con l’aumento del fabbisogno energetico) nei limiti del rispetto sacro dell’ecosistema.

    Lo sviluppo sostenibile, in definitiva, sostituisce la vecchia visione biocentrista con un nuovo “antropocentrismo con limitazioni” che rappresenta un nuovo Rinascimento.

    In tale ottica andrebbero intesi anche gli accordi sul cambiamento climatico ed impostati i nuovi programmi del “Green New Deal” e della transizione ecologica: da un lato, restituire alle generazioni future un mondo più indebitato, meno sviluppato e con minor benessere non rispetta di certo il nostro principio; dall’altro lato, non si può neanche far finta che i Paesi in Via di Sviluppo possano veder crescere le loro economie grazie alle pale eoliche, pertanto, se non si troveranno alternative reali agli idrocarburi o tecnologie in grado di bloccarne i flussi inquinanti, è indispensabile mettere in conto un aumento delle emissioni di gas nocivi in atmosfera, con un conseguente aumento delle malattie tumorali, quando si registrerà una industrializzazione diffusa anche in continenti come l’Africa (e tale non è una semplice ipotesi, ma una rilettura di quanto accaduto nei decenni appena trascorsi in Asia).

    La soluzione, a parere di chi scrive, risiede dunque nella capacità di indirizzare fondi adeguati (con un inevitabile debito anch’esso sostenibile) verso la ricerca di nuove tecnologie che possano ridurre l’impatto dell’attività dell’uomo, senza inseguire falsi miti né pensare che il tutto si possa risolvere imponendo una riduzione del PIL (e del benessere).

  • I Principi del Diritto Ambientale

    La sensibilità verso la tutela dell’ambiente ha origini antiche: è possibile ritrovarne elementi primordiali addirittura nel Diritto dell’Antica Roma, in alcuni passi di insigni giuristi (il più noto dei quali è probabilmente Labeone) che andavano ad integrare gli editti pretoriani e che sono giunti fino ai giorni nostri in frammenti o raccolte. Eppure ancora oggi non abbiamo, né in dottrina né in giurisprudenza, una definizione univoca e riconosciuta di “Ambiente”, inteso talvolta come un diritto fondamentale, altre volte come un valore, altre ancora come un bene materiale riconducibile alla biosfera.

    Per quanto l’attualità ce lo restituisca al centro del dibattito internazionale, infatti, l’interesse vero e concreto verso l’ambiente è risultato storicamente sempre emergenziale ed estemporaneo: nato a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, risultava (ed, in verità, risulta ancora) sempre collegato (e susseguente) ad eventi catastrofici, limitato ad un periodo temporale ristretto e privo di una seria e necessaria pianificazione.

    Se queste sono le premesse, l’ovvia conseguenza è che anche il diritto ambientale sia disciplina relativamente giovane, che emette i suoi primi vagiti con provvedimenti di “soft law” promossi da organismi internazionali (in particolare l’ONU e l’OCSE), con dichiarazioni di intenti, con “Patti” o “Convenzioni” privi di qualsivoglia forza impositiva, di controlli esterni e di sanzioni.

    Chiaro è che questo lungo percorso, partito da Stoccolma nel 1972 (a seguito di un disastro petrolifero avvenuto nel Nord Europa nel 1970, con un secolo e mezzo o due di ritardo rispetto alle esigenze impellenti di combattere gli inquinamenti derivanti dalla rivoluzione industriale), ha consentito di raggiungere l’attuale consapevolezza (e discreta maturità, ma di certo non completezza) della disciplina giuridica.

    In tale schema vanno calati i principi e le norme.

    Analizzate le caratteristiche del diritto ambientale, tenendo conto in particolare del suo carattere alluvionale, dell’emergenzialità e della sudditanza nei confronti del sapere tecnico-scientifico (che conduce spesso ad una eterodeterminazione delle norme), è facile immaginare quale sia in concreto la situazione della legislazione: ogni singolo problema trova la sua soluzione in una legge specifica e, quindi, in una serie di norme non coordinate e spesso anche contraddittorie, che danno luogo a stratificazioni ed antinomie.

    Di fronte a questo scenario, ben si comprende quali siano le esigenze e quale la soluzione: una ricostruzione del diritto ambientale in base ai principi può riuscire a far trovare quella omogeneità tanto ricercata, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza che anche dalla stessa amministrazione. I principi hanno, dunque, un’utilità sia teorica che pratica.

    Partendo dal rapporto tra diritto, scienza ed economia, è possibile arrivare ad una classificazione dei tre modelli di azione in materia ambientale, corrispondenti ai tre principi: il modello curativo, cui corrisponde il principio “Chi inquina, paga”; il modello preventivo, che fa riferimento al principio di prevenzione; il modello anticipatorio, ispirato al principio precauzionale.

