Categoria: Impresa e compliance

Approfondimenti su responsabilità degli enti, organizzazione aziendale, compliance, governance e gestione dei rischi per imprese e amministratori.

  • Transizione energetica e tutela degli investimenti: il ruolo dell’arbitrato internazionale

    Transizione energetica e tutela degli investimenti: il ruolo dell’arbitrato internazionale

    La transizione energetica comporta una trasformazione profonda del quadro normativo nel quale sono stati realizzati investimenti destinati, per loro natura, a produrre effetti economici per decenni.

    Il progressivo abbandono delle fonti fossili, la revisione delle concessioni, le limitazioni alle attività estrattive, la modifica dei sistemi di incentivazione e l’introduzione di standard ambientali e climatici più rigorosi possono incidere sulla redditività di investimenti compiuti quando il contesto regolatorio era differente.

    Il problema giuridico non consiste, tuttavia, nel contrapporre la tutela dell’investitore alla decarbonizzazione. Occorre piuttosto stabilire come il diritto internazionale distribuisca il rischio del mutamento regolatorio: quale evoluzione della disciplina debba essere ragionevolmente sopportata dall’operatore economico e quando, invece, il comportamento dello Stato possa entrare in tensione con specifiche garanzie accordate all’investimento.

    Il contenzioso sulla transizione energetica costituisce così una parte di un fenomeno più ampio: quello della protezione internazionale dell’investimento nei settori fortemente regolamentati.

    Non esiste un solo “arbitrato internazionale”

    Una prima distinzione è essenziale. L’arbitrato investitore-Stato fondato su un trattato internazionale — generalmente indicato con l’acronimo ISDS, Investor-State Dispute Settlement — non coincide con l’arbitrato derivante da un contratto stipulato tra l’investitore e lo Stato o un soggetto pubblico.

    Nel primo caso la base della pretesa può trovarsi in un Bilateral Investment Treaty (BIT), in un accordo multilaterale quale l’Energy Charter Treaty o in un accordo commerciale contenente un capitolo sugli investimenti. È il trattato a definire quali investimenti e investitori siano protetti, quali obblighi gravino sullo Stato e, ove previsto, a contenere il consenso statale alla soluzione arbitrale della controversia.

    Nel secondo caso occorre invece esaminare il contratto, la concessione o altro rapporto giuridico sottostante: clausola compromissoria, legge applicabile, eventuali clausole di stabilizzazione, disciplina della revisione del rapporto e rimedi previsti.

    Un provvedimento statale può assumere contemporaneamente rilievo sul piano del diritto amministrativo nazionale, del contratto o della concessione e, in presenza dei relativi presupposti, del diritto internazionale degli investimenti. Le tre dimensioni non devono essere confuse.

    Per un’impresa che investe in un settore regolamentato, la protezione dell’investimento non comincia pertanto con l’arbitrato. Nazionalità dell’investitore, struttura societaria, fonte della protezione internazionale, contenuto della concessione, diritto applicabile e documentazione delle interlocuzioni con le autorità pubbliche possono acquistare rilevanza molti anni dopo la decisione di investimento.

    L’Energy Charter Treaty e la sua progressiva crisi europea

    L’Energy Charter Treaty (ECT) del 1994 ha avuto un ruolo centrale nella protezione internazionale degli investimenti energetici. L’art. 26 disciplina la soluzione delle controversie tra investitore e Parte contraente; gli artt. 10 e 13 riguardano, rispettivamente, la promozione e protezione degli investimenti e l’espropriazione.

    Particolarmente discussa è stata inoltre la cosiddetta sunset clause dell’art. 47: il recesso di uno Stato dal Trattato non determina necessariamente l’immediata cessazione di ogni protezione per gli investimenti effettuati anteriormente alla data in cui il recesso produce effetti.

    L’Unione europea ed Euratom hanno notificato il proprio recesso il 27 giugno 2024; esso è divenuto efficace il 28 giugno 2025. La Commissione europea ha ricondotto la scelta anche all’incompatibilità del precedente assetto del Trattato con gli obiettivi climatici dell’Unione. Per il quadro istituzionale aggiornato si veda la pagina della Commissione europea dedicata all’Energy Charter Treaty.

    Nel frattempo, la questione degli arbitrati intra-UE aveva già subito una trasformazione radicale. Con Achmea e, specificamente per l’ECT, con la sentenza Komstroy del 2 settembre 2021, la Corte di giustizia ha affermato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione del ricorso al meccanismo arbitrale dell’art. 26 ECT nelle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro.

    Il quadro è stato ulteriormente consolidato dall’accordo tra gli Stati membri sull’interpretazione e applicazione dell’ECT in ambito intra-UE. Questo riduce sensibilmente lo spazio europeo del Trattato, ma non equivale alla scomparsa del diritto internazionale degli investimenti dal settore energetico. Restano da considerare, a seconda della fattispecie, rapporti con investitori di Stati terzi, altri trattati internazionali, investimenti europei in Paesi extra-UE e controversie fondate su contratti e concessioni.

    Stabilità dell’investimento non significa immutabilità della legge

    Un investimento di lunga durata presuppone inevitabilmente alcune aspettative sulla continuità del quadro nel quale è stato effettuato. Ma un ordinamento giuridico non può essere cristallizzato per tutta la vita economica dell’investimento.

    La tensione emerge soprattutto nell’applicazione del fair and equitable treatment (FET) e della nozione di legitimate expectations.

    In termini generali — e sempre nei limiti del testo dello specifico trattato applicabile — l’esistenza di un investimento non attribuisce all’investitore un diritto assoluto all’immutabilità della disciplina. Diventano invece rilevanti la prevedibilità dell’intervento statale, eventuali assicurazioni specifiche fornite all’investitore, la stabilità normativa espressamente garantita, la proporzionalità e non discriminatorietà della misura e le circostanze nelle quali l’investimento è stato realizzato.

    Questo aspetto assume una particolare importanza nella transizione energetica. Quanto più la progressiva riduzione delle attività fossili è incorporata nel diritto interno, europeo e internazionale e diviene conoscibile dall’operatore economico, tanto più complessa diventa la pretesa di fondare una legitimate expectation sulla permanenza indefinita di un determinato quadro regolatorio. Ciò non significa, all’opposto, che la finalità ambientale renda qualsiasi misura statale immune dal sindacato previsto dal trattato. La questione giuridica resta quella delle modalità concrete dell’intervento pubblico.

    Right to regulate ed espropriazione indiretta

    Una misura ambientale può incidere anche in maniera molto significativa sul valore di un investimento senza che ciò consenta automaticamente di qualificarla come espropriazione. Nella moderna disciplina degli investimenti è diventato quindi centrale il rapporto tra protezione patrimoniale e right to regulate dello Stato.

    Il problema si presenta con particolare evidenza quando la misura non trasferisce formalmente la proprietà allo Stato, ma impedisce o limita in misura sostanziale l’utilizzazione economica dell’investimento: è il terreno tradizionale dell’indirect expropriation.

    L’analisi non può però arrestarsi alla perdita economica. Il contenuto del trattato applicabile, la natura e la finalità della misura, la sua intensità, le aspettative tutelabili dell’investitore e il modo in cui l’intervento è stato adottato possono concorrere alla qualificazione giuridica. La protezione degli investimenti e la capacità dello Stato di perseguire obiettivi ambientali non sono quindi necessariamente incompatibili.

    Il caso Rockhopper contro Italia: perché è ancora attuale

    La vicenda Rockhopper Italia S.p.A., Rockhopper Mediterranean Ltd and Rockhopper Exploration Plc v. Italian Republic, ICSID Case No. ARB/17/14, costituisce uno dei casi più significativi per comprendere questa tensione. La controversia riguardava il progetto petrolifero offshore Ombrina Mare e il divieto di attività estrattive entro dodici miglia dalla costa.

    Il procedimento venne promosso sulla base dell’Energy Charter Treaty anche se l’Italia aveva già deciso di recedere dal Trattato. La controversia mostrava quindi la rilevanza della protezione accordata agli investimenti preesistenti dopo il recesso.

