Il diritto alla riparazione entra in vigore in Italia il 22 ottobre 2026. Con il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre, viene recepita la direttiva (UE) 2024/1799. La riforma introduce nel Codice del consumo il Titolo II-bis dedicato alla riparazione dei beni e modifica la garanzia legale di conformità. Cambia il rapporto fra consumatore, venditore, fabbricante e riparatore, ma il nuovo obbligo non riguarda indiscriminatamente qualsiasi prodotto: occorre verificare le specifiche europee applicabili.
La novità non consiste soltanto nel poter aggiustare un elettrodomestico. Il legislatore interviene su disponibilità dei ricambi, prezzi, strumenti, ostacoli software, informazioni contrattuali e accesso al mercato per i riparatori indipendenti. In tal modo cerca di correggere la distanza tra la durata tecnica di un prodotto e la sua vita economica: un bene ancora utilizzabile diventa rifiuto quando ripararlo è eccessivamente oneroso o praticamente impossibile.
1. Le date da conoscere: 22 ottobre e 31 luglio 2026
Il D.Lgs. n. 176/2026 è in vigore dal 22 ottobre 2026; il testo attua la direttiva (UE) 2024/1799. La distinzione fra entrata in vigore e applicazione ai contratti è essenziale: l’art. 3 del decreto stabilisce che le modifiche agli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter del Codice del consumo si applicano ai contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026. È pertanto necessario controllare sia la data del contratto sia quella di manifestazione del difetto.
Il decreto interviene soprattutto in due situazioni differenti: la riparazione scelta come rimedio a un difetto ancora coperto dalla responsabilità del venditore, e la richiesta al fabbricante quando il difetto si manifesta al di fuori di tale responsabilità. Confonderle può indurre a ritenere, erroneamente, che ogni riparazione debba essere gratuita o che ogni bene goda automaticamente di tre anni di garanzia.
2. Durante la garanzia: scelta del consumatore e dodici mesi aggiuntivi
Se il bene presenta un difetto di conformità per il quale risponde il venditore, continuano ad applicarsi i rimedi degli artt. 135-bis e 135-ter del Codice del consumo: riparazione o sostituzione alle condizioni previste dalla legge, gratuitamente, in un tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti. Il consumatore conserva la scelta nei limiti del regime di conformità; il venditore deve informarlo di questo diritto prima di prestare il rimedio.
La modifica di maggiore impatto è nel nuovo art. 133, comma 1-bis: quando il bene viene riparato per ripristinarne la conformità, il periodo di responsabilità del venditore si estende una sola volta di dodici mesi. Il venditore deve comunicare preventivamente la possibile proroga (art. 135-bis, comma 2-bis). L’incentivo riguarda il bene e non soltanto il ricambio utilizzato. La modifica vale, secondo l’art. 3 del decreto, per contratti conclusi dal 31 luglio 2026.
È inoltre possibile fornire temporaneamente, senza costo, un bene sostitutivo, anche ricondizionato, da restituire alla fine della riparazione: non è però istituito un obbligo generalizzato di prestare sempre un prodotto sostitutivo. La sostituzione definitiva con un bene ricondizionato richiede l’esplicita richiesta del consumatore. La riparabilità entra anche nell’art. 129, comma 3, fra le qualità che concorrono alle ragionevoli aspettative di conformità, accanto a durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza.
3. Fuori dalla garanzia: l’obbligo di riparazione del fabbricante
Il nuovo art. 127-quinquies obbliga, su richiesta del consumatore, il fabbricante a riparare i beni per i quali gli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato II-decies prevedano specifiche di riparabilità. L’obbligo opera soltanto nei limiti di tali specifiche e viene meno quando la riparazione è impossibile. Il fabbricante può affidarne l’esecuzione a un operatore terzo.
La riparazione, fuori dalla garanzia del venditore, deve essere prestata gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole, entro un termine ragionevole dalla disponibilità materiale del bene. Non è prevista un’unica tariffa o un numero fisso di giorni applicabile a ogni prodotto. Il fabbricante può dare un bene temporaneo, gratuito o a costo ragionevole; se la riparazione è impossibile, può proporre un bene ricondizionato. Si tratta di facoltà regolate dalla legge, non di obblighi automatici di prestito o sostituzione.
