Calcolo quota di legittima: quanto spetta a coniuge e figli

Strumenti di orientamento giuridico

Calcolo della quota di legittima e verifica della possibile lesione.

Stima la quota riservata dalla legge a coniuge, figli o ascendenti e verifica se, sulla base dei dati inseriti, emerge uno squilibrio quantitativo da approfondire.

Risultato indicativo, da verificare. Il calcolatore può contenere errori o non rappresentare tutte le particolarità del caso concreto. Non sostituisce la verifica del professionista competente: non utilizzare il risultato come unica base per atti, pagamenti, scadenze o altre decisioni. Avvertenze e limiti di utilizzo.

1. Composizione familiare

2. Massa ereditaria indicativa

Risultato indicativo, da verificare. Il calcolatore può contenere errori o non rappresentare tutte le particolarità del caso concreto. Non sostituisce la verifica del professionista competente: non utilizzare il risultato come unica base per atti, pagamenti, scadenze o altre decisioni. Avvertenze e limiti di utilizzo.

Avvertenza. Il risultato è una simulazione preliminare riferita ai casi ordinari. Non considera, tra l’altro, separazione con addebito o divorzio, rinunce, rappresentazione, indegnità, patti familiari, donazioni indirette, dispensa da collazione o imputazione, legati, usufrutto, diritti di abitazione e uso spettanti al coniuge ai sensi dell’art. 540, secondo comma, c.c., né questioni sulla titolarità o valutazione dei beni. Per gli ascendenti la quota mostrata è complessiva e deve essere ripartita secondo le regole applicabili. I dati sono elaborati nel dispositivo e non vengono inviati allo Studio.

Quanto spetta di legittima a coniuge e figli?

Le quote riservate cambiano in base ai familiari che sopravvivono al defunto. La tabella seguente riepiloga i casi ordinari più frequenti; il calcolatore applica poi la quota alla massa ricostruita considerando patrimonio, debiti e donazioni.

Familiari presentiQuota riservataQuota disponibile
Solo coniuge1/2 al coniuge1/2
Un solo figlio, senza coniuge1/2 al figlio1/2
Due o più figli, senza coniuge2/3 complessivi ai figli1/3
Coniuge e un figlio1/3 al coniuge + 1/3 al figlio1/3
Coniuge e due o più figli1/4 al coniuge + 1/2 complessivo ai figli1/4
Coniuge e ascendenti, senza figli1/2 al coniuge + 1/4 complessivo agli ascendenti1/4
Solo ascendenti, senza coniuge e figli1/3 complessivo agli ascendenti2/3

Come capire se la quota di legittima è stata lesa

Non basta confrontare la percentuale con i soli beni rimasti alla morte. Occorre ricostruire il relictum, sottrarre i debiti e riunire fittiziamente le donazioni rilevanti. Solo dopo si può stabilire il valore della quota riservata e confrontarlo con quanto il legittimario ha effettivamente ricevuto.

Dal calcolo al rimedio: una possibile lesione quantitativa non determina automaticamente quale azione debba essere proposta. Occorre verificare testamento, donazioni, soggetti coinvolti e regime applicabile. Approfondisci l’azione di riduzione →

Come viene effettuato il calcolo

La quota di riserva non si determina considerando soltanto i beni presenti al momento della morte. In via preliminare occorre ricostruire la massa prevista dall’art. 556 c.c.: valore dei beni relitti, al netto dei debiti, cui si riunisce fittiziamente il valore delle donazioni. Sulla massa così ottenuta si applicano le quote stabilite dagli artt. 536 e seguenti del codice civile.

Perché il risultato va verificato

La corretta valutazione dipende dalla ricostruzione degli atti compiuti in vita, dalla natura delle attribuzioni e dall’individuazione dei soggetti tenuti alla collazione o all’imputazione. Una differenza nella valutazione dei beni o delle donazioni può modificare il risultato.

Approfondisci il risultato: azione di riduzione → · testamento e lesione di legittima → · donazioni, collazione e quota di legittima → · successioni ed eredità →

Quota teorica e possibile lesione della legittima

Il valore della quota riservata non basta a stabilire se vi sia una lesione. Occorre ricostruire patrimonio, debiti, donazioni compiute in vita, disposizioni testamentarie, imputazioni e quanto già ricevuto dal singolo legittimario. Solo dopo questa ricostruzione il dato numerico può essere collegato a un eventuale rimedio.