    Nel lodo del 23 agosto 2022 il Tribunale ritenne integrata una violazione dell’art. 13 ECT sotto il profilo dell’espropriazione e riconobbe a Rockhopper un risarcimento molto significativo. Fermarsi a questo dato conduce però oggi a una rappresentazione incompleta.

    L’Italia promosse infatti il procedimento di annullamento previsto dall’art. 52 della Convenzione ICSID. Si tratta di un rimedio diverso dall’appello: il comitato ad hoc non riesamina liberamente il merito del lodo, ma opera entro gli specifici motivi di annullamento contemplati dalla Convenzione.

    Con decisione del 30 maggio 2025 il lodo è stato annullato integralmente. E la vicenda non è terminata. Il 19 settembre 2025 ICSID ha registrato la richiesta di resubmission della controversia; il nuovo tribunale è stato costituito il 9 marzo 2026 ed è composto da Meg Kinnear, presidente, Stephen L. Drymer e Jorge E. Viñuales. Il procedimento risulta tuttora pendente. La cronologia e lo stato processuale aggiornato sono consultabili nella scheda ufficiale ICSID del caso Rockhopper v. Italy.

    Rockhopper non rappresenta dunque semplicemente il precedente di un investitore fossile che abbia ottenuto un risarcimento contro uno Stato. Mostra contemporaneamente la complessità della giurisdizione internazionale, la differenza tra merito e controllo del lodo e la difficoltà di coordinare protezione degli investimenti, diritto dell’Unione e regolazione ambientale.

    Phase-out delle fonti fossili e controversie internazionali

    Il problema non è esclusivamente italiano. Controversie internazionali hanno riguardato anche misure di progressivo abbandono del carbone e altre politiche energetiche. I casi devono tuttavia essere letti con cautela: l’avvio di un arbitrato non equivale all’accertamento di una violazione internazionale e numerosi procedimenti si arrestano per ragioni di giurisdizione, vengono interrotti o si concludono senza una decisione sulla responsabilità dello Stato.

    Questo dato ha una conseguenza pratica importante: identificare una misura statale economicamente pregiudizievole non significa ancora disporre di una pretesa arbitrale azionabile. Nazionalità, titolarità dell’investimento, momento dell’investimento, formulazione del trattato, termini per proporre la domanda e consenso all’arbitrato possono essere determinanti prima ancora che si discuta di FET o di espropriazione.

    Il problema del quantum: quanto vale un investimento destinato al phase-out?

    Quando viene accertata una violazione, resta una questione economicamente decisiva: il quantum.

    Gli investimenti energetici sono frequentemente caratterizzati da elevati costi iniziali e ritorni distribuiti su periodi molto lunghi. Una misura che interrompa anticipatamente l’attività può quindi dare origine a richieste fondate non soltanto sul capitale già investito, ma anche sul valore dei flussi finanziari futuri.

    Il ricorso al Discounted Cash Flow (DCF) e ad altre tecniche valutative apre un problema particolarmente delicato nel settore fossile: quanto può considerarsi sufficientemente certo un profitto futuro se l’attività è inserita in un settore sottoposto a un processo normativamente dichiarato di progressiva decarbonizzazione?

    Previsioni sulla durata dell’attività, prezzi dell’energia, costi della CO₂, necessità di nuove autorizzazioni, evoluzione tecnologica e rischio regolatorio incidono sul valore attribuito all’investimento. La quantificazione del danno finisce quindi per incorporare anche una valutazione della ragionevole durata dell’aspettativa economica. Da questo punto di vista, il dibattito sugli stranded assets è destinato ad assumere crescente importanza nel contenzioso internazionale.

    La transizione energetica amplia il problema degli investimenti internazionali

    Concentrarsi esclusivamente sui combustibili fossili rischia infine di nascondere una trasformazione più ampia. Le controversie in materia di investimenti riguardano anche energie rinnovabili, infrastrutture e materie prime necessarie alla transizione.

    Lo stesso problema può progressivamente interessare infrastrutture energetiche, impianti di recupero e riciclo, produzione di materie prime secondarie e altre attività industriali necessarie all’economia circolare. La transizione ecologica, infatti, non riduce necessariamente il bisogno di investimenti di lungo periodo. In molti settori lo aumenta.

    La questione più attuale non sembra essere, allora, se il diritto internazionale debba “proteggere le energie fossili” dalle politiche climatiche. La domanda è diversa: come costruire una tutela dell’investimento compatibile con la prevedibile evoluzione della regolazione ambientale e, nello stesso tempo, capace di reagire a interventi statali eventualmente arbitrari, discriminatori o contrari alle garanzie concretamente assunte?

    Per l’investitore, ciò rende essenziale la valutazione preventiva della struttura giuridica dell’operazione e del rischio regolatorio. Per lo Stato, una politica ambientale ambiziosa non esclude l’esigenza di considerare gli obblighi internazionali esistenti e di costruire il percorso normativo e amministrativo con adeguata certezza, trasparenza e coerenza.

    Per il diritto degli investimenti, infine, la transizione energetica rappresenta uno dei luoghi nei quali dovrà essere ulteriormente definito il rapporto tra stabilità economica dell’investimento e capacità dell’ordinamento di modificare le proprie scelte regolatorie.

    Investimenti transnazionali nei settori regolamentati

    Gli investimenti nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture richiedono sempre più spesso una valutazione congiunta del quadro autorizzativo nazionale, del rischio regolatorio e degli strumenti internazionali eventualmente applicabili.

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese e operatori nell’analisi delle questioni ambientali, amministrative e regolatorie connesse a investimenti e controversie complesse, anche nel coordinamento con professionisti e counsel esteri quando la vicenda presenta una dimensione transnazionale. Per gli aspetti connessi agli investimenti energetici è possibile consultare anche la pagina Energia, fotovoltaico ed efficientamento, nonché le aree dedicate al diritto ambientale e all’assistenza legale alle imprese.

  • Contestazione disciplinare generica o tardiva: quando il licenziamento diventa un rischio per l’impresa

    Contestazione disciplinare generica o tardiva: quando il licenziamento diventa un rischio per l’impresa

    Quando un’impresa ritiene che la condotta di un dipendente possa giustificare il licenziamento, la decisione sulla sanzione arriva alla fine di un percorso che inizia molto prima.

    Uno degli errori più difficili da recuperare nasce proprio all’inizio: una contestazione disciplinare formulata male.

    L’addebito può essere fondato e la condotta anche grave. Questo, tuttavia, non rende irrilevanti le modalità con cui il fatto viene contestato al lavoratore. L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori costruisce il procedimento disciplinare intorno alla possibilità di conoscere l’accusa e difendersi prima dell’applicazione della sanzione.

    La giurisprudenza del 2026 offre indicazioni particolarmente utili per le imprese perché distingue situazioni spesso confuse tra loro: contestazione poco specifica, contestazione tardiva e contestazione del tutto assente non sono la stessa cosa e possono produrre conseguenze differenti sul licenziamento.

    La contestazione deve descrivere il fatto che il lavoratore deve poter contestare

    La funzione della contestazione non è anticipare una sentenza né costruire un atto processuale. Deve però mettere il dipendente nella condizione di comprendere quale comportamento gli venga concretamente attribuito.

    Questo richiede un grado di precisione adeguato alla vicenda: condotta, collocazione temporale e circostanze rilevanti devono risultare sufficientemente riconoscibili perché il lavoratore possa fornire le proprie giustificazioni.

    La Cassazione, con ordinanza n. 14150 del 14 maggio 2026, ha affrontato proprio una contestazione ritenuta generica perché imputava al dipendente la sottrazione di un bene appartenente alla farmacia di una struttura ospedaliera senza descrivere in maniera sufficientemente puntuale le modalità del fatto.

    Il principio assume particolare rilievo per il datore di lavoro: la genericità della contestazione costituisce un vizio del procedimento disciplinare, ma non coincide automaticamente con la totale mancanza della contestazione. La distinzione incide anche sul regime delle tutele applicabili al licenziamento illegittimo.

    Per il quadro operativo generale del procedimento si può consultare anche la pagina dedicata al procedimento disciplinare per il datore di lavoro.

    Una contestazione può essere sintetica senza essere generica

    Specificità non significa necessariamente lunghezza. Una lettera molto estesa può rimanere ambigua; poche righe possono invece individuare perfettamente il fatto.

