Categoria: Impresa e compliance

Approfondimenti su responsabilità degli enti, organizzazione aziendale, compliance, governance e gestione dei rischi per imprese e amministratori.

  • Superbonus e bonus edilizi: chi risponde per lavori incompleti, perdita del bonus e recuperi fiscali?

    Superbonus e bonus edilizi: chi risponde per lavori incompleti, perdita del bonus e recuperi fiscali?

    Il Superbonus, il bonus facciate, il Sismabonus e gli altri incentivi edilizi hanno generato operazioni nelle quali appalto, progettazione, asseverazioni, sconto in fattura, cessione dei crediti e adempimenti fiscali si sono sovrapposti. Quando qualcosa si interrompe — lavori mai iniziati o incompleti, credito non monetizzato, contestazione tecnica, recupero dell’Agenzia delle Entrate — individuare il soggetto che risponde richiede una ricostruzione molto più precisa di quella necessaria in un normale contenzioso di appalto.

    Il problema può riguardare contemporaneamente committenti, condomìni, imprese esecutrici, general contractor, professionisti tecnici e soggetti coinvolti nella gestione fiscale del beneficio. E può aprire piani distinti: civile, tributario e, nei casi patologici, penale.

    Per questo il punto di partenza non è chiedersi genericamente “chi ha sbagliato?”, ma ricostruire quale obbligazione non sia stata rispettata, chi l’avesse assunta, quale danno ne sia realmente derivato e come possa essere provato.

    Per una visione complessiva dei servizi dello Studio su queste controversie è disponibile anche la pagina dedicata al contenzioso bonus edilizi e Superbonus per imprese, general contractor e committenti.

    Lavori non iniziati, sospesi o incompleti: il primo fronte è il contratto

    Una parte significativa del contenzioso riguarda imprese o general contractor che avevano assunto l’obbligo di iniziare o completare le opere entro termini collegati alla possibilità di utilizzare il beneficio fiscale e non li hanno rispettati.

    Il fatto che l’operazione fosse costruita attorno a un bonus non sostituisce le regole generali dell’appalto. Occorre esaminare il contratto: oggetto delle opere, cronoprogramma, termini di inizio e ultimazione, eventuale natura essenziale del termine, condizioni sospensive, disciplina dello sconto in fattura, penali, obblighi del committente e clausole relative a sopravvenienze normative o indisponibilità della cessione del credito.

    Non è la stessa cosa promettere l’esecuzione dei lavori entro una data oppure subordinare l’intera operazione alla possibilità di monetizzare il credito. E non è la stessa cosa assumere contrattualmente il rischio del mancato reperimento di un cessionario oppure limitarsi a indicare lo sconto in fattura come modalità di pagamento.

    Nel giudizio conta quindi ciò che le parti hanno realmente pattuito, non la rappresentazione semplificata dell’operazione maturata durante la fase commerciale.

    Perdere il bonus può essere un danno, ma deve essere provato

    Uno dei temi più delicati riguarda il committente che, a causa del ritardo o dell’interruzione dei lavori, non riesce più a beneficiare dell’aliquota originariamente prevista o deve completare l’intervento a condizioni economiche peggiori.

    L’inadempimento dell’impresa non produce automaticamente un diritto al risarcimento pari all’intero beneficio fiscale perduto.

    Devono essere dimostrati il danno, il nesso causale con l’inadempimento e la concreta possibilità che, in assenza di quel comportamento, il beneficio sarebbe stato effettivamente conseguito.

    Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2536 del 26 marzo 2025, ha respinto una domanda risarcitoria collegata alla perdita del bonus facciate proprio perché il committente non aveva adeguatamente allegato e provato la possibilità di beneficiare concretamente dell’agevolazione e il relativo danno-conseguenza.

    La quantificazione deve quindi essere costruita con attenzione. A seconda del caso possono assumere rilievo la differenza tra il costo contrattuale e quello necessario per completare oggi i lavori, la riduzione dell’aliquota, gli acconti versati, le spese tecniche divenute inutili, i costi di un nuovo appaltatore e, quando ne ricorrano effettivamente i presupposti, la perdita del vantaggio fiscale.

