Quando un’epatite viene diagnosticata a distanza di molti anni da una trasfusione, l’anno della trasfusione non basta, da solo, a stabilire se il diritto al risarcimento sia prescritto. Occorre ricostruire quando la malattia è stata diagnosticata e quando è divenuto possibile collegarla, con sufficiente consapevolezza, alle trasfusioni ricevute.
La distinzione è essenziale anche rispetto alla Legge 210/1992: la decadenza dalla domanda di indennizzo e la prescrizione del risarcimento sono istituti diversi, con presupposti e conseguenze differenti.
Il termine risarcitorio è quinquennale
La giurisprudenza di legittimità qualifica la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da sangue infetto come responsabilità extracontrattuale. Ne consegue, in linea generale, l’applicazione del termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 2947, primo comma, c.c.
Il problema più complesso non è quindi soltanto la durata del termine, ma il suo dies a quo: individuare la data dalla quale i cinque anni iniziano effettivamente a decorrere.
La prescrizione non decorre dalla sola trasfusione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 576/2008, hanno chiarito che il termine non decorre dal giorno in cui viene materialmente eseguita la trasfusione né dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno in modo generico. Occorre che la patologia sia percepita, o possa essere percepita, come un danno ingiusto riconducibile alla condotta di un terzo.
Questo criterio tiene conto della particolare natura dei danni lungolatenti: tra la trasfusione, la diagnosi e la comprensione dell’origine del contagio possono trascorrere molti anni.
Il ruolo della domanda di indennizzo ex Legge 210/1992
La presentazione della domanda amministrativa di indennizzo assume un rilievo probatorio molto forte. La Cassazione ha più volte considerato tale momento come indice della raggiunta consapevolezza della malattia e della sua possibile origine trasfusionale.
Con ordinanza n. 14129/2023, la Corte ha ribadito che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa ex Legge 210/1992, salvo che la controparte dimostri una conoscenza o conoscibilità qualificata anteriore.
La domanda ex Legge 210/1992 non è però, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione dell’azione risarcitoria: indennizzo e risarcimento restano tutele giuridicamente distinte. Per interrompere la prescrizione occorre quindi valutare gli atti compiuti specificamente sul versante risarcitorio.
Una diagnosi generica può non essere sufficiente
La conoscenza della semplice positività a HBV o HCV non coincide necessariamente con la consapevolezza del nesso causale con pregresse emotrasfusioni. La valutazione richiede elementi concreti: contenuto dei referti, informazioni ricevute, ricostruzione della storia trasfusionale, eventuali certificazioni, domande amministrative e altri atti dai quali emerga la percezione dell’origine del danno.
Nei giudizi recenti viene richiesto alla parte che eccepisce una conoscenza anteriore di allegare e provare circostanze obiettive, non mere supposizioni derivanti dal fatto che il paziente avesse avuto contatti con strutture sanitarie.
Perché la cronologia documentale è decisiva
Prima di concludere che un diritto sia prescritto occorre ricostruire almeno quattro passaggi: data delle trasfusioni o della somministrazione di emoderivati; primo riscontro della patologia; momento in cui emerge la possibile origine trasfusionale; atti successivi idonei a interrompere la prescrizione.
Una singola data può essere fuorviante. È il contenuto dei documenti, letto nella loro sequenza, a permettere di individuare il momento in cui il danneggiato disponeva di elementi sufficienti per collegare la malattia alle trasfusioni.
Decadenza dall’indennizzo e prescrizione del risarcimento
La domanda ex Legge 210/1992 è soggetta a una specifica disciplina decadenziale. L’azione risarcitoria segue invece le regole della prescrizione civile. Un caso può quindi presentare questioni differenti sui due versanti: tempestività dell’indennizzo, prescrizione del risarcimento, nesso causale e prova del danno devono essere esaminati separatamente.
Per l’approfondimento sulla decadenza è disponibile la guida dello Studio Legge 210/1992: decadenza e conoscenza del danno nelle epatiti post-trasfusionali.
La prescrizione va verificata prima di escludere la tutela
Nei casi risalenti nel tempo è frequente che il primo dubbio riguardi proprio la prescrizione. Una valutazione attendibile richiede tuttavia di esaminare la cronologia e gli atti effettivamente formati prima di assumere conclusioni definitive.
Tra i precedenti giurisprudenziali approfonditi sul sito figura l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18356/2017, da leggere nel quadro complessivo della giurisprudenza relativa alle epatiti post-trasfusionali e alla Legge 210/1992.
Documentazione per la verifica della prescrizione.
Domanda ex Legge 210/1992, eventuali atti interruttivi, documentazione sanitaria e cronologia delle principali date consentono di ricostruire il possibile dies a quo e gli atti rilevanti.
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