Strumenti di orientamento giuridico
Calcolo della quota di legittima e verifica della possibile lesione.
Stima la quota riservata dalla legge a coniuge, figli o ascendenti e verifica se, sulla base dei dati inseriti, emerge uno squilibrio quantitativo da approfondire.
Risultato indicativo, da verificare. Il calcolatore può contenere errori o non rappresentare tutte le particolarità del caso concreto. Non sostituisce la verifica del professionista competente: non utilizzare il risultato come unica base per atti, pagamenti, scadenze o altre decisioni. Avvertenze e limiti di utilizzo.
Risultato indicativo, da verificare. Il calcolatore può contenere errori o non rappresentare tutte le particolarità del caso concreto. Non sostituisce la verifica del professionista competente: non utilizzare il risultato come unica base per atti, pagamenti, scadenze o altre decisioni. Avvertenze e limiti di utilizzo.
Avvertenza. Il risultato è una simulazione preliminare riferita ai casi ordinari. Non considera, tra l’altro, separazione con addebito o divorzio, rinunce, rappresentazione, indegnità, patti familiari, donazioni indirette, dispensa da collazione o imputazione, legati, usufrutto, diritti di abitazione e uso spettanti al coniuge ai sensi dell’art. 540, secondo comma, c.c., né questioni sulla titolarità o valutazione dei beni. Per gli ascendenti la quota mostrata è complessiva e deve essere ripartita secondo le regole applicabili. I dati sono elaborati nel dispositivo e non vengono inviati allo Studio.
Quanto spetta di legittima a coniuge e figli?
Le quote riservate cambiano in base ai familiari che sopravvivono al defunto. La tabella seguente riepiloga i casi ordinari più frequenti; il calcolatore applica poi la quota alla massa ricostruita considerando patrimonio, debiti e donazioni.
| Familiari presenti | Quota riservata | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Solo coniuge | 1/2 al coniuge | 1/2 |
| Un solo figlio, senza coniuge | 1/2 al figlio | 1/2 |
| Due o più figli, senza coniuge | 2/3 complessivi ai figli | 1/3 |
| Coniuge e un figlio | 1/3 al coniuge + 1/3 al figlio | 1/3 |
| Coniuge e due o più figli | 1/4 al coniuge + 1/2 complessivo ai figli | 1/4 |
| Coniuge e ascendenti, senza figli | 1/2 al coniuge + 1/4 complessivo agli ascendenti | 1/4 |
| Solo ascendenti, senza coniuge e figli | 1/3 complessivo agli ascendenti | 2/3 |
Come capire se la quota di legittima è stata lesa
Non basta confrontare la percentuale con i soli beni rimasti alla morte. Occorre ricostruire il relictum, sottrarre i debiti e riunire fittiziamente le donazioni rilevanti. Solo dopo si può stabilire il valore della quota riservata e confrontarlo con quanto il legittimario ha effettivamente ricevuto.
Dal calcolo al rimedio: una possibile lesione quantitativa non determina automaticamente quale azione debba essere proposta. Occorre verificare testamento, donazioni, soggetti coinvolti e regime applicabile. Approfondisci l’azione di riduzione →
Come viene effettuato il calcolo
La quota di riserva non si determina considerando soltanto i beni presenti al momento della morte. In via preliminare occorre ricostruire la massa prevista dall’art. 556 c.c.: valore dei beni relitti, al netto dei debiti, cui si riunisce fittiziamente il valore delle donazioni. Sulla massa così ottenuta si applicano le quote stabilite dagli artt. 536 e seguenti del codice civile.
Perché il risultato va verificato
La corretta valutazione dipende dalla ricostruzione degli atti compiuti in vita, dalla natura delle attribuzioni e dall’individuazione dei soggetti tenuti alla collazione o all’imputazione. Una differenza nella valutazione dei beni o delle donazioni può modificare il risultato.
Approfondisci il risultato: azione di riduzione → · testamento e lesione di legittima → · donazioni, collazione e quota di legittima → · successioni ed eredità →
Quota teorica e possibile lesione della legittima
Il valore della quota riservata non basta a stabilire se vi sia una lesione. Occorre ricostruire patrimonio, debiti, donazioni compiute in vita, disposizioni testamentarie, imputazioni e quanto già ricevuto dal singolo legittimario. Solo dopo questa ricostruzione il dato numerico può essere collegato a un eventuale rimedio.