    Anche il committente può incidere sulla perdita dell’agevolazione

    La prospettiva opposta è altrettanto importante. Impresa e general contractor non rispondono automaticamente ogni volta che il bonus non viene ottenuto.

    Il contratto può porre a carico del committente obblighi preliminari e di cooperazione: disponibilità dell’immobile, consegna di documenti, autorizzazioni, delibere condominiali, regolarità richiesta per l’intervento, accesso al cantiere, pagamenti e collaborazione con progettisti e tecnici.

    Se la causa giuridicamente rilevante della perdita dell’agevolazione è riconducibile al committente o a un professionista diverso dall’appaltatore, la richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa può risultare infondata o essere ridimensionata.

    Il fatto finale — “il bonus è stato perso” — non identifica quindi, da solo, il responsabile.

    Blocco della cessione e sconto in fattura: chi aveva assunto il rischio?

    Molti cantieri si sono fermati quando il mercato della cessione dei crediti ha iniziato a contrarsi e, successivamente, il legislatore ha fortemente limitato le nuove opzioni di cessione e sconto.

    Dal punto di vista civilistico, però, la sopravvenienza normativa o finanziaria non costituisce una formula capace di cancellare ogni obbligazione.

    Occorre verificare la data del contratto, la disciplina allora vigente, le clausole pattuite, il rischio assunto dalle parti, le comunicazioni successive e l’eventuale modifica consensuale dell’operazione.

    La documentazione scambiata durante il rapporto — PEC, verbali condominiali, addendum, proposte di rimodulazione, comunicazioni del general contractor — può diventare decisiva per stabilire se il mancato reperimento del cessionario costituisse un rischio dell’esecutore, del committente o una sopravvenienza idonea a incidere sul contratto.

    Diffida, risoluzione, sospensione dei pagamenti e sostituzione dell’impresa

    Quando il cantiere è fermo, la decisione di interrompere il rapporto deve essere coordinata con la disciplina contrattuale.

    A seconda dei casi possono venire in rilievo la richiesta di adempimento, la diffida ad adempiere, il termine essenziale, la risoluzione per grave inadempimento, le penali e il risarcimento del danno.

    Anche il rifiuto di effettuare ulteriori pagamenti deve essere valutato alla luce dell’art. 1460 c.c. e del principio di buona fede.

    Soprattutto, prima di sostituire l’impresa può essere necessario cristallizzare lo stato del cantiere: opere eseguite, difetti, materiali presenti, SAL, lavorazioni mancanti e costi di completamento. Una nuova impresa che intervenga senza una preventiva ricostruzione tecnica può rendere molto più difficile la prova nella successiva causa.

    Lavori eseguiti male: il beneficio fiscale non cancella le garanzie dell’appalto

    Una quota crescente delle controversie riguarda opere realizzate ma viziate: cappotti, facciate, impermeabilizzazioni, impianti, serramenti e interventi strutturali.

    Il fatto che l’intervento sia stato agevolato non sostituisce le garanzie previste dal codice civile. A seconda della natura e gravità dei difetti possono entrare in gioco gli artt. 1667 e 1669 c.c., con termini e presupposti differenti che devono essere valutati tempestivamente.

    La contestazione tecnica dovrebbe distinguere tra semplice difformità, vizio dell’opera, difetto grave e problema derivante invece da progettazione, direzione lavori o preesistenze dell’edificio.

    General contractor, impresa esecutrice e subappaltatore non coincidono

    Molte operazioni sono state organizzate attraverso un general contractor che ha assunto il rapporto con il committente e poi affidato parti dell’intervento ad altre imprese e professionisti.

    Nel contenzioso deve essere ricostruita la catena dei contratti.

    Il fatto materiale può essere stato eseguito da un subappaltatore, ma la responsabilità contrattuale verso il committente dipende dal rapporto effettivamente esistente. Allo stesso modo, l’impresa chiamata in giudizio deve verificare se la contestazione riguardi un’obbligazione da essa assunta oppure un’attività attribuita a un diverso soggetto.

    Questa distinzione è ancora più importante quando la richiesta comprende la perdita del beneficio fiscale o danni di importo molto superiore al valore delle opere direttamente affidate.

