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Donazioni e legittima dopo la Legge 182/2025: cosa cambia nel 2026

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
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La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ha modificato gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. Il cambiamento riguarda soprattutto gli effetti dell’azione di riduzione sui beni donati, sui pesi e sulle ipoteche e sulla posizione di chi acquista successivamente dal donatario.

La quota di legittima continua a essere tutelata

La riforma non ha eliminato la quota riservata ai legittimari e non ha soppresso l’azione di riduzione. Coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti continuano a poter chiedere la reintegrazione quando disposizioni testamentarie o donazioni abbiano leso la quota riservata.

È cambiato invece il modo in cui la riduzione può incidere sui beni provenienti da donazione e sui rapporti con i terzi.

Il nuovo art. 563 c.c. protegge maggiormente il terzo acquirente

Nel nuovo sistema, salvo il regime della trascrizione della domanda previsto dall’art. 2652 c.c., la riduzione della donazione non pregiudica il terzo al quale il donatario abbia alienato l’immobile. Il donatario resta obbligato a compensare in denaro il legittimario nei limiti necessari a integrare la quota riservata.

Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, il nuovo art. 563 prevede inoltre una responsabilità dell’avente causa a titolo gratuito nei limiti del vantaggio conseguito. La disciplina va quindi letta distinguendo acquisto a titolo oneroso, acquisto gratuito e momento della trascrizione degli atti.

Anche pesi e ipoteche seguono regole diverse

Il nuovo art. 561 c.c. stabilizza, nei casi previsti, pesi e ipoteche costituiti dal donatario sui beni restituiti in conseguenza della riduzione. Il donatario è tenuto a compensare in denaro il minor valore nei limiti necessari a integrare la quota del legittimario.

È uno dei punti nei quali la riforma sposta il baricentro dalla tutela reale del bene verso una tutela maggiormente per equivalente, con l’obiettivo dichiarato di favorire la circolazione e la bancabilità dei beni di provenienza donativa.

La data decisiva è l’apertura della successione

L’art. 44, comma 2, della Legge 182/2025 contiene una disciplina transitoria costruita sulla data di apertura della successione. Per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 si applicano le nuove disposizioni.

Per le successioni aperte prima di quella data, il regime previgente è rimasto applicabile quando la domanda di riduzione fosse già stata notificata e trascritta oppure fosse stata notificata e trascritta entro il 18 giugno 2026; la legge ha previsto anche la possibilità, entro lo stesso termine e nei casi disciplinati dalla norma transitoria, di notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. In mancanza di tali adempimenti entro il semestre, le nuove disposizioni si estendono anche alle successioni anteriormente aperte.

Cosa cambia, in concreto, per chi valuta una successione nel 2026

Non basta sapere che un immobile è stato donato anni prima. Occorre verificare quando si è aperta la successione, se esista una lesione della quota riservata, quali azioni siano state intraprese, se vi siano state trascrizioni rilevanti e se il bene sia ancora nella titolarità del donatario oppure sia stato trasferito a terzi.

Per questa ragione le formule precedenti alla riforma — ad esempio l’idea che ogni immobile proveniente da donazione resti automaticamente esposto allo stesso rischio restitutorio — non possono essere applicate senza verificare il nuovo quadro normativo e la disciplina transitoria.

Approfondisci: azione di riduzione per lesione della legittima → · donazioni, collazione e legittima → · calcolo della quota di legittima →


Fonti

Legge 2 dicembre 2025, n. 182 – Normattiva
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 06-2026/C

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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