    Occorre domandarsi se, leggendo la contestazione, il dipendente possa comprendere quale episodio debba spiegare e quali condotte gli siano attribuite.

    Anche il rinvio ad altri documenti non è necessariamente illegittimo. Cass. n. 8744 dell’8 aprile 2026 ha ribadito l’ammissibilità della contestazione per relationem, purché il lavoratore conosca gli atti richiamati e il rinvio non determini una concreta compromissione del diritto di difesa.

    Per l’impresa la conseguenza operativa è chiara: non serve trasformare la lettera in una ricostruzione processuale, ma neppure affidarsi a formule come “comportamento contrario agli obblighi aziendali” se il fatto storico rimane indeterminato.

    Bisogna indicare anche la norma del CCNL violata?

    Non sempre. Oggetto essenziale della contestazione è il fatto materiale, non necessariamente la sua definitiva qualificazione giuridica.

    La giurisprudenza del 2026 lo ha confermato anche con riferimento alla recidiva: ciò che conta è che i precedenti disciplinari rilevanti siano richiamati in maniera sufficientemente precisa quando vengono utilizzati per valutare la nuova condotta.

    La robustezza della contestazione non dipende quindi dalla quantità di articoli di legge o disposizioni contrattuali citati, ma dalla capacità di individuare correttamente i fatti sui quali potrà fondarsi l’eventuale sanzione.

    L’impresa non dovrebbe contestare prima di sapere che cosa è realmente accaduto

    La necessità di procedere tempestivamente non significa che il datore debba contestare un fatto ancora incerto.

    Quando l’episodio richiede accertamenti interni — acquisizione di documenti, analisi di log, audizione di persone coinvolte, verifica di operazioni aziendali — può essere necessario un intervallo ragionevole prima della contestazione.

    La tempestività viene infatti valutata tenendo conto anche del momento nel quale il datore abbia acquisito una conoscenza sufficientemente completa del fatto e della complessità degli accertamenti necessari. Ma questo margine non è indefinito. Una volta che gli elementi essenziali sono conosciuti, un ritardo ingiustificato può compromettere il procedimento.

    Quando la contestazione è tardiva

    Con ordinanza n. 5481 dell’11 marzo 2026, la Cassazione ha esaminato un caso nel quale la contestazione era stata formulata circa due mesi dopo la piena conoscenza dei fatti da parte del datore.

    La condotta era stata ritenuta intenzionale e sufficientemente grave da ledere il rapporto fiduciario. Ciò non ha neutralizzato il problema della tardività.

    Il caso è istruttivo perché mostra come possano convivere due valutazioni diverse: il fatto può essere grave e, contemporaneamente, il licenziamento può risultare illegittimo per il modo in cui è stato gestito il procedimento disciplinare.

    Per l’impresa, quindi, è importante poter ricostruire non soltanto quando il fatto sia avvenuto, ma anche quando ne sia stata acquisita una conoscenza sufficientemente completa e quali verifiche abbiano giustificato l’eventuale intervallo prima della contestazione.

    Le giustificazioni del lavoratore non correggono una contestazione incomprensibile

    Un altro errore consiste nel ritenere che una contestazione inizialmente generica possa essere sanata dal successivo scambio con il dipendente.

    Cass. n. 11266 del 27 aprile 2026 ha affrontato anche questo profilo, precisando che giustificazioni generiche rese in presenza di una contestazione a sua volta generica non consentono di considerare pienamente esercitato il diritto di difesa.

    La correttezza dell’addebito deve quindi essere valutata prima dell’invio. Affidare al lavoratore il compito di intuire che cosa l’azienda intendesse contestargli espone il procedimento a un rischio difficilmente eliminabile nelle fasi successive.

    Contestazione generica e contestazione inesistente non producono necessariamente le stesse conseguenze

    È uno dei punti sui quali la giurisprudenza recente merita maggiore attenzione.

    Con l’ordinanza n. 14150/2026, la Cassazione ha distinto la contestazione esistente ma priva della necessaria specificità dalla radicale omissione dell’addebito. Nel primo caso viene in rilievo la violazione delle garanzie procedimentali; l’assenza assoluta della contestazione assume invece una consistenza diversa.

    La distinzione è stata ulteriormente evidenziata dalla giurisprudenza del 2026 relativa ai licenziamenti intimati senza una preventiva contestazione del fatto posto a fondamento del recesso.

    Cass. n. 14060 del 13 maggio 2026, ad esempio, ha esaminato il caso di un datore che aveva applicato più sanzioni conservative e, contestualmente, licenziato il dipendente sulla base del superamento della soglia complessiva prevista dal contratto collettivo, senza avere preventivamente contestato anche questo autonomo presupposto del licenziamento. La Corte ha ricondotto il radicale difetto di contestazione all’inesistenza del procedimento disciplinare.

    Il tema delle conseguenze richiede comunque di verificare il regime applicabile al singolo rapporto, compresi data di assunzione e requisiti dimensionali del datore. Non è quindi prudente associare a ogni vizio procedurale una conseguenza standard.

    Prima della contestazione bisogna già pensare all’eventuale licenziamento

    Questo non significa decidere anticipatamente la sanzione. Significa verificare se la contestazione che si sta predisponendo sia in grado di sostenere, qualora le giustificazioni non modifichino il quadro, anche la sanzione più grave che l’impresa potrebbe successivamente ritenere proporzionata.

    Il problema emerge soprattutto quando vengono contestati più episodi, precedenti disciplinari, recidiva o una pluralità di condotte che acquistano un significato diverso se considerate unitariamente.

    Se il licenziamento viene fondato su un fatto o su un elemento sostanzialmente diverso da quello rispetto al quale il lavoratore ha potuto difendersi, il rischio non riguarda più soltanto la proporzionalità della sanzione: riguarda la stessa correttezza del procedimento.

    Il CCNL va controllato prima, non dopo la contestazione

    L’art. 7 dello Statuto costituisce la cornice legale, ma il procedimento concreto può essere integrato dalla contrattazione collettiva.

    Il CCNL applicato dall’impresa può disciplinare termini, tipologie di sanzioni, recidiva, procedura e fattispecie disciplinari. Prima di inviare la lettera è quindi opportuno confrontare fatto, codice disciplinare, CCNL e disciplina legale.

    Il controllo è particolarmente importante quando l’impresa ritenga che la condotta possa giustificare il licenziamento: la qualificazione adottata dal contratto collettivo può incidere sulla valutazione della proporzionalità e sulle conseguenze di un eventuale contenzioso.

    La procedura disciplinare dovrebbe iniziare da una cronologia

    Quando il caso presenta una certa complessità, prima ancora di scrivere la contestazione è utile ricostruire una sequenza essenziale: quando è avvenuto il fatto; quando l’azienda ne ha avuto notizia; quali accertamenti sono stati necessari; quando sono stati acquisiti gli elementi decisivi; quali documenti provano l’addebito; quali precedenti disciplinari siano eventualmente rilevanti.

    Questa cronologia consente di affrontare contemporaneamente due dei problemi che più frequentemente emergono in giudizio: specificità e tempestività. Permette inoltre di distinguere ciò che l’impresa sa da ciò che, al momento, semplicemente sospetta.

    Contestazione disciplinare e decisione sul licenziamento

    Un procedimento disciplinare ben costruito non garantisce che il licenziamento sia legittimo: rimangono da valutare la prova del fatto, la sua gravità, la proporzionalità della sanzione, il CCNL applicabile e le circostanze del rapporto.

    Evita però che una decisione potenzialmente fondata venga compromessa da un errore commesso prima ancora di ascoltare il lavoratore.

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese e datori di lavoro nella valutazione preventiva delle contestazioni disciplinari e dei licenziamenti, anche attraverso l’esame della documentazione aziendale, del CCNL applicabile e della sequenza temporale degli accertamenti. Ulteriori attività sono descritte nell’area dedicata al diritto del lavoro per imprese e datori di lavoro.

    Quando la contestazione non è stata ancora inviata, il momento utile per verificare specificità, tempestività e coerenza dell’addebito è prima che il procedimento produca effetti difficilmente reversibili.