    Progettisti, direttori dei lavori, asseveratori e professionisti fiscali

    Parlare genericamente di “responsabilità del tecnico” è insufficiente.

    Progettista, direttore dei lavori, asseveratore energetico, professionista incaricato della riduzione del rischio sismico e soggetto che rilascia il visto di conformità svolgono attività differenti.

    Occorre individuare l’incarico ricevuto, l’obbligo professionale violato, l’errore concretamente commesso, la documentazione che avrebbe dovuto essere verificata e il rapporto causale tra quell’errore e il danno contestato.

    In alcune vicende la responsabilità può inoltre distribuirsi tra più soggetti, rendendo necessario coordinare domanda principale, chiamate in causa e coperture assicurative professionali.

    Quando arriva l’Agenzia delle Entrate cambia il piano della controversia

    Una causa contro l’impresa e una contestazione fiscale non sono la stessa controversia.

    Il beneficiario può aver organizzato l’operazione mediante sconto in fattura e ritenere che il rischio fiscale sia stato trasferito al general contractor. Ma l’art. 121 del d.l. n. 34/2020 disciplina diversamente i rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

    Nel testo vigente, qualora venga accertata la mancanza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero nei confronti del beneficiario. Il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari possono rispondere solidalmente quando ricorre il concorso nella violazione con dolo o colpa grave, secondo i criteri previsti dalla stessa disposizione.

    Ciò significa che possono esistere contemporaneamente due problemi distinti: contestare il recupero fiscale e, se ne ricorrono i presupposti, agire in sede civile nei confronti del soggetto il cui comportamento abbia provocato il danno economico.

    Che cosa può essere contestato sul piano fiscale

    Non esiste un unico “errore Superbonus”.

    I controlli possono investire i presupposti soggettivi e oggettivi dell’agevolazione, la tipologia dell’immobile e dell’intervento, le spese sostenute, la congruità dei costi, le asseverazioni, gli stati di avanzamento, il visto di conformità, la documentazione tecnica, la comunicazione delle opzioni e l’effettiva realizzazione delle opere.

    L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che le violazioni meramente formali che non pregiudicano l’attività di controllo non comportano automaticamente la decadenza, mentre le violazioni rilevanti devono essere valutate rispetto allo specifico intervento interessato.

    Prima di accettare una pretesa fiscale occorre quindi individuare con precisione quale requisito l’Ufficio ritenga mancante e quale effetto la legge colleghi a quella specifica irregolarità.

    Beneficiario, fornitore e cessionario: responsabilità fiscali differenti

    Il fatto che un credito derivi da un’agevolazione successivamente contestata non significa che ogni soggetto attraverso il quale quel credito sia transitato debba rispondere nello stesso modo.

    La disciplina dell’art. 121 distingue il recupero nei confronti del beneficiario dal possibile coinvolgimento del fornitore e dei cessionari. Per questi ultimi assumono rilievo il concorso nella violazione, il dolo o la colpa grave e, nei casi previsti, la documentazione acquisita e la diligenza concretamente osservata.

    Anche la difesa dell’impresa o del cessionario deve quindi ricostruire il ruolo effettivamente assunto, ciò che il soggetto conosceva, i documenti ricevuti e le verifiche compiute.

    Quando entra in gioco il profilo penale

    Lavori inesistenti, fatture per operazioni non effettuate, documenti falsi o asseverazioni non veritiere possono trasformare una controversia civile o fiscale in una vicenda penale.

    In questo contesto può assumere rilievo anche il sequestro dei crediti.

    La Corte di cassazione, sez. VI, con sentenza n. 41798 del 12 novembre 2024, in una vicenda relativa a crediti da bonus facciate originati da lavori ritenuti inesistenti, ha confermato la possibilità del sequestro preventivo impeditivo dei crediti giunti a terzi cessionari quali cose pertinenti al reato.

    Il procedimento penale, quello tributario e i rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti restano tuttavia piani differenti: una misura cautelare penale non equivale, da sola, alla definitiva attribuzione della responsabilità civile o tributaria.

    Ricevuto un atto fiscale, non si può attendere la causa contro il general contractor

    Quando arriva un atto dell’Agenzia delle Entrate, il primo documento da analizzare è l’atto stesso: motivazione, annualità, bonus contestato, prove utilizzate dall’Ufficio, documentazione disponibile e termine per impugnare.

