Il RENAP non è semplicemente un nuovo adempimento amministrativo. È l’infrastruttura nazionale attraverso la quale vengono progressivamente registrati, collegati e controllati i soggetti sottoposti ai diversi regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Per un’impresa, quindi, la domanda corretta non è soltanto “devo iscrivermi al RENAP?”, ma prima ancora: sono un produttore ai fini EPR, per quale filiera e con quali obblighi?
La distinzione è fondamentale. Il RENAP organizza e rende conoscibili i registri di filiera; gli obblighi sostanziali — finanziamento della gestione del fine vita, organizzazione della raccolta, adesione a sistemi collettivi o individuali, comunicazioni periodiche, marcature, rappresentante autorizzato, obblighi per le vendite a distanza — derivano invece dalla disciplina EPR applicabile al singolo prodotto.
Il quadro, inoltre, sta cambiando rapidamente. Il portale RENAP è operativo dal 7 maggio 2025; nel 2026 è entrata in vigore la nuova disciplina nazionale sulle batterie e dal 12 agosto 2026 si applica il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi. La direttiva (UE) 2025/1892 ha infine già tracciato il futuro sistema EPR per tessili e calzature.
Che cos’è il RENAP e a cosa serve
Il Registro nazionale dei produttori è previsto dall’art. 178-ter del d.lgs. n. 152/2006 ed è disciplinato, nelle modalità di iscrizione e trasmissione delle informazioni, dal D.M. 15 aprile 2024, n. 144.
Il portale è attivo dal 7 maggio 2025 ed è strutturato come un sistema composto da registri di filiera. Il RENAP non sostituisce automaticamente tutte le discipline settoriali esistenti: le coordina all’interno di un’infrastruttura comune e consente la progressiva attivazione di ulteriori registri secondo la normativa applicabile alla singola filiera.
La funzione non è soltanto anagrafica. I dati confluiscono in una base informativa utilizzata anche per finalità di vigilanza e controllo e il sistema è interconnesso con Registro delle Imprese, Albo Nazionale Gestori Ambientali e banca dati MUD. Questo rende la coerenza delle informazioni dichiarate sempre più importante.
Il portale RENAP pubblica inoltre gli elenchi dei soggetti iscritti ai registri di filiera, rendendo più semplice verificare la posizione di produttori, importatori e sistemi di gestione.
RENAP ed EPR non sono la stessa cosa
La responsabilità estesa del produttore è un principio più ampio del registro.
L’EPR sposta sul produttore una parte rilevante degli oneri organizzativi e finanziari legati al prodotto quando questo diventa rifiuto. A seconda della filiera, il produttore può essere tenuto a finanziare raccolta, trasporto, trattamento, recupero e comunicazione, ad aderire a un sistema di gestione, a trasmettere dati sulle quantità immesse sul mercato e a rispettare specifici obblighi informativi.
L’iscrizione al RENAP o al registro di filiera è quindi uno degli adempimenti, non l’intera compliance EPR.
Un’impresa regolarmente iscritta ma che comunichi quantità errate, non finanzi correttamente il sistema o non adempia agli obblighi organizzativi previsti dalla filiera può restare non conforme. Allo stesso modo, l’adesione a un consorzio non elimina necessariamente ogni responsabilità propria del produttore.
Chi è “produttore” ai fini EPR
È qui che nasce la maggior parte degli errori.
Nel linguaggio EPR il “produttore” non coincide necessariamente con chi fabbrica materialmente il bene.
La definizione varia da filiera a filiera e può comprendere, a seconda dei casi, il fabbricante nazionale, l’importatore, chi immette per primo un prodotto sul mercato italiano, chi lo commercializza con il proprio marchio e il soggetto estero che vende direttamente a clienti italiani.
Per questo il codice ATECO non è sufficiente per stabilire se un’impresa sia soggetta a EPR.
La verifica deve ricostruire almeno quattro elementi:
- quale prodotto viene commercializzato;
- chi lo immette per la prima volta sul mercato italiano;
- con quale marchio viene venduto;
- come è strutturata la catena commerciale, soprattutto in presenza di importazioni, marketplace o vendite transfrontaliere.
È quindi possibile che un’impresa che non si percepisce come “produttore” sia invece il soggetto obbligato ai fini della disciplina EPR.
Quali registri di filiera sono oggi operativi
Il RENAP è stato costruito per ricomprendere progressivamente i diversi regimi EPR. Il Ministero ha chiarito che, al momento dell’avvio del portale, risultavano già integrati i registri relativi a:
- apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- pile e accumulatori;
- pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso.