Ne deriva una differenza pratica: una lavatrice ancora coperta dalla responsabilità del venditore può essere riparata senza spese secondo le norme di garanzia; lo stesso apparecchio, dopo la scadenza di quella responsabilità, può rientrare nell’obbligo del fabbricante, ma la riparazione può avere un costo ragionevole. La verifica della categoria di prodotto e della causa del guasto rimane imprescindibile.
4. L’elenco dei beni interessati: undici gruppi regolati
Il nuovo allegato II-decies del Codice del consumo elenca gli atti dell’Unione che stabiliscono le specifiche di riparabilità. I gruppi di prodotti contemplati sono i seguenti:
- Lavatrici e lavasciuga domestiche — regolamento (UE) 2019/2023.
- Lavastoviglie domestiche — regolamento (UE) 2019/2022.
- Apparecchi di refrigerazione — regolamento (UE) 2019/2019.
- Display elettronici — regolamento (UE) 2019/2021.
- Apparecchiature di saldatura — regolamento (UE) 2019/1784.
- Aspirapolvere — regolamento (UE) 666/2013, nella misura delle specifiche applicabili.
- Server e archivi di dati — regolamento (UE) 2019/424.
- Telefoni cellulari, cordless e tablet — regolamento (UE) 2023/1670.
- Asciugabiancheria domestiche — regolamento (UE) 2023/2533.
- Beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri — regolamento (UE) 2023/1542.
- Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale domestico — regolamento (UE) 2024/1103.
L’elenco non equivale alla promessa che ogni componente di ciascuno di questi prodotti sia sempre riparabile: occorre controllare gli obblighi tecnici, i ricambi, le condizioni e i periodi di applicazione della specifica normativa settoriale. La direttiva delegata (UE) 2026/74 ha integrato il quadro europeo relativo agli apparecchi di riscaldamento locale; l’art. 3, comma 2, del decreto italiano prevede un meccanismo ministeriale di adeguamento dell’allegato nazionale ai futuri cambiamenti.
5. Parti di ricambio e software: il mercato dell’assistenza si apre ai riparatori indipendenti
L’art. 127-quinquies non si limita a imporre il servizio al fabbricante. Quando mette a disposizione parti e strumenti per i beni interessati, questi deve offrirli a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione. Deve inoltre rendere accessibili su un sito liberamente consultabile informazioni sui prezzi indicativi delle normali riparazioni.
Il comma 6 vieta clausole e tecnologie hardware o software che impediscano la riparazione dei beni interessati, salvo ragioni legittime e oggettive, tra cui la tutela della proprietà intellettuale. Non può essere impedito l’impiego, da parte di riparatori indipendenti, di ricambi originali, usati, compatibili o fabbricati mediante stampa 3D, se rispettano i requisiti legali di sicurezza e proprietà intellettuale. Il fabbricante non può rifiutare una riparazione per il solo fatto che il prodotto sia stato già riparato da un terzo. Resta salva la scelta del consumatore di rivolgersi al riparatore preferito.
Il punto è di notevole interesse per il diritto della concorrenza e per la governance dei prodotti. Un ostacolo tecnico necessario a preservare la sicurezza è diverso da un blocco digitale posto soltanto a protezione di una rete esclusiva di assistenza. Il nuovo regime impone di verificare in concreto tale differenza, non di considerare il divieto assoluto rispetto a qualsiasi tecnologia di protezione.
6. Fabbricanti extra-UE, importatori e distributori: chi risponde al consumatore?
Il comma 3 dell’art. 127-quinquies costruisce una successione di soggetti obbligati. Quando il fabbricante tenuto alla riparazione è stabilito fuori dall’Unione, adempie il rappresentante autorizzato nell’UE; in assenza, l’importatore; se manca anche questo, il distributore. Ciascuno può affidare la prestazione a un terzo. La localizzazione extraeuropea della fabbrica non costituisce, da sola, un’esenzione.
Per gruppi internazionali ed e-commerce significa mappare chi importa, vende, gestisce la rete post-vendita, finanzia i ricambi e risponde alle richieste italiane. I contratti fra produttore, distributore e centro assistenza devono ripartire costi e informazioni senza disconoscere le responsabilità che la norma attribuisce all’operatore verso il consumatore.
7. Il modulo europeo di riparazione: facoltativo, ma vincolante quando accettato
L’art. 127-quater prevede un modulo europeo standardizzato di informazioni sulla riparazione (allegato II-novies). Il riparatore può utilizzarlo; non è un modulo obbligatorio per ogni laboratorio e per ogni intervento. Se viene offerto, deve essere fornito gratuitamente su supporto durevole prima che il consumatore accetti il contratto.