    Nel processo tributario il termine ordinario per proporre ricorso contro l’atto impugnabile resta, in via generale, di sessanta giorni dalla notificazione, salvo le specifiche regole applicabili alla singola fattispecie.

    Aspettare l’esito della controversia civile con l’impresa può quindi compromettere irrimediabilmente la difesa fiscale. I due percorsi devono essere coordinati, non confusi.

    Il general contractor può essere obbligato a tenere indenne il committente?

    Dipende dal contratto, dalla clausola di manleva e dall’esistenza di un danno attuale.

    Una clausola con cui il general contractor assume determinati rischi fiscali o obblighi di garanzia può avere grande rilievo nei rapporti interni, ma deve essere interpretata nel suo contenuto concreto.

    Occorre inoltre distinguere il rischio di una futura contestazione da una perdita patrimoniale già verificatasi: non ogni potenziale pretesa dell’Amministrazione si traduce immediatamente in un danno risarcibile.

    Quali documenti deve recuperare subito il committente

    Contratto e allegati, computi metrici, capitolati, cronoprogrammi, delibere condominiali, fatture, bonifici, comunicazioni di cessione, SAL, asseverazioni, APE, documentazione Sismabonus, pratiche edilizie, relazioni del direttore dei lavori, PEC, diffide, verbali di sopralluogo e atti dell’Agenzia delle Entrate costituiscono il nucleo del fascicolo.

    Occorre inoltre distinguere ciò che era stato effettivamente realizzato da ciò che risultava soltanto contabilizzato. Quando questo dato è controverso, una verifica tecnica tempestiva può essere decisiva per la successiva causa civile o tributaria.

    Come deve difendersi impresa o general contractor da una richiesta di risarcimento

    Anche l’esecutore che riceva una richiesta elevata per “perdita del Superbonus” dovrebbe evitare una difesa generica.

    Bisogna verificare che cosa fosse stato promesso, quali obblighi spettassero al committente, se esistessero impedimenti tecnici o amministrativi, chi dovesse produrre la documentazione, se il termine fosse realmente essenziale, se l’agevolazione sarebbe stata comunque ottenibile e se il danno reclamato sia effettivo e provato.

    Deve inoltre essere ricostruito l’eventuale ruolo causalmente rilevante di progettisti, direttori dei lavori, asseveratori o altri professionisti.

    Quando contenzioso civile e tributario si sovrappongono

    È il caso più complesso: lavori parzialmente eseguiti, SAL asseverato, sconto in fattura o cessione, e successivo recupero fiscale.

    Il committente può attribuire l’errore al general contractor; il general contractor al tecnico; il professionista può sostenere di avere asseverato sulla base dei dati disponibili; nel frattempo l’Amministrazione finanziaria agisce nei confronti del beneficiario.

    In queste situazioni serve una cronologia dell’intera operazione nella quale sovrapporre contratto, lavori realmente eseguiti, documentazione tecnica, flussi economici e posizione fiscale.

    È precisamente questa sovrapposizione a rendere il contenzioso sui bonus edilizi diverso da un ordinario giudizio di appalto.

    Prima di agire bisogna individuare esattamente il problema

    La stagione dei bonus edilizi continuerà a produrre contenzioso anche dopo la conclusione dei lavori: controlli fiscali, richieste restitutorie, azioni di responsabilità e controversie sui crediti possono emergere a distanza di anni.

    Non esiste una responsabilità automatica del committente, dell’impresa o del professionista.

    Il punto di partenza deve essere la ricostruzione coordinata di contratto, sequenza dei lavori, percorso fiscale dell’agevolazione e comportamento di ciascun soggetto coinvolto.

    Solo dopo questa ricostruzione è possibile stabilire se occorra chiedere l’adempimento, risolvere il contratto, recuperare somme versate, quantificare un danno, contestare una richiesta avversaria, chiamare in causa un professionista o impugnare un atto dell’Agenzia delle Entrate.