Per gli altri settori contemplati dal D.M. n. 144/2024 l’operatività concreta del registro richiede le relative modalità attuative. Il fatto che una filiera sia richiamata nell’architettura RENAP non significa quindi, da solo, che il relativo registro sia già operativo nelle stesse forme degli AEE o degli pneumatici.
AEE e RAEE: quando l’iscrizione è obbligatoria
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Registro AEE è pienamente operativo ed è oggi integrato nel sistema RENAP.
Il produttore deve registrarsi prima di iniziare a immettere AEE sul mercato italiano. L’obbligo opera indipendentemente dal metodo di vendita e comprende anche la vendita a distanza.
La corretta qualificazione del prodotto è centrale. Dal 15 agosto 2018 il sistema RAEE opera, salvo esclusioni, secondo il cosiddetto “campo aperto”: non è quindi prudente escludere l’applicabilità della disciplina soltanto perché il prodotto non compare intuitivamente tra le apparecchiature tradizionalmente considerate elettriche o elettroniche.
L’iscrizione è accompagnata da comunicazioni periodiche sulle quantità immesse sul mercato e dalla necessità di mantenere coerenti i dati relativi al sistema di gestione adottato.
Batterie: cosa è cambiato nel 2026
Il settore delle batterie è uno di quelli in cui il 2026 ha portato il cambiamento più rilevante.
Il 7 marzo 2026 è entrato in vigore il d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 e ha sostituito il precedente impianto del d.lgs. n. 188/2008.
La disciplina europea distingue cinque categorie: batterie portatili, industriali, SLI, batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT) e batterie per veicoli elettrici (EV). Il nuovo quadro rafforza la responsabilità estesa del produttore e disciplina il riconoscimento dei sistemi individuali e collettivi chiamati ad assolvere gli obblighi di gestione dei rifiuti di batterie.
Per le imprese che immettono batterie sul mercato — anche quando incorporate in dispositivi o veicoli — la verifica non dovrebbe limitarsi alla vecchia posizione nel Registro pile e accumulatori. Occorre verificare l’inquadramento alla luce del Regolamento 2023/1542, del d.lgs. n. 29/2026 e delle indicazioni operative pubblicate sul RENAP.
Pneumatici: un registro dedicato all’interno del RENAP
Il Registro Pneumatici è stato istituito dal D.M. 16 aprile 2024, n. 147 e integra nel sistema RENAP le informazioni necessarie a verificare gli obblighi previsti dalla disciplina degli pneumatici fuori uso.
Il registro non riguarda soltanto l’iscrizione: consente la trasmissione delle pratiche e delle comunicazioni periodiche previste dal D.M. n. 182/2019 e supporta la verifica delle quantità immesse sul mercato, dei contributi ambientali e delle forme di gestione adottate.
Per produttori e importatori di pneumatici, quindi, la compliance deve essere letta congiuntamente su tre livelli: qualifica del soggetto, iscrizione e comunicazioni al registro, adempimento degli obblighi sostanziali di gestione dei PFU.
Imballaggi: il PPWR cambia il quadro dal 12 agosto 2026
Dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che sostituisce progressivamente il precedente quadro fondato sulla direttiva 94/62/CE.
Il nuovo regolamento non si limita agli obiettivi ambientali dell’imballaggio. Il Capo VIII costruisce un sistema dettagliato di responsabilità estesa del produttore, registrazione e controllo.
L’art. 44 prevede registri nazionali dei produttori e obbliga il produttore a registrarsi in ciascuno Stato membro nel quale mette a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, secondo il calendario e le modalità operative fissate dal regolamento e dai relativi atti di esecuzione.
L’art. 45 disciplina invece la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi immessi per la prima volta nel territorio dello Stato membro.
Per le imprese italiane e per quelle estere che commercializzano prodotti in Italia, il PPWR rende quindi necessario rivedere il modo in cui viene individuato il soggetto “produttore”, soprattutto nei gruppi societari, nell’importazione e nelle catene distributive complesse.
Va però evitata una semplificazione: l’applicazione del PPWR dal 12 agosto 2026 non significa che ogni funzione nazionale del futuro registro imballaggi sia automaticamente già operativa sul portale RENAP nello stesso modo dei registri AEE o pneumatici. Occorre verificare, di volta in volta, lo stato delle disposizioni attuative nazionali e delle funzionalità effettivamente aperte.
Tessili e calzature: il prossimo grande sistema EPR
La direttiva (UE) 2025/1892 ha introdotto nel diritto europeo un sistema specifico di responsabilità estesa del produttore per tessili, prodotti tessili correlati e calzature.