    Primo ad affermarsi a livello comunitario è il principio “Chi inquina, paga”, che nasconde, dietro la semplicità del suo slogan, una certa ambiguità e notevoli difficoltà di applicazione.

    Dalle Raccomandazioni OCSE del 1972 e 1974 il principio ha affrontato una evoluzione che oggi ci consente di declinarlo in due diverse accezioni: da un lato può essere una mera dichiarazione di responsabilità da cui deriverebbe semplicemente l’onere del risarcimento dei danni; dall’altro lato, l’interpretazione maggiormente diffusa è più ampia e comprende le spese relative alla protezione, al ripristino ed al miglioramento della qualità dell’ambiente (tale seconda impostazione può anche giustificare l’introduzione di “tasse ambientali”, come avviene in Francia e come è previsto anche dalla Direttiva 2008/98/CE, che introduce la extended producer responsibility, ossia la responsabilità estesa del produttore).

    In generale, un’idea dell’applicazione del “Chi inquina, paga” nell’ottica del mero modello curativo tout court è ormai obsoleta: da un lato, non è più condivisibile l’idea dell’ambiente come risorsa illimitata; dall’altro, è palese l’impossibilità di riparare sempre e comunque agli eventuali danni e di ripristinare la situazione ottimale precedente all’intervento inquinante.

    Se “Chi inquina, paga” è lo slogan del modello curativo, quello del modello preventivo è “Meglio prevenire che curare”. Tale secondo modello si basa su una fiducia sostanzialmente incondizionata nel sapere scientifico e parte dal presupposto che l’impatto delle attività umane sull’ambiente non è evento eccezionale, ma effetto abituale (e prevedibile) dell’azione individuale e sociale: la valutazione di questo impatto, preventiva ed indispensabile, dovrà essere la base per l’elaborazione di politiche pubbliche e di regole giuridiche di condotta. Il modello preventivo abbandona l’idea, già definita obsoleta, della rimediabilità dei danni all’ambiente ed alle parti lese per lasciar spazio alla constatazione dell’irreversibilità, consentendo di rileggere il diritto dell’ambiente in chiave preventiva e di fondarlo su una base oggettiva. L’azione preventiva caratterizza i primi programmi comunitari fino a porre le fondamenta per una ricostruzione dell’intera normativa comunitaria, partendo dall’emanazione della Direttiva 85/337 sulla Valutazione di Impatto Ambientale e dall’enunciazione dei principi dell’azione comunitaria dell’anno successivo (Atto Unico 1986).

    Il principio precauzionale è indice di una ulteriore fase di evoluzione del diritto ambientale, che reagisce all’insoddisfazione per i risultati a cui hanno condotto il modello curativo e quello preventivo. Si afferma, dunque, un modello anticipatorio: di fronte ai dubbi scientifici, l’ordinamento giuridico è chiamato a fornire strumenti di protezione o ad esprimersi chiaramente in merito alla accettabilità dei rischi, che diventa un’accettabilità squisitamente socio-politica. Il principio precauzionale rappresenta oggi una delle frontiere più interessanti e controverse per il diritto ambientale e per l’intero dibattito relativo ai rapporti tra diritto e scienze esatte: è un principio che si fonda sulle paure e sulle contraddizioni che attanagliano l’opinione pubblica e che ha la sua unica soluzione nella condivisione democratica. Uno degli ostacoli alla introduzione nella Costituzione Italiana di una organica tutela dell’ambiente – che quindi non si limiti solo a dire che l’ambiente è un valore o un bene da tutelare, ma che vada a declinarne le sfaccettature – è proprio il rischio di ingessare l’azione politica (e privata) in nome di un principio di precauzione applicato secondo un modello di “No a prescindere” o NIMBY, che pure nel nostro Paese ha una larga diffusione ed un notevole consenso.

    Ai tre principi precedenti, che per anni hanno rappresentato i pilastri del diritto ambientale, si è affiancato in maniera sempre più preponderante quello dello sviluppo sostenibile, già teorizzato alla Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992. Secondo la definizione tradizionale, lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie: in altri termini, la crescita odierna non deve mettere in pericolo le possibilità di crescita delle generazioni future. Le tre componenti dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale) devono essere affrontate in maniera equilibrata a livello politico.

    I principi, nati, come detto, in fonti di soft law, hanno prima indirizzato la giurisprudenza nazionale ed internazionale, poi indirizzato le riforme legislative, fino ad arrivare ad ottenere una propria forza giuridica, con la positivizzazione e la codificazione nell’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.