    Contenzioso Superbonus e bonus edilizi

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste committenti, condomìni, imprese, general contractor e professionisti nelle controversie derivanti da Superbonus, bonus facciate, Sismabonus e dagli altri incentivi edilizi, sia nei rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti nell’intervento sia nei procedimenti e nel contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.

    Quando il problema coinvolge contemporaneamente esecuzione delle opere, beneficio fiscale e responsabilità di più soggetti, la valutazione richiede l’esame coordinato della documentazione contrattuale, tecnica e tributaria.

    Consulta la pagina dedicata al contenzioso bonus edilizi e Superbonus oppure sottoponi il caso allo Studio →


    Fonti essenziali

    Art. 121, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, nel testo vigente, su Normattiva; Agenzia delle Entrate, Guida Superbonus – controlli e misure antifrode; Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2024, n. 41798, testo disponibile nella banca dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Trib. Milano, 26 marzo 2025, n. 2536, sulla prova del danno collegato alla perdita del bonus facciate.

  • Responsabilità 231/2001 dell’impresa: quando nasce davvero e perché il Modello organizzativo conta

    Responsabilità 231/2001 dell’impresa: quando nasce davvero e perché il Modello organizzativo conta

    Quando un amministratore, un dirigente o un dipendente viene coinvolto in un procedimento penale per un fatto commesso nell’ambito dell’attività aziendale, la prima reazione è spesso quella di considerare il problema come personale: il reato riguarda chi lo ha materialmente commesso.

    Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha modificato profondamente questa prospettiva.

    In presenza di determinati presupposti, accanto alla responsabilità della persona fisica può infatti sorgere una responsabilità autonoma della società o dell’ente, accertata dal giudice penale e accompagnata da un sistema sanzionatorio capace di incidere direttamente sul patrimonio e, nei casi più gravi, sulla stessa operatività dell’impresa.

    Questo non significa, però, che ogni reato commesso all’interno di un’azienda diventi automaticamente un illecito dell’ente.

    Ed è proprio qui che si colloca uno degli equivoci più frequenti sulla cosiddetta “responsabilità 231”.

    Il reato della persona fisica non basta

    Il sistema introdotto dal d.lgs. n. 231/2001 non costruisce una responsabilità oggettiva dell’impresa per ciò che fanno amministratori e dipendenti.

    Perché possa sorgere la responsabilità dell’ente devono essere verificati diversi elementi.

    Anzitutto, il fatto contestato alla persona fisica deve appartenere al catalogo dei reati presupposto individuati dal decreto e dalle successive modifiche legislative.

    Deve poi essere stato commesso da un soggetto che abbia uno specifico rapporto con l’organizzazione: una persona che eserciti funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure una persona sottoposta alla direzione o vigilanza di uno di tali soggetti.

    Ma neppure questo è sufficiente.

    L’art. 5 del decreto richiede che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

    E la giurisprudenza più recente ha nuovamente chiarito che anche questo requisito deve essere provato concretamente.

    Interesse e vantaggio: non basta dire che il reato è avvenuto “per l’azienda”

    Con la sentenza n. 5923 del 12 febbraio 2026, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito la distinzione tra interesse e vantaggio.

    L’interesse guarda alla finalità della condotta e deve essere valutato al momento in cui il reato viene commesso: occorre cioè verificare se l’azione fosse orientata a procurare un’utilità all’ente.

    Il vantaggio ha invece natura essenzialmente oggettiva e può essere valutato successivamente, sulla base degli effetti concretamente prodotti dal fatto.

    La Cassazione ha soprattutto escluso che questi elementi possano essere ricavati attraverso considerazioni generiche sulla natura dell’impresa o sul contesto nel quale il fatto è avvenuto. Il collegamento tra reato ed ente deve essere specificamente dimostrato.

    La distinzione assume particolare importanza nei reati colposi, come quelli relativi alla sicurezza sul lavoro.

    In questi casi sarebbe evidentemente irragionevole sostenere che un infortunio o una lesione costituiscano, in quanto tali, un interesse dell’impresa.

    Il giudizio si sposta allora sulla condotta che ha preceduto l’evento: può assumere rilievo, ad esempio, una scelta organizzativa diretta a ridurre costi, evitare interruzioni produttive o risparmiare risorse attraverso la sistematica inosservanza delle cautele dovute.

