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Rinuncia all’eredità: si può cambiare idea se un altro erede ha già accettato?

Interno residenziale con percorsi distinti e documenti successori, simbolo della rinuncia all'eredità e dell'accettazione da parte di un altro erede

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

La decisione di rinunciare a un’eredità può essere assunta quando la consistenza del patrimonio familiare è ancora incerta. Talvolta prevale il timore dei debiti del defunto; in altri casi, la rinuncia nasce da accordi familiari. Può accadere che, trascorso qualche tempo, chi ha rinunciato intenda tornare sulla propria decisione. Si consideri il caso di due sorelle chiamate alla successione di un genitore: una rinuncia formalmente, l’altra accetta; successivamente la prima chiede di recuperare la quota, richiamando il termine decennale. La risposta dipende soprattutto dalla sorte della quota rinunciata e dall’eventuale acquisto da parte di altri successibili.

L’art. 525 c.c. e la possibilità di accettare dopo la rinuncia

L’art. 525 c.c. consente al chiamato che abbia rinunciato di accettare successivamente, purché il diritto di accettare non sia prescritto e l’eredità non sia già stata acquistata da altri chiamati, facendo salvi i diritti acquistati dai terzi sui beni ereditari. Il termine ordinario decennale dell’art. 480 c.c. costituisce soltanto uno dei presupposti: il decorso di un periodo inferiore a dieci anni non assicura, da solo, la possibilità di tornare sulla rinuncia.

Che cosa accade alla quota della figlia rinunciante?

Nella successione legittima, l’art. 522 c.c. prevede l’accrescimento della quota del rinunciante a favore di coloro che avrebbero concorso con lui, salvo il diritto di rappresentazione e le ulteriori regole di devoluzione. Occorre quindi verificare preliminarmente se la figlia rinunciante abbia discendenti. Gli artt. 467 e 468 c.c. consentono ai discendenti di subentrare nel luogo e nel grado dell’ascendente che non possa o non voglia accettare. In presenza di rappresentanti, la quota rinunciata può essere devoluta a loro anziché accrescersi immediatamente alla sorella.

Se l’altra sorella ha già accettato, la rinuncia diventa definitiva?

Se il genitore ha lasciato soltanto due figlie, senza coniuge superstite e senza testamento, e la rinunciante non ha discendenti chiamati per rappresentazione, la quota vacante può accrescersi a quella dell’altra figlia. Quando quest’ultima abbia già acquistato l’eredità, l’accrescimento può operare come espansione della posizione ereditaria, senza necessità di una nuova accettazione della quota vacante. In questo scenario il successivo ripensamento della rinunciante incontra il limite dell’acquisto già perfezionato, previsto dall’art. 525 c.c.

La presenza di figli della rinunciante può cambiare la soluzione

Se la figlia rinunciante ha a sua volta un figlio, questi può essere chiamato per rappresentazione. La sola accettazione della sorella non determina allora necessariamente l’acquisto anche della quota devoluta al rappresentante. È necessario ricostruire le sue eventuali dichiarazioni e gli atti intervenuti. La Corte di cassazione, sez. II, n. 29146/2022, ha chiarito che, quando sia stato assegnato al rappresentante un termine per accettare ai sensi dell’art. 481 c.c., l’accrescimento non può realizzarsi durante la pendenza di quel termine se il rappresentante non ha ancora accettato; la successiva accettazione del rinunciante, intervenuta in tempo e ricorrendone i presupposti, può impedire l’accrescimento.

L’accettazione dell’altra figlia deve essere espressa?

L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita. Ai sensi dell’art. 476 c.c., rilevano anche atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non quale erede. L’assenza di un atto notarile di accettazione non è dunque conclusiva. D’altra parte, la dichiarazione di successione ha normalmente finalità fiscali e, considerata isolatamente, non prova necessariamente l’accettazione. Occorre esaminare il complesso degli atti e delle dichiarazioni.

Serve un autonomo atto di revoca?

La rubrica dell’art. 525 c.c. parla di «revoca della rinunzia», ma la disposizione contempla la successiva accettazione dell’eredità, quando ancora consentita. Il punto decisivo è l’efficacia dell’accettazione sopravvenuta rispetto agli acquisti eventualmente già realizzati. Una nuova dichiarazione di volontà non può, da sola, cancellare diritti ereditari definitivamente acquisiti da altri chiamati.

I dieci anni possono essere abbreviati?

L’art. 481 c.c. permette a chi vi abbia interesse di chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia. Il decorso infruttuoso del termine può comportare la perdita del diritto di accettare. Nelle successioni con rinunce e chiamate per rappresentazione è pertanto indispensabile verificare l’esistenza di provvedimenti giudiziali, la loro comunicazione e la scadenza dei termini assegnati.

E se la rinuncia era stata determinata da un errore?

Il ripensamento va distinto dall’impugnazione della rinuncia. L’art. 526 c.c. consente di impugnarla per violenza o dolo e prevede un termine quinquennale, decorrente dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo. La semplice rivalutazione economica dell’eredità o la successiva scoperta di beni non equivale, di per sé, a una delle cause di impugnazione contemplate dalla disposizione. Le circostanze concrete devono essere ricostruite con particolare attenzione.

Altri profili da verificare: creditori e condotte sui beni ereditari

L’art. 524 c.c. disciplina la tutela dei creditori del rinunciante, che, nei presupposti previsti dalla legge, possono chiedere di essere autorizzati ad accettare in suo nome e luogo per soddisfarsi sui beni ereditari. Inoltre, l’art. 527 c.c. collega alla sottrazione o all’occultamento di beni ereditari la decadenza dalla facoltà di rinunciare. Anche questi profili possono modificare radicalmente la qualificazione giuridica della vicenda, e meritano di essere esaminati quando emergano debiti personali o atti di gestione anomali.

Quali documenti occorre esaminare?

La verifica richiede l’atto di rinuncia, gli atti e i comportamenti dai quali risulti l’accettazione dell’altra chiamata, l’eventuale testamento, lo stato di famiglia storico e la documentazione relativa ai discendenti della rinunciante. La cronologia delle dichiarazioni e degli acquisti è spesso decisiva. In presenza di immobili occorre controllare anche le formalità pubblicitarie e gli eventuali trasferimenti intervenuti.

Conclusioni

La rinuncia all’eredità può essere seguita da un’accettazione soltanto entro i limiti dell’art. 525 c.c. Nel caso di due figlie, l’accettazione dell’una può impedire il ripensamento dell’altra se la quota rinunciata è già stata acquistata per accrescimento. Prima di formulare una conclusione definitiva, occorre però accertare se operi la rappresentazione, se esistano ulteriori chiamati e quando si siano perfezionati gli acquisti ereditari. Lo Studio Liguori & Fimiani assiste nella ricostruzione delle devoluzioni ereditarie, nella verifica degli effetti delle rinunce e nella valutazione delle controversie tra chiamati ed eredi.

Approfondimenti: Eredità con debiti: rinuncia o beneficio d’inventario. Fonte giurisprudenziale: Corte di cassazione, Rassegna civile 2022, Cass. n. 29146/2022.

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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