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Testamento: si può lasciare la casa a un solo figlio? I diritti degli altri eredi

Interno residenziale con planimetria e documenti patrimoniali, per la verifica della legittima in un testamento che attribuisce la casa a un solo figlio

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

Un genitore può decidere di lasciare la propria abitazione a uno soltanto dei figli. La scelta può dipendere da ragioni familiari, dall’assistenza ricevuta negli ultimi anni o dalla volontà di evitare che l’immobile cada in comunione tra più eredi. La legge riconosce questa libertà, ma ne delimita l’esercizio attraverso la tutela dei legittimari. Per stabilire se il testamento possa essere eseguito integralmente occorre verificare il valore della casa, la composizione dell’intero patrimonio e i diritti spettanti agli altri familiari.

Quando è possibile lasciare un immobile a un solo figlio

Il testatore può attribuire a un figlio un determinato immobile, destinando agli altri beni diversi oppure prevedendo ulteriori disposizioni patrimoniali. La legittima riguarda anzitutto il valore della quota riservata: il fatto che un figlio riceva la casa e un altro denaro o altri beni non determina, di per sé, una violazione. Quando occorra reintegrare una quota lesa, tuttavia, le regole della riduzione possono comportare attribuzioni in natura.

Quanto spetta agli altri figli

Se il defunto lascia due figli e nessun coniuge, l’art. 537 c.c. riserva complessivamente ai figli due terzi del patrimonio: ciascuno ha diritto a un terzo e il restante terzo è disponibile. Se concorrono il coniuge e due o più figli, l’art. 542 c.c. riserva un quarto al coniuge e complessivamente la metà ai figli, da dividere in parti uguali; la disponibile è pari a un quarto.

Un esempio: casa da 300.000 euro e patrimonio da 450.000 euro

Un padre lascia due figli, senza coniuge superstite. Il patrimonio comprende una casa del valore di 300.000 euro e disponibilità liquide per 150.000 euro, senza debiti né donazioni pregresse. Il testamento attribuisce l’immobile al primo figlio e il denaro al secondo. La quota minima riservata a ciascuno è di 150.000 euro: l’attribuzione della casa al primo figlio rispetta quindi la legittima del secondo. Se, invece, il patrimonio fosse costituito da una casa da 360.000 euro e da liquidità per 90.000 euro, il secondo figlio riceverebbe 60.000 euro meno della propria quota di riserva.

Perché il valore della casa non basta

L’art. 556 c.c. prevede che, per determinare la disponibile, si considerino i beni appartenenti al defunto al momento della morte, si detraggano i debiti e si aggiunga fittiziamente il valore delle donazioni rilevanti effettuate in vita. Questa ricostruzione è essenziale quando i figli abbiano ricevuto attribuzioni patrimoniali in momenti differenti. La riunione fittizia deve inoltre essere distinta dalla collazione, istituto con presupposti ed effetti propri.

Gli altri figli possono chiedere una quota della casa?

Il legittimario leso può esercitare l’azione di riduzione. La reintegrazione della legittima non si risolve necessariamente nel pagamento di una somma di denaro. L’art. 560 c.c. disciplina la riduzione dei legati e delle donazioni di immobili, considerando la comoda separabilità del bene, l’entità dell’eccedenza e la posizione del beneficiario. La tutela in natura conserva dunque un ruolo centrale: per le famiglie nelle quali l’immobile rappresenta il bene principale, questo profilo può incidere sensibilmente sull’esito della controversia.

Se la casa era l’abitazione familiare

La presenza del coniuge superstite impone una verifica ulteriore. L’art. 540, secondo comma, c.c. riconosce, ricorrendone i presupposti, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. L’attribuzione testamentaria della proprietà a un figlio deve essere esaminata tenendo conto anche di questi diritti.

Il testamento deve essere impugnato?

Una disposizione lesiva della legittima può essere contenuta in un testamento formalmente valido. Contestare l’autenticità, la capacità del testatore o la regolarità dell’atto pone questioni diverse rispetto alla riduzione delle attribuzioni eccedenti la disponibile. La scelta della domanda giudiziale dipende dal vizio o dalla lesione effettivamente riscontrati. La semplice richiesta di divisione non sempre offre la tutela necessaria.

Che cosa cambia nel 2026 per chi ha ricevuto un immobile per testamento

La legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha modificato la disciplina della circolazione dei beni di provenienza donativa e alcuni effetti della pubblicità delle domande di riduzione. Per le attribuzioni testamentarie rileva anche la disciplina dell’art. 2652, primo comma, n. 8, c.c., sulla trascrizione della domanda e la tutela dei terzi acquirenti a titolo oneroso. La soglia dei tre anni dall’apertura della successione, prevista per determinati effetti della trascrizione, non coincide con il termine ordinario decennale di prescrizione dell’azione di riduzione. Occorre valutare in concreto tempi, acquisti e formalità pubblicitarie, soprattutto se il beneficiario intende vendere l’immobile.

Quali verifiche effettuare prima di contestare il testamento

La prima attività consiste nella ricostruzione dell’asse patrimoniale e dei rapporti successori: testamento, atti di provenienza, valutazione dei beni, debiti e donazioni effettuate in vita. Occorre inoltre interpretare l’attribuzione del bene determinato alla luce dell’art. 588 c.c., distinguendo l’istituzione di erede dal legato. Solo dopo queste verifiche è possibile stabilire se esista una lesione, chi possa farla valere e quali conseguenze produca un eventuale giudizio. Una soluzione negoziale può preservare l’unità dell’immobile, purché fondata su quote e valori correttamente ricostruiti.

Lo Studio assiste nella verifica delle disposizioni testamentarie relative agli immobili, nella ricostruzione delle quote di legittima e nella definizione delle controversie tra beneficiari testamentari e altri legittimari.

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L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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