    È precisamente su questo terreno che il problema della responsabilità 231 diventa un problema di organizzazione dell’impresa.

    La “colpa di organizzazione” è il vero punto centrale

    Le pronunce della Cassazione del 2026 stanno insistendo con particolare nettezza su questo profilo.

    Con le sentenze n. 8397 del 4 marzo 2026 e n. 18643 del 23 maggio 2026, la Quarta Sezione penale ha ribadito che l’ente risponde per un fatto proprio: ciò che gli viene rimproverato è una carenza dell’organizzazione destinata a prevenire il rischio-reato.

    La cosiddetta colpa di organizzazione non può essere semplicemente presunta perché un reato è stato commesso.

    E neppure la sola mancanza di un Modello 231 consente, automaticamente, di affermare la responsabilità della società.

    La Cassazione ha chiarito che la mancata adozione o l’inefficace attuazione dei modelli organizzativi può assumere un forte valore nella verifica della colpa organizzativa, ma l’accusa deve comunque dimostrare concretamente il deficit organizzativo rilevante rispetto al reato verificatosi.

    È un passaggio fondamentale.

    Da una parte impedisce di trasformare il d.lgs. 231/2001 in una forma di responsabilità automatica dell’impresa.

    Dall’altra rende ancora più importante la capacità dell’azienda di dimostrare come erano organizzati, prima del fatto, i processi interessati dal rischio.

    Il Modello 231 è obbligatorio?

    Il d.lgs. n. 231/2001 non contiene un obbligo generalizzato che imponga indistintamente a tutte le imprese di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

    Dire, però, che il Modello è semplicemente “facoltativo” rischia di essere una semplificazione altrettanto fuorviante.

    Gli artt. 6 e 7 del decreto costruiscono infatti proprio attorno all’organizzazione preventiva dell’ente una parte essenziale del sistema di imputazione e di esonero dalla responsabilità.

    Quando il reato viene commesso da un soggetto apicale, assumono particolare rilievo l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie, l’affidamento della vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’elusione fraudolenta del modello da parte dell’autore e l’effettività della vigilanza.

    Quando il fatto è commesso da un soggetto sottoposto, l’analisi riguarda invece l’osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e l’idoneità dell’organizzazione adottata a prevenire il rischio.

    Per l’imprenditore la domanda, quindi, non dovrebbe essere soltanto: “Sono obbligato ad avere un Modello 231?”

    Quella realmente utile è: “La mia impresa è organizzata in modo da governare e documentare i rischi-reato cui è concretamente esposta?”

    Un Modello acquistato “a pacchetto” non risolve il problema

    Il Modello 231 non dovrebbe essere trattato come una raccolta di documenti da conservare in azienda nell’eventualità di un controllo.

    La sua funzione è diversa.

    Deve partire dalla realtà dell’impresa.

    Occorre individuare le attività nelle quali possono essere commessi i reati rilevanti, verificare come vengono prese le decisioni, quali persone dispongano dei poteri necessari, dove transitino le risorse finanziarie, quali controlli siano previsti e come le anomalie vengano rilevate e gestite.

    Da questa analisi devono derivare protocolli coerenti con i processi aziendali, flussi informativi, un sistema disciplinare, attività formative e meccanismi di verifica.

    Un’impresa manifatturiera con stabilimenti, rifiuti, emissioni, appalti e centinaia di dipendenti presenta rischi profondamente diversi da una società professionale o da una piccola azienda commerciale.

    La proporzionalità è quindi indispensabile.

    Ma proporzionalità non significa genericità.

    Un modello che descrive processi che in azienda non esistono, attribuisce responsabilità a funzioni inesistenti o riproduce formule elaborate per un’organizzazione completamente diversa rischia di dimostrare esattamente il contrario di ciò che dovrebbe provare: la distanza tra il sistema formale e l’organizzazione reale.

    Il vero problema è l’effettiva attuazione

    Anche un Modello tecnicamente ben costruito può perdere gran parte della propria funzione se resta inattuato.

    È necessario poter dimostrare che le procedure vengono realmente applicate, che le persone interessate le conoscono, che i controlli vengono effettuati, che le anomalie generano conseguenze e che l’Organismo di Vigilanza riceve informazioni adeguate.

