Approfondimenti dello Studio

Epatite post-trasfusionale e Legge 210/1992: il caso deciso da Cass. n. 18356/2017

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

Nel contenzioso relativo alle epatiti post-trasfusionali, la presenza di un’infezione non basta da sola a definire il diritto all’indennizzo. Un procedimento seguito dallo Studio Liguori & Fimiani, definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18356/2017, mostra con particolare chiarezza quanto siano decisive la distinzione tra HBV e HCV, la documentazione clinica e la verifica delle conseguenze funzionali permanenti.

Il valore del precedente non consiste nell’offrire una regola automatica applicabile a ogni caso. Consiste, al contrario, nel mostrare come la tutela prevista dalla Legge 210/1992 debba essere costruita sulla concreta storia sanitaria dell’assistito.

Il quadro esaminato nei giudizi di merito

Nel procedimento erano documentate infezioni da HCV e HBV successive a trasfusioni. La consulenza tecnica d’ufficio aveva distinto i due quadri: per l’HCV risultava una sieroconversione senza evidenza di replicazione virale in atto, mentre per l’HBV erano stati rilevati elementi compatibili con attività virale e conseguenze cliniche rilevanti.

Sulla base della valutazione medico-legale, il giudice di primo grado riconobbe una menomazione riconducibile, per equivalenza, alla settima categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981 e accolse la domanda di indennizzo.

La Corte d’Appello: la quiescenza dell’HCV non esauriva il caso

Il Ministero della Salute impugnò la decisione. La Corte d’Appello, con sentenza n. 121/2015, rigettò il gravame, rilevando che lo stato silente riguardava l’infezione da HCV ma non il quadro da HBV considerato nel suo complesso.

Il passaggio è significativo perché impedisce di trasformare la nozione di “epatite quiescente” in un’etichetta astratta. La valutazione deve stabilire quali conseguenze permanenti siano effettivamente presenti e documentate nel singolo quadro clinico.

Cassazione n. 18356/2017

Il procedimento è stato quindi portato dinanzi alla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 18356/2017, la controversia si è conclusa lasciando fermo il riconoscimento dell’indennizzo già ottenuto nei gradi di merito.

Il precedente viene richiamato anche nell’attuale approfondimento dello Studio sull’epatite post-trasfusionale quiescente e la soglia di indennizzabilità.

Che cosa insegna il caso

La prima indicazione è metodologica: non è sufficiente chiedersi se una persona sia positiva per HBV o HCV. Occorre esaminare attività virale, evoluzione clinica, eventuali alterazioni funzionali, accertamenti specialistici e ogni elemento che consenta di stabilire se esista una menomazione permanente rilevante ai fini della Legge 210/1992.

La seconda riguarda la prova. La ricostruzione legale dipende in modo significativo dalla qualità della documentazione sanitaria e dalla sua interpretazione medico-legale. Per questo, nei casi che lo richiedono, lo Studio coordina l’attività dell’Avv. Alfonso Maria Fimiani con la valutazione della Dott.ssa Valeria Liguori.

Il precedente non rende indennizzabile ogni epatite quiescente

La giurisprudenza successiva ha continuato a richiedere la presenza di una menomazione permanente con effettiva rilevanza funzionale. Lo stesso approfondimento dello Studio richiama l’ordinanza della Cassazione n. 28711/2023, che ha escluso l’indennizzo in un caso di HCV privo di sintomi e pregiudizi funzionali riconducibili alle categorie tabellari.

La differenza tra i casi conferma il punto centrale: la decisione dipende dal quadro clinico documentato, non dal solo nome della patologia.

Una specializzazione documentata anche da fonte istituzionale

Il profilo accademico dell’Avv. Alfonso Maria Fimiani pubblicato dal Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale della Sapienza Università di Roma segnala espressamente le pronunce ottenute in materia di indennizzo per danno da epatite post-trasfusionale. Consulta il profilo istituzionale Sapienza →

Devi ricostruire una vicenda di epatite post-trasfusionale?

Per un primo esame sono utili la documentazione relativa alle trasfusioni, gli esami virologici ed epatici, gli eventuali verbali CMO e gli atti dei procedimenti già svolti.

Legge 210/1992 e danni da sangue infetto →   ·   Sottoponi la documentazione →

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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