Il documento identifica il riparatore, il bene e il guasto, la riparazione proposta, il prezzo o il sistema di calcolo con prezzo massimo, il tempo previsto, gli eventuali beni temporanei, il luogo di consegna e i servizi accessori come trasporto o reinstallazione. Le condizioni esposte sono ferme per almeno trenta giorni, salvo un periodo maggiore concordato; l’accettazione nel termine obbliga il riparatore alla prestazione dichiarata.
Se serve una diagnosi per stimare il costo, questa può essere pagata dal consumatore, purché il riparatore comunichi preventivamente gli oneri. Se il servizio non viene eseguito dopo l’accettazione del modulo, il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi diagnostici, ferme le altre tutele. Un modulo completo facilita inoltre l’assolvimento di alcuni obblighi informativi già previsti dal diritto dei consumi.
8. Informazione sui servizi e piattaforma europea: non tutto è già operativo
L’art. 127-sexies impone a fabbricanti e, quando appropriato, a rappresentanti, importatori e distributori di rendere gratuitamente accessibili e comprensibili le informazioni sui servizi di riparazione per la durata dell’obbligo. È un requisito autonomo dalla compilazione facoltativa del modulo europeo.
Gli artt. 127-septies e 127-octies prevedono una sezione nazionale della futura piattaforma europea, utile a trovare riparatori, operatori del ricondizionamento e iniziative di riparazione partecipativa. Il MIMIT è punto di contatto nazionale; l’accesso è gratuito per i consumatori e la registrazione dei riparatori è volontaria. Non va però descritta come una piattaforma già pienamente funzionante oggi: secondo l’art. 7 della direttiva, la Commissione deve sviluppare l’interfaccia comune entro il 31 luglio 2027, nel successivo percorso verso la piena operatività.
9. Osservatorio nazionale: monitoraggio, non un bonus generalizzato
L’art. 2 istituisce presso il MIMIT l’Osservatorio nazionale sulla riparazione. Vi possono partecipare amministrazioni, AGCM, organismi pubblici di ricerca, associazioni dei consumatori e rappresentanze dell’artigianato, della distribuzione e dell’industria. Deve riunirsi almeno annualmente, raccogliere dati sull’andamento delle riparazioni, esaminare le criticità di imprese e consumatori e monitorare le buone pratiche.
L’Osservatorio non coincide con un fondo per finanziare la riparazione dei singoli beni. Nemmeno la riassegnazione del 50% dei proventi sanzionatori a iniziative ministeriali per l’osservanza degli obblighi equivale a un voucher riparazione già disponibile. La disciplina italiana introduce regole e un organismo di monitoraggio, non un incentivo economico universale alla riparazione.
10. Controlli e sanzioni: da 5.000 a 50.000 euro, fino al raddoppio
La violazione degli obblighi indicati dagli artt. 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies è sanzionata dall’art. 127-undecies con importi da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione. Nei casi di particolare gravità o recidiva il minimo e il massimo sono raddoppiati. L’AGCM può accertare le violazioni, interrompere le condotte illegittime ed eliminarne gli effetti; sono richiamati i poteri di cui all’art. 27 del Codice del consumo.
L’art. 127-decies sancisce la nullità, soltanto a vantaggio del consumatore, delle clausole che escludono o peggiorano i diritti previsti dal nuovo Titolo II-bis. Sono possibili condizioni più favorevoli. Il contenzioso potrà concentrarsi su impossibilità della riparazione, proporzionalità del prezzo, accessibilità dei ricambi e legittimità delle restrizioni software.
11. Esempi: che cosa accade nei casi più comuni?
Smartphone guasto a garanzia scaduta
Se lo smartphone rientra nelle specifiche di riparabilità del regolamento applicabile, il consumatore può chiedere la riparazione al fabbricante nei limiti dell’art. 127-quinquies. L’intervento può avere un prezzo ragionevole: non è necessariamente gratuito. Una precedente assistenza effettuata da un riparatore indipendente non consente, da sola, di respingere la domanda.
Lavatrice difettosa durante la responsabilità legale del venditore
Per un contratto concluso dal 31 luglio 2026, se il bene viene riparato come rimedio al difetto di conformità il periodo di responsabilità del venditore è prorogato una sola volta di dodici mesi. Il consumatore deve essere informato della possibilità di scegliere, secondo le regole ordinarie, fra riparazione e sostituzione.