  • Controllo sugli scarichi industriali: cosa deve verificare l’impresa dopo il sopralluogo

    Controllo sugli scarichi industriali: cosa deve verificare l’impresa dopo il sopralluogo

    Un controllo ambientale sugli scarichi non si esaurisce nel risultato di un campionamento. Per l’impresa, il problema nasce spesso dall’incrocio tra ciò che gli ispettori trovano materialmente nello stabilimento, ciò che risulta dall’autorizzazione e il modo in cui il ciclo produttivo è stato effettivamente gestito.

    Una valvola di bypass, un punto di scarico non rappresentato negli elaborati, un’autorizzazione scaduta, prescrizioni non rispettate o analisi che evidenziano superamenti possono produrre conseguenze molto diverse. Per questo, dopo il controllo, la prima esigenza non è formulare una difesa astratta: è ricostruire con precisione il fatto tecnico e il titolo amministrativo.

    Il primo controllo riguarda il titolo: quale scarico era realmente autorizzato?

    L’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 pone il principio per cui tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Per molte piccole e medie imprese e per gli impianti non soggetti ad AIA, l’autorizzazione allo scarico confluisce nell’Autorizzazione Unica Ambientale disciplinata dal d.P.R. n. 59/2013.

    La verifica non può però fermarsi all’esistenza materiale di un provvedimento. Occorre confrontare autorizzazione, planimetrie, punti di scarico, origine dei reflui, prescrizioni, limiti applicabili, eventuali modifiche dell’impianto e situazione effettivamente riscontrata durante il sopralluogo.

    Una AUA formalmente esistente non risolve quindi ogni questione se lo scarico concretamente esercitato non coincide con quello autorizzato o se sono intervenute modifiche rilevanti.

    Scarico senza autorizzazione e AUA mancante

    Per gli scarichi di acque reflue industriali, l’art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 sanziona penalmente l’apertura o l’effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione, nonché la prosecuzione o il mantenimento dello scarico dopo la sospensione o la revoca del titolo.

    La Cassazione penale, con sentenza n. 41677 del 30 dicembre 2025, ha chiarito che anche lo scarico di acque reflue industriali effettuato in mancanza della prescritta AUA integra il reato previsto dall’art. 137, comma 1. L’AUA, infatti, opera come strumento di semplificazione che incorpora i titoli ambientali settoriali e la sua mancanza non lascia priva di sanzione la condotta.

    Per l’inquadramento specifico della fattispecie autorizzativa si rinvia alla pagina dello Studio dedicata allo scarico industriale senza autorizzazione e all’art. 137.

    Che cosa succede se l’autorizzazione è scaduta?

    La scadenza del titolo richiede una verifica particolarmente attenta della sequenza procedimentale: data di scadenza, istanza di rinnovo, termini applicabili, atti dell’amministrazione, eventuali prescrizioni impartite e condizioni nelle quali l’attività è proseguita.

    La sentenza della Cassazione penale n. 22017 del 15 giugno 2026 offre un esempio significativo. La Corte ha ritenuto configurabile lo scarico senza autorizzazione quando lo sversamento era proseguito dopo la scadenza del titolo, in presenza di un preavviso di diniego del rinnovo fondato su ragioni ostative e di prescrizioni dell’organo di vigilanza. La decisione sottolinea inoltre che, in materia ambientale, non può essere invocato in termini generali il modello del silenzio-assenso.

    La presenza di una domanda di rinnovo non consente dunque di concludere automaticamente che ogni prosecuzione dello scarico sia legittima. Occorre leggere il procedimento concreto e la disciplina applicabile.

    Il verbale di sopralluogo va letto insieme all’impianto

    Dopo un controllo, il verbale dovrebbe essere confrontato immediatamente con la configurazione tecnica dello stabilimento. Punti di prelievo, reti di raccolta, vasche, sistemi di trattamento, collegamenti, valvole, bypass e recapito finale non sono dettagli secondari: possono determinare la qualificazione giuridica della condotta contestata.

    La difesa legale non sostituisce quindi il tecnico ambientale. Le due letture devono procedere insieme: il tecnico ricostruisce il funzionamento dell’impianto e l’origine dei reflui; il difensore verifica come quei dati si rapportino al titolo, alle prescrizioni e alla fattispecie contestata.

    Campionamento e superamento dei limiti: il dato analitico non va isolato

    Quando il controllo riguarda il superamento dei valori limite, occorre esaminare la matrice interessata, il punto e le modalità del campionamento, le sostanze rilevate, i limiti applicabili e l’eventuale presenza di prescrizioni più restrittive.

    L’art. 137 distingue diverse fattispecie e attribuisce particolare rilievo agli scarichi contenenti determinate sostanze pericolose. Non ogni irregolarità dello scarico produce quindi la stessa conseguenza, né ogni superamento può essere trattato senza considerare la sostanza, il recapito e il regime autorizzativo concreto.

    Nella sentenza n. 22017/2026 la Cassazione ha inoltre ritenuto rilevanti, nella fase cautelare, criticità gestionali dell’impianto — tra cui la presenza di valvole di bypass — anche nella valutazione induttiva del quadro relativo ai limiti dello scarico. È un ulteriore motivo per non separare il dato di laboratorio dalla configurazione e dalla gestione effettiva dell’impianto.

    Scarico industriale o refluo assimilato al domestico?

    Anche la qualificazione del refluo può diventare oggetto della contestazione. La provenienza da un’attività produttiva non consente però di affidarsi a formule generiche: occorre verificare la disciplina statale e regionale applicabile e gli eventuali presupposti di assimilazione.

    Cass. pen., sez. III, n. 19255 del 27 maggio 2026, in una vicenda relativa a lavanderia e stireria, ha ribadito la natura industriale dei relativi reflui salvo che ricorrano i requisiti previsti per l’assimilazione ai domestici, precisando che la prova dei presupposti della disciplina derogatoria grava su chi intende avvalersene.

    Quando il controllo può arrivare al sequestro

    Una contestazione sugli scarichi può assumere immediatamente una dimensione operativa se viene disposto un sequestro preventivo di beni o parti dello stabilimento. In quel momento il problema non riguarda soltanto la futura responsabilità penale, ma anche la continuità produttiva.

    Occorre distinguere la posizione della società da quella del legale rappresentante, individuare con precisione i beni colpiti e verificare presupposti, motivazione e interesse all’impugnazione. La stessa Cass. n. 22017/2026 ha ricordato che il legale rappresentante che agisca in proprio non è automaticamente legittimato a chiedere il riesame del sequestro di beni societari: deve allegare un interesse concreto, attuale e diretto.

    Che cosa dovrebbe raccogliere l’impresa subito dopo il controllo

    La ricostruzione iniziale dovrebbe comprendere almeno il titolo ambientale vigente e quelli precedenti, le istanze di rinnovo o modifica, il verbale del sopralluogo, eventuali prescrizioni o diffide, planimetrie e schema delle reti, analisi e autocontrolli, registri di manutenzione, documentazione dell’impianto di trattamento e una cronologia delle modifiche produttive o impiantistiche.

    È utile conservare anche la situazione materiale esistente al momento del controllo. Interventi tecnici necessari per mettere in sicurezza o regolarizzare l’impianto possono essere indispensabili, ma devono essere documentati: a distanza di mesi può diventare difficile ricostruire quale fosse esattamente la configurazione contestata.

    Regolarizzare l’impianto non cancella automaticamente ciò che è già accaduto

    Dopo il sopralluogo, l’impresa può dover intervenire rapidamente sull’impianto o sul procedimento autorizzativo. La regolarizzazione è spesso essenziale per la prosecuzione dell’attività, ma il rilascio successivo di un titolo o l’adeguamento tecnico non equivale, di per sé, a cancellare una condotta precedente eventualmente già perfezionata.

    Per questo la strategia dovrebbe mantenere distinti due piani: ripristinare o assicurare la conformità per il futuro e valutare giuridicamente la contestazione relativa al passato. Confonderli può portare a trattare come ammissione ciò che è soltanto un intervento prudenziale oppure, al contrario, a rinviare adeguamenti necessari per timore delle conseguenze processuali.