Gli Stati membri dovranno istituire i relativi regimi EPR entro il 17 aprile 2028. La direttiva prevede registri nazionali dei produttori e stabilisce che il produttore debba registrarsi in ciascuno Stato nel quale immette per la prima volta i prodotti interessati.
Il modello europeo è particolarmente significativo perché attribuisce un ruolo centrale alle producer responsibility organisations e coinvolge direttamente anche piattaforme online e fulfilment service provider nella verifica della registrazione.
Per gli operatori del tessile e della moda, quindi, il tema non è ancora quello di un registro italiano già operativo analogo al Registro AEE; è però già quello di preparare la catena commerciale e informativa a un regime EPR che sarà obbligatorio.
E-commerce: vendere online non elimina la responsabilità EPR
L’art. 178-quater del d.lgs. n. 152/2006 ha colmato uno dei punti più delicati del sistema.
Chi immette sul mercato nazionale, anche per conto di terzi e attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto soggetto a EPR resta assoggettato alla responsabilità estesa del produttore.
L’e-commerce non è quindi uno spazio esterno alla disciplina ambientale.
Questo profilo riguarda in particolare:
- produttori esteri che vendono direttamente a consumatori italiani;
- operatori che utilizzano marketplace;
- imprese italiane che importano prodotti extra-UE e li commercializzano online;
- piattaforme che, nei casi previsti dalla disciplina, possono essere coinvolte nell’adempimento o nella verifica degli obblighi EPR.
La verifica deve essere compiuta per ogni filiera, perché le modalità di adempimento non sono identiche tra AEE, batterie, imballaggi, pneumatici o future filiere tessili.
Produttori esteri e rappresentante autorizzato
Le vendite transfrontaliere sono uno dei principali punti di rischio.
Un’impresa stabilita fuori dall’Italia può essere soggetta agli obblighi EPR italiani se immette direttamente prodotti sul mercato nazionale. A seconda della filiera, può essere necessario designare un rappresentante autorizzato o nazionale e provvedere all’iscrizione attraverso tale soggetto.
Il Registro pile e accumulatori, ad esempio, contempla espressamente il produttore estero e il rappresentante nazionale che opera in suo conto. Il nuovo PPWR e la disciplina tessile europea rafforzano ulteriormente questa logica di responsabilità nel Paese di immissione sul mercato.
Per gruppi multinazionali e operatori e-commerce è quindi essenziale mappare Stato per Stato chi sia il soggetto obbligato, invece di affidarsi alla sola struttura contrattuale interna del gruppo.
Sistema collettivo o sistema individuale: cosa cambia
In molte filiere il produttore può adempiere agli obblighi EPR attraverso un sistema collettivo oppure, quando consentito, attraverso un sistema individuale riconosciuto.
La scelta non è meramente amministrativa.
Il sistema collettivo concentra una parte degli obblighi organizzativi, finanziari e di rendicontazione; il sistema individuale richiede invece che l’impresa dimostri di essere in grado di organizzare direttamente l’adempimento secondo i requisiti della specifica disciplina.
Il D.M. n. 144/2024 prevede inoltre che, quando il produttore adempie in forma collettiva, il sistema o consorzio comunichi al RENAP l’elenco dei produttori aderenti. Ciò non significa che il produttore possa disinteressarsi dei dati comunicati per suo conto: la coerenza delle quantità e della propria posizione resta un tema di compliance aziendale.
Quali dati devono essere comunicati
Le informazioni richieste cambiano a seconda del registro e della filiera, ma il nucleo comune riguarda normalmente l’identificazione del produttore, il sistema di gestione utilizzato, le categorie di prodotto e le quantità immesse sul mercato.
Per alcune filiere sono previste comunicazioni annuali; per altre anche comunicazioni relative ai contributi ambientali, variazioni dell’impresa o cessazioni.
Il tema non è soltanto rispettare una scadenza. Con l’interconnessione tra RENAP, Registro Imprese, MUD e altre banche dati, una quantità dichiarata in modo incoerente può diventare più facilmente rilevabile.
Il numero di iscrizione e i rapporti commerciali
I registri di filiera rilasciano al produttore un numero di iscrizione secondo le regole applicabili. In alcuni settori questo numero assume rilievo anche nei rapporti commerciali e nella documentazione aziendale.
Per imprese che operano su più filiere non è corretto parlare di un unico “numero RENAP” valido indistintamente per ogni prodotto. La posizione deve essere verificata rispetto al registro di filiera interessato.
Cosa succede se l’impresa non è iscritta o dichiara dati errati
Non esiste una sanzione unica e generale “per il RENAP” applicabile in modo identico a tutte le imprese.