Produttore statunitense con importatore italiano
Per un bene compreso nel regime, l’assenza di una sede europea del produttore non esclude gli obblighi. Si verifica se esista un rappresentante autorizzato; in mancanza, entrano in gioco importatore e poi distributore secondo l’ordine legale. I contratti commerciali dovrebbero specificare gestione e finanziamento della riparazione.
Centro assistenza e ricambi di seconda mano
Il riparatore indipendente può utilizzare ricambi usati o compatibili conformi alle prescrizioni di sicurezza e proprietà intellettuale. Il fabbricante non può ostacolarli soltanto per conservare un’esclusiva commerciale, salvo oggettive ragioni ammesse dalla legge.
Preventivo con modulo europeo e diagnosi già pagata
Un riparatore consegna il modulo con prezzo massimo e tempi, il consumatore accetta nel termine di validità ma il servizio non è poi eseguito. L’art. 127-quater riconosce il rimborso delle eventuali spese di diagnostica, ferme ulteriori azioni e rimedi.
12. Imprese: una verifica organizzativa prima delle contestazioni
- Fabbricanti: classificare i prodotti, individuare le specifiche UE, costruire procedure di riparazione e verificare prezzi e accessibilità dei ricambi.
- Distributori e importatori: chiarire chi risponde quando il produttore è extra-UE; rivedere contratti, gestione del servizio e flussi documentali.
- Venditori: aggiornare le informative sulla scelta fra riparazione e sostituzione e sulla proroga di dodici mesi per i contratti interessati.
- Riparatori: distinguere preventivo e diagnosi, tempi, componenti e condizioni del modulo europeo quando scelto.
- Operatori digitali: verificare blocchi software, autorizzazioni alla diagnostica, strumenti di riparazione e giustificazioni di sicurezza.
- Gruppi transfrontalieri: coordinare responsabilità, ricambi e centri di assistenza nelle diverse società senza presumere che un accordo interno sia opponibile al consumatore.
13. Economia circolare: la disciplina cambia gli incentivi, non cancella tutti gli ostacoli
La legge rafforza la posizione del consumatore e quella dei riparatori indipendenti, ma il vero indicatore della sua efficacia sarà il numero di prodotti che continueranno a essere usati. Il prezzo ‘ragionevole’ resta un criterio da applicare concretamente: un intervento che rispetta formalmente la norma può ancora risultare troppo oneroso rispetto all’acquisto di un nuovo prodotto. L’assenza di un incentivo economico generalizzato nel decreto lascia aperto questo problema.
Il diritto alla riparazione costituisce un tassello di una regolazione più ampia della durata dei beni. Il regolamento (UE) 2024/1781 sull’ecodesign dei prodotti sostenibili introduce il quadro per requisiti di sostenibilità e passaporti digitali, da attuare progressivamente per le diverse categorie. La responsabilità estesa del produttore (EPR), le norme sui rifiuti, il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo agiscono su fasi diverse del ciclo di vita.
La questione giuridica di fondo è trasformare la seconda vita del bene da possibilità tecnica a opzione realmente accessibile. Progettare un prodotto riparabile e consentirne la riparazione non sono operazioni coincidenti; per questo disciplina del prodotto, apertura del mercato dell’assistenza e responsabilità dei soggetti della filiera devono essere studiate insieme. La novità del 2026 è importante proprio perché rende la riparazione, per i beni e i casi individuati dalla legge, una prestazione giuridicamente esigibile.
Fonti normative e assistenza professionale
D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176 – Normattiva · Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026 · Direttiva (UE) 2024/1799, testo consolidato · Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR). Per la riparazione: nuovi artt. 127-bis–127-undecies del Codice del consumo e allegati II-novies e II-decies; per la garanzia: artt. 129, 133, 135-bis, 135-ter.
Per l’analisi delle responsabilità dei produttori, delle regole sui ricambi, dei contratti di assistenza e dei rapporti fra riparazione ed economia circolare: consulenza legale in economia circolare ed EPR · responsabilità estesa del produttore · contattare Studio Liguori & Fimiani.
Studio Liguori & Fimiani — approfondimento aggiornato al 22 ottobre 2026. L’applicazione a un caso concreto richiede di verificare categoria del bene, specifiche europee, data del contratto e circostanze del difetto.