    Dopo un controllo sugli scarichi, diritto e tecnica devono partire dagli stessi fatti

    La questione centrale raramente può essere risolta chiedendosi soltanto se “le analisi siano fuori limite” o se “l’AUA esista”. È necessario ricostruire il rapporto tra processo produttivo, origine dei reflui, impianto di trattamento, punto di scarico, autorizzazione, prescrizioni e accertamento eseguito.

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste le imprese nelle questioni relative a scarichi, autorizzazioni e contenzioso ambientale, coordinando l’analisi degli atti amministrativi e della contestazione con la documentazione tecnica dello stabilimento. Nei casi che coinvolgono più matrici ambientali, la verifica può estendersi anche alla coerenza complessiva del quadro autorizzativo e organizzativo dell’impresa.

    Dopo un controllo, verbale, autorizzazione, planimetrie, analisi e documentazione dell’impianto consentono di individuare il perimetro iniziale della questione prima di scegliere se intervenire sul procedimento amministrativo, sulla conformità tecnica o sulla difesa rispetto alla contestazione.

  • Greenwashing: dal 27 settembre 2026 cambiano le regole sui claim ambientali. Cosa devono controllare le imprese

    Greenwashing: dal 27 settembre 2026 cambiano le regole sui claim ambientali. Cosa devono controllare le imprese

    Dal 27 settembre 2026 cambia concretamente il modo in cui un’impresa può presentare come green, sostenibile, ecologico o climaticamente virtuoso un prodotto o un servizio.

    Non significa che da quella data diventi improvvisamente illecito parlare di sostenibilità. Significa qualcosa di più preciso: entrano in applicazione le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che ha recepito la direttiva (UE) 2024/825 e modificato il Codice del consumo, rendendo molto più analitico il controllo sulle asserzioni ambientali utilizzate nelle comunicazioni commerciali.

    Il decreto è formalmente in vigore dal 24 marzo 2026, ma il legislatore ha differito al 27 settembre 2026 l’applicazione delle nuove disposizioni. Per le imprese, quindi, il problema non è più soltanto evitare un’affermazione ambientalmente falsa. Occorre controllare come viene costruito il messaggio, a che cosa si riferisce, quali prove lo sostengono e, in alcuni casi, chi abbia verificato quelle prove.

    Non basta che un claim ambientale sia genericamente vero

    È probabilmente il cambiamento più importante. La direttiva europea prende espressamente in considerazione formule come environmentally friendly, eco-friendly, green, ecological e altre espressioni capaci di generare nel consumatore l’impressione di un’eccellenza ambientale.

    Un claim di questo genere non diventa lecito semplicemente perché l’impresa può indicare qualche elemento positivo del prodotto. Il problema è la corrispondenza tra l’ampiezza del messaggio e ciò che può essere realmente dimostrato.

    Un’affermazione riferita all’intero prodotto non può essere giustificata, ad esempio, soltanto dalla migliore prestazione ambientale di una componente marginale. La disciplina europea fornisce anche un’indicazione particolarmente utile: una formula generica può perdere tale carattere quando la specificazione dell’asserzione ambientale viene fornita in maniera chiara e visibile sullo stesso mezzo di comunicazione.

    È un passaggio dal linguaggio della suggestione a quello della dimostrabilità.

    “Green”, “eco” e “sostenibile”: sono parole vietate?

    No. Sarebbe inesatto leggere la riforma come un elenco di parole proibite. Il punto non è il vocabolo in sé, ma l’asserzione ambientale generica che esso esprime e la possibilità di sostenerla secondo le condizioni previste dalla nuova disciplina.

    Una comunicazione commerciale dovrà quindi essere esaminata nel suo complesso. Contano le parole, ma possono contare anche simboli, immagini, colori, etichette e il contesto nel quale il messaggio viene presentato.

    Per questo l’adeguamento non dovrebbe essere limitato alle schede tecniche. Packaging, sito internet, e-commerce, cataloghi, campagne pubblicitarie e materiali commerciali possono tutti contenere claim da verificare.

    Il problema delle etichette di sostenibilità

    Un secondo intervento rilevante riguarda i marchi e le etichette che suggeriscono una particolare qualità ambientale o sociale. Dal 27 settembre non sarà sufficiente creare internamente un simbolo dall’aspetto “certificativo” e utilizzarlo per distinguere un prodotto.

    La nuova disciplina considera in ogni caso scorretta l’esibizione di un marchio di sostenibilità che non sia basato su un sistema di certificazione o istituito da un’autorità pubblica. La questione è particolarmente delicata perché negli anni molte imprese hanno costruito propri bollini, loghi o classificazioni interne.

    “Carbon neutral” e compensazione delle emissioni

    Uno dei divieti destinati ad avere maggiore impatto riguarda la comunicazione climatica. La nuova disciplina colpisce le affermazioni secondo cui un prodotto avrebbe, in termini di emissioni di gas a effetto serra, un impatto neutro, ridotto o positivo quando tale risultato venga fondato sulla compensazione delle emissioni.

    Ridurre le emissioni generate dal prodotto e compensarle acquistando crediti o finanziando iniziative esterne non descrivono la stessa realtà. La compensazione può continuare a rientrare nella strategia climatica di un’impresa; ciò che cambia è la possibilità di utilizzarla per attribuire al prodotto caratteristiche ambientali che il prodotto, considerato nella propria catena del valore, non possiede.

    Gli obiettivi ambientali futuri devono avere un piano dietro

    La disciplina interviene anche sulle promesse ambientali future: “zero emissioni entro il 2030”, “100% sostenibili entro il 2035”, “net zero entro il…”. Un obiettivo futuro non è illecito perché riguarda qualcosa che non è ancora stato raggiunto. Ma non può ridursi a una promessa reputazionale.

    Le asserzioni relative a prestazioni ambientali future devono essere sostenute da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e scadenze. La disciplina richiede inoltre una verifica periodica da parte di un soggetto terzo indipendente secondo le condizioni previste dalla normativa.

    Non si può estendere all’intero prodotto ciò che riguarda una sola parte

    Un prodotto utilizza un imballaggio riciclato. Da questo dato si può affermare che il prodotto è sostenibile? Non necessariamente.

    La comunicazione deve rendere riconoscibile l’ambito effettivo della caratteristica ambientale: prodotto, componente, confezione, fase produttiva o attività dell’impresa. Lo stesso problema può presentarsi a livello aziendale: il fatto che una singola linea produttiva utilizzi energia rinnovabile non consente automaticamente di presentare l’intera attività dell’impresa come alimentata da fonti rinnovabili.

    Un requisito imposto dalla legge non è un vantaggio “green” dell’impresa

    Un’impresa non può presentare come propria caratteristica distintiva una prestazione che deriva semplicemente da un obbligo imposto dalla legge a tutti i prodotti appartenenti a quella categoria. Se il requisito è obbligatorio, comunicarlo come particolare merito ambientale del proprio prodotto può alterare la percezione del consumatore rispetto ai concorrenti.

    Non è la “Green Claims Directive”

    Sul punto è utile una precisazione. Il d.lgs. n. 30/2026 recepisce la direttiva (UE) 2024/825, Empowering Consumers for the Green Transition. È questa la disciplina che diventa applicabile in Italia dal 27 settembre 2026.

    Non va confusa con la diversa iniziativa europea comunemente indicata come Green Claims Directive, relativa alla proposta sulla giustificazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite. Per un’impresa la distinzione non è accademica: evita di attribuire alla normativa oggi applicabile obblighi o procedure appartenenti a un diverso percorso legislativo europeo.

    Cosa rischia l’impresa

    Le nuove fattispecie vengono inserite nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette del Codice del consumo. L’autorità competente è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    Il sistema sanzionatorio dell’art. 27 del Codice del consumo può condurre, nei casi previsti, a sanzioni amministrative pecuniarie molto significative, fino a 10 milioni di euro; per determinate infrazioni diffuse a livello unionale trova inoltre applicazione il particolare sistema sanzionatorio previsto dalla disciplina europea.

    Ma limitare il rischio alla sanzione pecuniaria sarebbe riduttivo. Un procedimento per greenwashing può imporre la modifica o cessazione di una campagna, coinvolgere packaging già immesso sul mercato, incidere sull’e-commerce e produrre un danno reputazionale proprio sul terreno — la sostenibilità — sul quale l’impresa aveva cercato di costruire valore.

