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Deposito incontrollato di rifiuti nell’impresa: quando scatta il penale e il sequestro nel 2026

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

Quadro normativo modificato nel 2025. La qualificazione dipende dalla natura dei rifiuti, dalla condotta, dal soggetto che la pone in essere e dalle circostanze concrete. L’articolo non consente di qualificare automaticamente una specifica area aziendale come deposito incontrollato.

Un cumulo di materiali nel piazzale dell’azienda non è, da solo, una definizione giuridica. Prima di parlare di deposito incontrollato di rifiuti occorre stabilire se si tratti effettivamente di rifiuti, quale regime di deposito sia invocabile e se le condizioni concrete rispettino la disciplina applicabile.

Deposito incontrollato di rifiuti nell’impresa: perché nel 2026 la contestazione è più delicata

Il decreto-legge n. 116/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 147/2025, ha riscritto in modo significativo il sistema sanzionatorio dell’abbandono e del deposito incontrollato. Per i titolari di imprese e responsabili di enti, l’art. 255, comma 1.1, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, per le condotte contemplate dalla norma relative ai rifiuti non pericolosi, l’arresto da sei mesi a due anni o l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La riforma ha inoltre introdotto l’art. 255-bis per l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, quando ricorrono le condizioni aggravanti indicate dalla norma, e l’art. 255-ter per i rifiuti pericolosi, con pene detentive più severe. La distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e la concreta situazione del sito diventano quindi centrali fin dall’inizio dell’accertamento.

Prima domanda: sono davvero rifiuti?

La presenza di materiale in azienda non basta. Occorre verificare l’origine, la funzione, la volontà o l’obbligo di disfarsene e l’eventuale applicabilità di discipline diverse, come sottoprodotto, End of Waste, terre e rocce da scavo o specifiche esclusioni previste dal d.lgs. n. 152/2006.

Rifiuto, sottoprodotto ed End of Waste: guida per imprese →

Seconda domanda: deposito temporaneo o deposito incontrollato?

Il deposito temporaneo prima della raccolta è una figura disciplinata dalla normativa sui rifiuti e richiede il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Se tali presupposti mancano, non è corretto limitarsi all’etichetta utilizzata internamente dall’impresa: vanno esaminati quantità, tempi, categorie di rifiuti, organizzazione dell’area, destinazione e documentazione.

La Cassazione continua a distinguere “abbandono” e “deposito incontrollato” come qualificazioni giuridiche riferibili alla medesima base naturalistica dell’illecita allocazione di rifiuti. Con sentenza n. 7068 del 23 febbraio 2026, la Terza sezione ha escluso che la riqualificazione da abbandono a deposito incontrollato costituisca, in quel caso, una mutazione radicale del fatto contestato.

Rifiuti pericolosi: la riforma ha trasformato il livello di rischio

Per i rifiuti pericolosi l’art. 255-ter configura oggi un delitto. Per titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi, la norma prevede la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi, con un trattamento più grave quando ricorrono le condizioni aggravanti previste dallo stesso articolo.

Separatamente, l’art. 256 continua a disciplinare le attività di gestione dei rifiuti svolte in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni. La Cassazione, con sentenza n. 13144 del 10 aprile 2026, ha chiarito che, dopo la riforma del 2025, la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi integra un’autonoma fattispecie delittuosa.

Perché può seguire il sequestro dell’area o dell’impianto

Quando l’autorità ritiene che la libera disponibilità dell’area, dei mezzi o dell’impianto possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolarne la prosecuzione, può essere valutato il sequestro preventivo secondo i presupposti dell’art. 321 c.p.p. La legittimità del vincolo deve però essere verificata sul provvedimento concreto, senza automatismi derivanti dalla sola contestazione ambientale.

Sequestro di azienda per reati ambientali: cosa verificare subito → · Revoca, restituzione e “dissequestro” →

Dopo un verbale per deposito incontrollato

La verifica dovrebbe separare almeno quattro questioni: natura del materiale, classificazione e pericolosità del rifiuto, regime giuridico del deposito e ruolo effettivo della persona cui la condotta viene attribuita. Soltanto dopo questa ricostruzione è possibile comprendere quale fattispecie sia realmente in discussione.

Fonti verificate

Hai ricevuto un verbale per deposito incontrollato o gestione non autorizzata?

Per una prima verifica sono utili verbale, fotografie, classificazione dei materiali, autorizzazioni, registri, FIR e documentazione relativa all’area di deposito.

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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