Il regime sanzionatorio va ricostruito nella disciplina della singola filiera: RAEE, batterie, pneumatici, imballaggi e altri sistemi EPR hanno presupposti, autorità competenti e conseguenze differenti.
La mancata iscrizione può inoltre produrre conseguenze che vanno oltre la sanzione amministrativa. In alcune discipline l’iscrizione è condizione per poter legittimamente immettere il prodotto sul mercato. In altri casi l’irregolarità può riflettersi sui rapporti con marketplace, clienti professionali, sistemi collettivi o autorità di vigilanza.
Per questo una verifica tardiva, compiuta dopo una contestazione, è molto più complessa della mappatura preventiva.
Una checklist pratica per capire se l’impresa ha obblighi EPR
Prima di verificare l’iscrizione al registro, è utile rispondere ad alcune domande operative:
- il prodotto rientra in una filiera già soggetta a responsabilità estesa del produttore?
- chi lo immette per la prima volta sul mercato italiano?
- l’impresa importa prodotti o li commercializza con marchio proprio?
- il prodotto contiene componenti soggetti a regimi autonomi, come batterie o apparecchiature elettroniche?
- le vendite avvengono anche tramite marketplace o direttamente dall’estero?
- esiste un rappresentante autorizzato in Italia?
- l’impresa aderisce a un sistema collettivo o opera attraverso un sistema individuale?
- le quantità dichiarate al registro coincidono con i dati commerciali e ambientali dell’impresa?
- sono state gestite variazioni societarie, nuovi marchi, nuove categorie di prodotto o cessazioni?
Se una di queste risposte non è chiara, la verifica non dovrebbe fermarsi alla visura del registro.
Quando è opportuno riesaminare la posizione EPR dell’impresa
Una verifica è particolarmente utile quando l’impresa:
- inizia a vendere in Italia un nuovo prodotto;
- avvia importazioni da Paesi extra-UE;
- apre un canale e-commerce o entra in un marketplace;
- acquista un’altra società o modifica la catena distributiva;
- introduce batterie, componenti elettroniche o nuovi imballaggi;
- riceve una richiesta da un sistema collettivo, da una Camera di commercio o da un’autorità di controllo;
- opera in una filiera interessata da una nuova disciplina europea, come packaging o tessili.
Il 2026 rende questo controllo particolarmente importante: batterie e imballaggi sono già interessati da nuovi quadri normativi e il tessile ha una traiettoria europea ormai definita.
RENAP come strumento di vigilanza: perché la compliance diventa più verificabile
Il dato forse più importante, per le imprese, è strutturale.
Il RENAP non nasce soltanto per semplificare le iscrizioni. Serve anche a costruire una base informativa nazionale utile alla vigilanza sui produttori, sui consorzi e sui sistemi di gestione.
La progressiva interoperabilità delle banche dati rende meno sostenibile una gestione frammentata della compliance ambientale, nella quale ufficio commerciale, amministrazione, logistica e consulente ambientale dispongono di informazioni diverse sulle stesse quantità di prodotto.
Per questo la corretta gestione EPR deve ormai essere letta come parte dell’organizzazione aziendale: anagrafica dei prodotti, responsabilità interne, flussi informativi, contratti con sistemi collettivi, dati sulle immissioni e verifica periodica delle nuove filiere.
Verifica EPR e RENAP per imprese, importatori ed e-commerce
Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese, produttori, importatori, distributori e operatori e-commerce nella qualificazione ai fini EPR, nella verifica degli obblighi di iscrizione ai registri di filiera, nei rapporti con sistemi collettivi e nella gestione delle nuove discipline europee in materia di batterie, imballaggi e future filiere EPR.
La verifica può riguardare una singola categoria di prodotto oppure l’intera catena commerciale dell’impresa, con particolare attenzione a importazioni, private label, vendite transfrontaliere e marketplace.
Responsabilità estesa del produttore (EPR): obblighi per le imprese → · Diritto ambientale per le imprese → · Sottoponi il caso allo Studio →
Fonti essenziali
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 178-bis, 178-ter, 178-quater e 237; D.M. 15 aprile 2024, n. 144; portale istituzionale RENAP; d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29 sulle batterie, testo vigente su Normattiva; Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio, testo su EUR-Lex; direttiva (UE) 2025/1892 sui rifiuti, con disciplina EPR per tessili e calzature, su EUR-Lex.
Sanzioni RENTRI: calcolo del pagamento ridotto
Per le contestazioni amministrative relative a iscrizione o trasmissione dei dati è disponibile il calcolatore delle sanzioni RENTRI e rifiuti, che applica la formula dell’art. 16 L. 689/1981 alle fattispecie inserite nel database.