    Il controllo dovrebbe partire dal sito web, non dal manuale ESG

    Per capire se un’impresa sia pronta al 27 settembre, partirei da una verifica molto concreta: aprire il sito aziendale, leggere homepage, pagine prodotto e sezione sostenibilità, guardare le etichette e il packaging, controllare le campagne attive e le presentazioni commerciali.

    Per ciascun claim occorre chiedersi: che cosa stiamo esattamente affermando? A quale prodotto, componente o attività si riferisce? Quale documentazione consentirebbe di dimostrarlo davanti all’Autorità? Se la risposta all’ultima domanda richiede di ricostruire a posteriori il significato del claim, la comunicazione merita probabilmente di essere riesaminata.

    Marketing, sostenibilità e ufficio legale non possono più lavorare separatamente

    Il dato ambientale può nascere dall’ufficio tecnico. La certificazione può essere gestita dal responsabile qualità. Il piano climatico può appartenere alla funzione ESG. Il claim viene però trasformato in comunicazione dal marketing. Ed è proprio quella trasformazione che può generare il rischio giuridico.

    Una procedura ragionevole dovrebbe quindi consentire di ricostruire, prima della pubblicazione, la fonte del dato, il perimetro dell’affermazione, la documentazione probatoria e il soggetto che ne ha autorizzato l’utilizzo.

    Dal 27 settembre il greenwashing diventa soprattutto un problema di prova

    La nuova disciplina non vieta alle imprese di raccontare le proprie prestazioni ambientali. Al contrario, un mercato nel quale le informazioni diventano più affidabili può valorizzare maggiormente chi abbia realmente investito nella riduzione degli impatti, nella circolarità e nella durabilità dei prodotti.

    Cambia però il rapporto tra comunicazione e prova. La domanda non sarà più soltanto: questa affermazione è vera? Occorrerà chiedersi anche: è sufficientemente precisa? riguarda davvero tutto ciò che il consumatore pensa riguardi? è dimostrabile? la certificazione utilizzata è ammissibile? la promessa futura è sostenuta da un piano verificabile?

    Per molte imprese il 27 settembre non dovrebbe quindi essere considerato semplicemente come l’entrata in applicazione di nuovi divieti. È il momento nel quale la comunicazione ambientale entra definitivamente nell’area della compliance d’impresa.

    Per approfondire, si vedano anche l’area dello Studio dedicata al diritto ambientale per imprese, autorizzazioni e contenzioso e la pagina sull’assistenza legale per imprese e imprenditori.

    Verifica dei claim ambientali e della comunicazione d’impresa

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese e professionisti nella valutazione giuridica della comunicazione ambientale e degli obblighi connessi alla normativa sulla sostenibilità.

    In vista dell’applicazione del d.lgs. n. 30/2026, la verifica può riguardare claim presenti su siti web, packaging, e-commerce e campagne commerciali, etichette di sostenibilità, comunicazioni sulla neutralità climatica e obiettivi ambientali futuri, con particolare attenzione alla coerenza tra il messaggio utilizzato e la documentazione che l’impresa è effettivamente in grado di produrre.

  • Superbonus e bonus edilizi: chi risponde per lavori incompleti, perdita del bonus e recuperi fiscali?

    Superbonus e bonus edilizi: chi risponde per lavori incompleti, perdita del bonus e recuperi fiscali?

    Il Superbonus, il bonus facciate, il Sismabonus e gli altri incentivi edilizi hanno generato operazioni nelle quali appalto, progettazione, asseverazioni, sconto in fattura, cessione dei crediti e adempimenti fiscali si sono sovrapposti. Quando qualcosa si interrompe — lavori mai iniziati o incompleti, credito non monetizzato, contestazione tecnica, recupero dell’Agenzia delle Entrate — individuare il soggetto che risponde richiede una ricostruzione molto più precisa di quella necessaria in un normale contenzioso di appalto.

    Il problema può riguardare contemporaneamente committenti, condomìni, imprese esecutrici, general contractor, professionisti tecnici e soggetti coinvolti nella gestione fiscale del beneficio. E può aprire piani distinti: civile, tributario e, nei casi patologici, penale.

    Per questo il punto di partenza non è chiedersi genericamente “chi ha sbagliato?”, ma ricostruire quale obbligazione non sia stata rispettata, chi l’avesse assunta, quale danno ne sia realmente derivato e come possa essere provato.

    Per una visione complessiva dei servizi dello Studio su queste controversie è disponibile anche la pagina dedicata al contenzioso bonus edilizi e Superbonus per imprese, general contractor e committenti.

    Lavori non iniziati, sospesi o incompleti: il primo fronte è il contratto

    Una parte significativa del contenzioso riguarda imprese o general contractor che avevano assunto l’obbligo di iniziare o completare le opere entro termini collegati alla possibilità di utilizzare il beneficio fiscale e non li hanno rispettati.

    Il fatto che l’operazione fosse costruita attorno a un bonus non sostituisce le regole generali dell’appalto. Occorre esaminare il contratto: oggetto delle opere, cronoprogramma, termini di inizio e ultimazione, eventuale natura essenziale del termine, condizioni sospensive, disciplina dello sconto in fattura, penali, obblighi del committente e clausole relative a sopravvenienze normative o indisponibilità della cessione del credito.

    Non è la stessa cosa promettere l’esecuzione dei lavori entro una data oppure subordinare l’intera operazione alla possibilità di monetizzare il credito. E non è la stessa cosa assumere contrattualmente il rischio del mancato reperimento di un cessionario oppure limitarsi a indicare lo sconto in fattura come modalità di pagamento.

    Nel giudizio conta quindi ciò che le parti hanno realmente pattuito, non la rappresentazione semplificata dell’operazione maturata durante la fase commerciale.

    Perdere il bonus può essere un danno, ma deve essere provato

    Uno dei temi più delicati riguarda il committente che, a causa del ritardo o dell’interruzione dei lavori, non riesce più a beneficiare dell’aliquota originariamente prevista o deve completare l’intervento a condizioni economiche peggiori.

    L’inadempimento dell’impresa non produce automaticamente un diritto al risarcimento pari all’intero beneficio fiscale perduto.

    Devono essere dimostrati il danno, il nesso causale con l’inadempimento e la concreta possibilità che, in assenza di quel comportamento, il beneficio sarebbe stato effettivamente conseguito.

    Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2536 del 26 marzo 2025, ha respinto una domanda risarcitoria collegata alla perdita del bonus facciate proprio perché il committente non aveva adeguatamente allegato e provato la possibilità di beneficiare concretamente dell’agevolazione e il relativo danno-conseguenza.

    La quantificazione deve quindi essere costruita con attenzione. A seconda del caso possono assumere rilievo la differenza tra il costo contrattuale e quello necessario per completare oggi i lavori, la riduzione dell’aliquota, gli acconti versati, le spese tecniche divenute inutili, i costi di un nuovo appaltatore e, quando ne ricorrano effettivamente i presupposti, la perdita del vantaggio fiscale.

    Anche il committente può incidere sulla perdita dell’agevolazione

    La prospettiva opposta è altrettanto importante. Impresa e general contractor non rispondono automaticamente ogni volta che il bonus non viene ottenuto.

    Il contratto può porre a carico del committente obblighi preliminari e di cooperazione: disponibilità dell’immobile, consegna di documenti, autorizzazioni, delibere condominiali, regolarità richiesta per l’intervento, accesso al cantiere, pagamenti e collaborazione con progettisti e tecnici.

    Se la causa giuridicamente rilevante della perdita dell’agevolazione è riconducibile al committente o a un professionista diverso dall’appaltatore, la richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa può risultare infondata o essere ridimensionata.

    Il fatto finale — “il bonus è stato perso” — non identifica quindi, da solo, il responsabile.

    Blocco della cessione e sconto in fattura: chi aveva assunto il rischio?

    Molti cantieri si sono fermati quando il mercato della cessione dei crediti ha iniziato a contrarsi e, successivamente, il legislatore ha fortemente limitato le nuove opzioni di cessione e sconto.