    Il tema diventa particolarmente rilevante quando, dopo un evento, occorre ricostruire ciò che l’impresa faceva prima che il problema emergesse.

    Verbali, audit, flussi all’OdV, segnalazioni, attività formative, verifiche sui fornitori, controlli sulle deleghe e documentazione delle decisioni possono allora assumere un significato che va molto oltre l’adempimento formale.

    La compliance efficace produce tracce verificabili.

    Quella costruita soltanto dopo l’inizio di un’indagine difficilmente può modificare retroattivamente l’organizzazione esistente al momento del fatto.

    I reati presupposto non sono un catalogo immobile

    Un’altra ragione per cui il Modello deve essere periodicamente verificato riguarda l’evoluzione normativa.

    Il catalogo dei reati che possono determinare responsabilità dell’ente si è progressivamente ampliato e oggi attraversa numerose aree dell’attività d’impresa: rapporti con la Pubblica Amministrazione, criminalità informatica, reati societari, sicurezza sul lavoro, riciclaggio, reati tributari, ambiente, patrimonio culturale e numerosi altri settori.

    Il 2026 offre un esempio particolarmente significativo.

    Il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, è intervenuto anche sull’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, modificando il sistema dei reati ambientali presupposto della responsabilità dell’ente.

    Per le imprese che operano con rifiuti, emissioni, scarichi, sostanze, impianti, bonifiche o prodotti suscettibili di produrre impatti ambientali, l’aggiornamento normativo non dovrebbe quindi tradursi nella semplice sostituzione di alcune pagine della Parte Speciale.

    Occorre verificare se il nuovo perimetro normativo modifica realmente la mappa dei rischi, i processi sensibili e i controlli esistenti.

    In materia ambientale questo passaggio è particolarmente delicato perché il rischio giuridico dipende spesso dall’interazione tra normativa penale, autorizzazioni amministrative, procedure tecniche e concreta gestione dell’impianto.

    Su questi profili si veda anche l’approfondimento dello Studio su reati ambientali e responsabilità dell’azienda.

    Il Modello 231 non è soltanto un tema delle grandi società

    La dimensione dell’impresa è certamente rilevante nel determinare la complessità del sistema organizzativo.

    Non modifica, però, il principio di fondo.

    Anche una società di dimensioni contenute può trovarsi esposta a un reato presupposto commesso nel proprio interesse o vantaggio.

    Una piccola impresa può gestire rifiuti speciali, avere dipendenti esposti a rischi significativi, partecipare a gare pubbliche, ricevere finanziamenti, utilizzare sistemi informatici complessi o operare attraverso numerosi appaltatori.

    Il punto non è riprodurre all’interno di una PMI l’organizzazione di un gruppo quotato.

    È costruire presidi proporzionati alla struttura e ai rischi reali.

    In molti casi un sistema semplice, comprensibile e realmente applicato è più credibile di un apparato documentale enorme che nessuno utilizza.

    Quando un’impresa dovrebbe riesaminare seriamente il proprio assetto 231

    L’adozione del Modello non dovrebbe essere considerata un evento irripetibile.

    Una società cambia.

    Acquisisce un altro operatore, apre uno stabilimento, esternalizza una funzione, entra in un nuovo mercato, modifica le deleghe, aumenta il numero di dipendenti, partecipa a nuove gare, introduce tecnologie differenti o sviluppa processi produttivi che prima non esistevano.

    E cambia anche il diritto.

    Ogni trasformazione significativa dovrebbe quindi portare almeno a chiedersi se la precedente mappatura dei rischi descriva ancora fedelmente l’impresa.

    La stessa verifica diventa opportuna dopo un incidente, un’ispezione, una segnalazione whistleblowing, una contestazione amministrativa, un rilievo dell’Organismo di Vigilanza o l’introduzione di nuovi reati presupposto rilevanti per il settore.

    L’aggiornamento non consiste nel modificare la data riportata sul frontespizio del Modello.

    Consiste nel verificare se organizzazione reale e organizzazione documentata coincidano ancora.

