Quando una persona danneggiata da emotrasfusione ottiene sia l’indennizzo previsto dalla Legge 210/1992 sia il risarcimento del danno, le due attribuzioni non si sommano integralmente. Nel 2026 la Corte di Cassazione è tornata sul tema della compensatio lucri cum damno, precisando come operi la detrazione dell’indennizzo e quale limite incontri in caso di morte del danneggiato.
Le ordinanze n. 20661/2026 e n. 22634/2026 riguardano profili differenti ma complementari: la prima chiarisce la rilevabilità dello scomputo e la possibilità di considerare prestazioni future determinabili; la seconda affronta espressamente l’effetto del decesso del beneficiario.
Perché l’indennizzo viene detratto dal risarcimento
L’indennizzo ex Legge 210/1992 ha natura assistenziale, mentre il risarcimento presuppone l’accertamento della responsabilità e mira a reintegrare il pregiudizio risarcibile. La diversa natura delle due prestazioni non impedisce però che, quando derivano dal medesimo fatto lesivo, l’indennizzo venga portato in detrazione dal risarcimento per evitare una duplicazione patrimoniale.
Il principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità e incide sulla determinazione del cosiddetto danno differenziale: la quantificazione finale deve tenere conto di quanto già attribuito al danneggiato per la stessa vicenda.
Cass. 20661/2026: la compensatio può essere rilevata anche d’ufficio
Con ordinanza n. 20661/2026, la Terza Sezione civile ha ribadito che la detrazione dell’indennizzo integra un’eccezione in senso lato e può quindi essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, perché riguarda l’esatta determinazione dell’entità del danno risarcibile.
La Corte ha inoltre ritenuto possibile lo scomputo non soltanto delle somme già percepite, ma anche delle prestazioni future quando siano riconosciute e oggettivamente determinabili. La determinabilità può derivare, in particolare, dai parametri normativi collegati alla categoria tabellare di ascrivibilità dell’infermità.
Il tema ha una conseguenza pratica importante: in un giudizio risarcitorio non è sufficiente quantificare il danno in astratto. Occorre verificare con precisione quali somme siano state già riconosciute o siano determinabili a titolo di indennizzo.
Cass. 22634/2026: che cosa accade se il danneggiato muore
L’ordinanza n. 22634/2026 ha affrontato il limite della compensatio quando il beneficiario dell’indennizzo muore durante il contenzioso. La Corte ha chiarito che, nei confronti degli eredi, possono essere scomputate le somme effettivamente percepite dal de cuius fino alla data del decesso.
Non possono invece essere detratti ratei successivi alla morte, perché con il decesso cessa l’obbligo di corresponsione della prestazione periodica. Considerare somme che non verranno più erogate produrrebbe un vantaggio ingiustificato per il soggetto tenuto al risarcimento.
Ratei futuri: quando possono essere considerati
Le due decisioni vanno lette insieme. Se il beneficiario è in vita e la prestazione futura è già riconosciuta e determinabile, la compensatio può comprendere anche i ratei futuri. Se interviene il decesso, l’indennizzo periodico cessa e lo scomputo resta limitato a quanto effettivamente percepito fino a quel momento.
La verifica richiede quindi dati concreti: categoria riconosciuta, decorrenza dell’indennizzo, importi erogati, eventuali aggiornamenti e, quando rilevante, data del decesso.
Indennizzo e risarcimento devono essere progettati come tutele coordinate
La compensatio mostra perché la Legge 210/1992 e il risarcimento non possano essere gestiti come procedimenti completamente separati. Gli atti formati nel procedimento amministrativo, il riconoscimento del nesso causale, la categoria tabellare e le somme liquidate possono assumere rilievo nel successivo giudizio risarcitorio.
Allo stesso tempo, ottenere l’indennizzo non significa avere automaticamente diritto al risarcimento. Responsabilità, prescrizione, causalità e quantificazione del danno devono essere verificati secondo le regole proprie dell’azione civile.
La giurisprudenza recente completa un’esperienza già consolidata
Lo Studio Liguori & Fimiani segue il contenzioso sulle epatiti post-trasfusionali e sulla Legge 210/1992 da molti anni. Tra i procedimenti documentati rientra quello definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18356/2017. L’aggiornamento costante sulla giurisprudenza successiva consente di distinguere ciò che deriva dal precedente concreto dello Studio dai principi che la Corte sta elaborando oggi.
Indennizzo e risarcimento devono essere valutati insieme?
Per una prima verifica sono utili il provvedimento di riconoscimento ex Legge 210/1992, la categoria assegnata, la documentazione sugli importi percepiti e gli atti dell’eventuale procedimento risarcitorio.
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