    Dal punto di vista civilistico, però, la sopravvenienza normativa o finanziaria non costituisce una formula capace di cancellare ogni obbligazione.

    Occorre verificare la data del contratto, la disciplina allora vigente, le clausole pattuite, il rischio assunto dalle parti, le comunicazioni successive e l’eventuale modifica consensuale dell’operazione.

    La documentazione scambiata durante il rapporto — PEC, verbali condominiali, addendum, proposte di rimodulazione, comunicazioni del general contractor — può diventare decisiva per stabilire se il mancato reperimento del cessionario costituisse un rischio dell’esecutore, del committente o una sopravvenienza idonea a incidere sul contratto.

    Diffida, risoluzione, sospensione dei pagamenti e sostituzione dell’impresa

    Quando il cantiere è fermo, la decisione di interrompere il rapporto deve essere coordinata con la disciplina contrattuale.

    A seconda dei casi possono venire in rilievo la richiesta di adempimento, la diffida ad adempiere, il termine essenziale, la risoluzione per grave inadempimento, le penali e il risarcimento del danno.

    Anche il rifiuto di effettuare ulteriori pagamenti deve essere valutato alla luce dell’art. 1460 c.c. e del principio di buona fede.

    Soprattutto, prima di sostituire l’impresa può essere necessario cristallizzare lo stato del cantiere: opere eseguite, difetti, materiali presenti, SAL, lavorazioni mancanti e costi di completamento. Una nuova impresa che intervenga senza una preventiva ricostruzione tecnica può rendere molto più difficile la prova nella successiva causa.

    Lavori eseguiti male: il beneficio fiscale non cancella le garanzie dell’appalto

    Una quota crescente delle controversie riguarda opere realizzate ma viziate: cappotti, facciate, impermeabilizzazioni, impianti, serramenti e interventi strutturali.

    Il fatto che l’intervento sia stato agevolato non sostituisce le garanzie previste dal codice civile. A seconda della natura e gravità dei difetti possono entrare in gioco gli artt. 1667 e 1669 c.c., con termini e presupposti differenti che devono essere valutati tempestivamente.

    La contestazione tecnica dovrebbe distinguere tra semplice difformità, vizio dell’opera, difetto grave e problema derivante invece da progettazione, direzione lavori o preesistenze dell’edificio.

    General contractor, impresa esecutrice e subappaltatore non coincidono

    Molte operazioni sono state organizzate attraverso un general contractor che ha assunto il rapporto con il committente e poi affidato parti dell’intervento ad altre imprese e professionisti.

    Nel contenzioso deve essere ricostruita la catena dei contratti.

    Il fatto materiale può essere stato eseguito da un subappaltatore, ma la responsabilità contrattuale verso il committente dipende dal rapporto effettivamente esistente. Allo stesso modo, l’impresa chiamata in giudizio deve verificare se la contestazione riguardi un’obbligazione da essa assunta oppure un’attività attribuita a un diverso soggetto.

    Questa distinzione è ancora più importante quando la richiesta comprende la perdita del beneficio fiscale o danni di importo molto superiore al valore delle opere direttamente affidate.

    Progettisti, direttori dei lavori, asseveratori e professionisti fiscali

    Parlare genericamente di “responsabilità del tecnico” è insufficiente.

    Progettista, direttore dei lavori, asseveratore energetico, professionista incaricato della riduzione del rischio sismico e soggetto che rilascia il visto di conformità svolgono attività differenti.

    Occorre individuare l’incarico ricevuto, l’obbligo professionale violato, l’errore concretamente commesso, la documentazione che avrebbe dovuto essere verificata e il rapporto causale tra quell’errore e il danno contestato.

    In alcune vicende la responsabilità può inoltre distribuirsi tra più soggetti, rendendo necessario coordinare domanda principale, chiamate in causa e coperture assicurative professionali.

    Quando arriva l’Agenzia delle Entrate cambia il piano della controversia

    Una causa contro l’impresa e una contestazione fiscale non sono la stessa controversia.

    Il beneficiario può aver organizzato l’operazione mediante sconto in fattura e ritenere che il rischio fiscale sia stato trasferito al general contractor. Ma l’art. 121 del d.l. n. 34/2020 disciplina diversamente i rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

    Nel testo vigente, qualora venga accertata la mancanza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero nei confronti del beneficiario. Il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari possono rispondere solidalmente quando ricorre il concorso nella violazione con dolo o colpa grave, secondo i criteri previsti dalla stessa disposizione.

    Ciò significa che possono esistere contemporaneamente due problemi distinti: contestare il recupero fiscale e, se ne ricorrono i presupposti, agire in sede civile nei confronti del soggetto il cui comportamento abbia provocato il danno economico.

    Che cosa può essere contestato sul piano fiscale

    Non esiste un unico “errore Superbonus”.

    I controlli possono investire i presupposti soggettivi e oggettivi dell’agevolazione, la tipologia dell’immobile e dell’intervento, le spese sostenute, la congruità dei costi, le asseverazioni, gli stati di avanzamento, il visto di conformità, la documentazione tecnica, la comunicazione delle opzioni e l’effettiva realizzazione delle opere.

    L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che le violazioni meramente formali che non pregiudicano l’attività di controllo non comportano automaticamente la decadenza, mentre le violazioni rilevanti devono essere valutate rispetto allo specifico intervento interessato.

    Prima di accettare una pretesa fiscale occorre quindi individuare con precisione quale requisito l’Ufficio ritenga mancante e quale effetto la legge colleghi a quella specifica irregolarità.

    Beneficiario, fornitore e cessionario: responsabilità fiscali differenti

    Il fatto che un credito derivi da un’agevolazione successivamente contestata non significa che ogni soggetto attraverso il quale quel credito sia transitato debba rispondere nello stesso modo.

    La disciplina dell’art. 121 distingue il recupero nei confronti del beneficiario dal possibile coinvolgimento del fornitore e dei cessionari. Per questi ultimi assumono rilievo il concorso nella violazione, il dolo o la colpa grave e, nei casi previsti, la documentazione acquisita e la diligenza concretamente osservata.

    Anche la difesa dell’impresa o del cessionario deve quindi ricostruire il ruolo effettivamente assunto, ciò che il soggetto conosceva, i documenti ricevuti e le verifiche compiute.

    Quando entra in gioco il profilo penale

    Lavori inesistenti, fatture per operazioni non effettuate, documenti falsi o asseverazioni non veritiere possono trasformare una controversia civile o fiscale in una vicenda penale.

    In questo contesto può assumere rilievo anche il sequestro dei crediti.

    La Corte di cassazione, sez. VI, con sentenza n. 41798 del 12 novembre 2024, in una vicenda relativa a crediti da bonus facciate originati da lavori ritenuti inesistenti, ha confermato la possibilità del sequestro preventivo impeditivo dei crediti giunti a terzi cessionari quali cose pertinenti al reato.

    Il procedimento penale, quello tributario e i rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti restano tuttavia piani differenti: una misura cautelare penale non equivale, da sola, alla definitiva attribuzione della responsabilità civile o tributaria.

    Ricevuto un atto fiscale, non si può attendere la causa contro il general contractor

    Quando arriva un atto dell’Agenzia delle Entrate, il primo documento da analizzare è l’atto stesso: motivazione, annualità, bonus contestato, prove utilizzate dall’Ufficio, documentazione disponibile e termine per impugnare.

    Nel processo tributario il termine ordinario per proporre ricorso contro l’atto impugnabile resta, in via generale, di sessanta giorni dalla notificazione, salvo le specifiche regole applicabili alla singola fattispecie.

    Aspettare l’esito della controversia civile con l’impresa può quindi compromettere irrimediabilmente la difesa fiscale. I due percorsi devono essere coordinati, non confusi.

    Il general contractor può essere obbligato a tenere indenne il committente?

    Dipende dal contratto, dalla clausola di manleva e dall’esistenza di un danno attuale.

    Una clausola con cui il general contractor assume determinati rischi fiscali o obblighi di garanzia può avere grande rilievo nei rapporti interni, ma deve essere interpretata nel suo contenuto concreto.