    Cosa rischia concretamente l’ente

    Il sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 non si esaurisce in una sanzione economica.

    Il decreto contempla sanzioni pecuniarie e, per i casi previsti, sanzioni interdittive.

    Queste ultime possono incidere direttamente sull’attività dell’impresa attraverso, tra l’altro, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni funzionali all’illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti.

    Sono inoltre previste la confisca e, nei casi stabiliti dalla legge, la pubblicazione della sentenza.

    Per determinate aziende il vero rischio non è quindi soltanto l’importo della sanzione.

    Può essere la compromissione della continuità operativa, del rapporto con committenti pubblici e privati, delle autorizzazioni o della reputazione commerciale.

    Se un procedimento è già iniziato, la posizione dell’impresa deve essere analizzata autonomamente

    Quando viene contestato un reato presupposto, la posizione della persona fisica e quella della società non sono necessariamente coincidenti.

    Occorre ricostruire separatamente i presupposti della responsabilità dell’ente: il rapporto dell’autore con la società, l’interesse o vantaggio, il sistema organizzativo esistente, le deleghe, i controlli e il funzionamento effettivo del Modello.

    La sentenza della Cassazione n. 5923/2026 ricorda, del resto, quanto autonoma sia questa verifica: anche quando il reato presupposto si prescriva, il giudice può essere chiamato ad accertare autonomamente la responsabilità dell’ente secondo la disciplina dell’art. 8 del decreto.

    Per questo la difesa 231 non dovrebbe ridursi alla difesa dell’amministratore o del dipendente cui è contestato il reato.

    Sono due piani collegati, ma non sovrapponibili.

    La responsabilità 231 è, prima di tutto, un problema di qualità dell’organizzazione

    A venticinque anni dall’introduzione del decreto, considerare il Modello 231 come un semplice adempimento documentale significa perdere il punto centrale della disciplina.

    L’impresa non viene chiamata a dimostrare di essere un’organizzazione nella quale nessun reato potrà mai verificarsi.

    Un obiettivo del genere sarebbe irrealistico.

    Ciò che assume rilievo è la capacità di dimostrare che i rischi prevedibili sono stati individuati e governati attraverso regole, responsabilità, controlli e vigilanza coerenti con l’attività concretamente esercitata.

    Le pronunce della Cassazione del 2026 stanno rendendo questo principio particolarmente chiaro: il reato della persona fisica non sostituisce la prova della responsabilità dell’ente; al tempo stesso, la qualità dell’organizzazione diventa il terreno sul quale quella responsabilità viene accertata o esclusa.

    Per un’impresa, quindi, il momento migliore per interrogarsi sull’adeguatezza del sistema 231 non è quello in cui arriva un decreto di sequestro o un’informazione di garanzia.

    È prima.

    Dal quadro generale alla verifica dell’assetto 231

    Per l’analisi del modello organizzativo, della mappa dei rischi, dei flussi all’OdV e della posizione dell’ente è disponibile la pagina dedicata alla responsabilità 231 e compliance d’impresa. Per le imprese esposte a rischi ambientali, il percorso prosegue con l’approfondimento su Modello 231 e reati ambientali.

    Responsabilità 231, organizzazione e rischio d’impresa

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese e amministratori nell’analisi dei rischi connessi al d.lgs. n. 231/2001, nella verifica dell’assetto organizzativo e nei procedimenti nei quali alla contestazione rivolta alla persona fisica si affianca la possibile responsabilità dell’ente.

    Quando il rischio riguarda attività produttive, autorizzazioni o ambiente, possono essere utili anche le aree dedicate al diritto ambientale per le imprese e alla consulenza ambientale per imprese e progetti.

    Per una valutazione dell’assetto esistente o di una contestazione già ricevuta, sottoponi la documentazione allo Studio →


    Fonti normative e giurisprudenziali

    D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in particolare artt. 5-8, 9, 12-13, 25-septies e 25-undecies; Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 2026, n. 5923; Cass. pen., sez. IV, 4 marzo 2026, n. 8397; Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2026, n. 18643; d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, attuativo della direttiva (UE) 2024/1203. Testi normativi vigenti su Normattiva – d.lgs. 231/2001 e Normattiva – d.lgs. 81/2026.