    Occorre inoltre distinguere il rischio di una futura contestazione da una perdita patrimoniale già verificatasi: non ogni potenziale pretesa dell’Amministrazione si traduce immediatamente in un danno risarcibile.

    Quali documenti deve recuperare subito il committente

    Contratto e allegati, computi metrici, capitolati, cronoprogrammi, delibere condominiali, fatture, bonifici, comunicazioni di cessione, SAL, asseverazioni, APE, documentazione Sismabonus, pratiche edilizie, relazioni del direttore dei lavori, PEC, diffide, verbali di sopralluogo e atti dell’Agenzia delle Entrate costituiscono il nucleo del fascicolo.

    Occorre inoltre distinguere ciò che era stato effettivamente realizzato da ciò che risultava soltanto contabilizzato. Quando questo dato è controverso, una verifica tecnica tempestiva può essere decisiva per la successiva causa civile o tributaria.

    Come deve difendersi impresa o general contractor da una richiesta di risarcimento

    Anche l’esecutore che riceva una richiesta elevata per “perdita del Superbonus” dovrebbe evitare una difesa generica.

    Bisogna verificare che cosa fosse stato promesso, quali obblighi spettassero al committente, se esistessero impedimenti tecnici o amministrativi, chi dovesse produrre la documentazione, se il termine fosse realmente essenziale, se l’agevolazione sarebbe stata comunque ottenibile e se il danno reclamato sia effettivo e provato.

    Deve inoltre essere ricostruito l’eventuale ruolo causalmente rilevante di progettisti, direttori dei lavori, asseveratori o altri professionisti.

    Quando contenzioso civile e tributario si sovrappongono

    È il caso più complesso: lavori parzialmente eseguiti, SAL asseverato, sconto in fattura o cessione, e successivo recupero fiscale.

    Il committente può attribuire l’errore al general contractor; il general contractor al tecnico; il professionista può sostenere di avere asseverato sulla base dei dati disponibili; nel frattempo l’Amministrazione finanziaria agisce nei confronti del beneficiario.

    In queste situazioni serve una cronologia dell’intera operazione nella quale sovrapporre contratto, lavori realmente eseguiti, documentazione tecnica, flussi economici e posizione fiscale.

    È precisamente questa sovrapposizione a rendere il contenzioso sui bonus edilizi diverso da un ordinario giudizio di appalto.

    Prima di agire bisogna individuare esattamente il problema

    La stagione dei bonus edilizi continuerà a produrre contenzioso anche dopo la conclusione dei lavori: controlli fiscali, richieste restitutorie, azioni di responsabilità e controversie sui crediti possono emergere a distanza di anni.

    Non esiste una responsabilità automatica del committente, dell’impresa o del professionista.

    Il punto di partenza deve essere la ricostruzione coordinata di contratto, sequenza dei lavori, percorso fiscale dell’agevolazione e comportamento di ciascun soggetto coinvolto.

    Solo dopo questa ricostruzione è possibile stabilire se occorra chiedere l’adempimento, risolvere il contratto, recuperare somme versate, quantificare un danno, contestare una richiesta avversaria, chiamare in causa un professionista o impugnare un atto dell’Agenzia delle Entrate.

    Contenzioso Superbonus e bonus edilizi

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste committenti, condomìni, imprese, general contractor e professionisti nelle controversie derivanti da Superbonus, bonus facciate, Sismabonus e dagli altri incentivi edilizi, sia nei rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti nell’intervento sia nei procedimenti e nel contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.

    Quando il problema coinvolge contemporaneamente esecuzione delle opere, beneficio fiscale e responsabilità di più soggetti, la valutazione richiede l’esame coordinato della documentazione contrattuale, tecnica e tributaria.

    Consulta la pagina dedicata al contenzioso bonus edilizi e Superbonus oppure sottoponi il caso allo Studio →


    Fonti essenziali

    Art. 121, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, nel testo vigente, su Normattiva; Agenzia delle Entrate, Guida Superbonus – controlli e misure antifrode; Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2024, n. 41798, testo disponibile nella banca dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Trib. Milano, 26 marzo 2025, n. 2536, sulla prova del danno collegato alla perdita del bonus facciate.

  • Responsabilità 231/2001 dell’impresa: quando nasce davvero e perché il Modello organizzativo conta

    Responsabilità 231/2001 dell’impresa: quando nasce davvero e perché il Modello organizzativo conta

    Quando un amministratore, un dirigente o un dipendente viene coinvolto in un procedimento penale per un fatto commesso nell’ambito dell’attività aziendale, la prima reazione è spesso quella di considerare il problema come personale: il reato riguarda chi lo ha materialmente commesso.

    Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha modificato profondamente questa prospettiva.

    In presenza di determinati presupposti, accanto alla responsabilità della persona fisica può infatti sorgere una responsabilità autonoma della società o dell’ente, accertata dal giudice penale e accompagnata da un sistema sanzionatorio capace di incidere direttamente sul patrimonio e, nei casi più gravi, sulla stessa operatività dell’impresa.

    Questo non significa, però, che ogni reato commesso all’interno di un’azienda diventi automaticamente un illecito dell’ente.

    Ed è proprio qui che si colloca uno degli equivoci più frequenti sulla cosiddetta “responsabilità 231”.

    Il reato della persona fisica non basta

    Il sistema introdotto dal d.lgs. n. 231/2001 non costruisce una responsabilità oggettiva dell’impresa per ciò che fanno amministratori e dipendenti.

    Perché possa sorgere la responsabilità dell’ente devono essere verificati diversi elementi.

    Anzitutto, il fatto contestato alla persona fisica deve appartenere al catalogo dei reati presupposto individuati dal decreto e dalle successive modifiche legislative.

    Deve poi essere stato commesso da un soggetto che abbia uno specifico rapporto con l’organizzazione: una persona che eserciti funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure una persona sottoposta alla direzione o vigilanza di uno di tali soggetti.

    Ma neppure questo è sufficiente.

    L’art. 5 del decreto richiede che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

    E la giurisprudenza più recente ha nuovamente chiarito che anche questo requisito deve essere provato concretamente.

    Interesse e vantaggio: non basta dire che il reato è avvenuto “per l’azienda”

    Con la sentenza n. 5923 del 12 febbraio 2026, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito la distinzione tra interesse e vantaggio.

    L’interesse guarda alla finalità della condotta e deve essere valutato al momento in cui il reato viene commesso: occorre cioè verificare se l’azione fosse orientata a procurare un’utilità all’ente.

    Il vantaggio ha invece natura essenzialmente oggettiva e può essere valutato successivamente, sulla base degli effetti concretamente prodotti dal fatto.

    La Cassazione ha soprattutto escluso che questi elementi possano essere ricavati attraverso considerazioni generiche sulla natura dell’impresa o sul contesto nel quale il fatto è avvenuto. Il collegamento tra reato ed ente deve essere specificamente dimostrato.

    La distinzione assume particolare importanza nei reati colposi, come quelli relativi alla sicurezza sul lavoro.

    In questi casi sarebbe evidentemente irragionevole sostenere che un infortunio o una lesione costituiscano, in quanto tali, un interesse dell’impresa.

    Il giudizio si sposta allora sulla condotta che ha preceduto l’evento: può assumere rilievo, ad esempio, una scelta organizzativa diretta a ridurre costi, evitare interruzioni produttive o risparmiare risorse attraverso la sistematica inosservanza delle cautele dovute.

    È precisamente su questo terreno che il problema della responsabilità 231 diventa un problema di organizzazione dell’impresa.

    La “colpa di organizzazione” è il vero punto centrale

    Le pronunce della Cassazione del 2026 stanno insistendo con particolare nettezza su questo profilo.

    Con le sentenze n. 8397 del 4 marzo 2026 e n. 18643 del 23 maggio 2026, la Quarta Sezione penale ha ribadito che l’ente risponde per un fatto proprio: ciò che gli viene rimproverato è una carenza dell’organizzazione destinata a prevenire il rischio-reato.

    La cosiddetta colpa di organizzazione non può essere semplicemente presunta perché un reato è stato commesso.

    E neppure la sola mancanza di un Modello 231 consente, automaticamente, di affermare la responsabilità della società.

    La Cassazione ha chiarito che la mancata adozione o l’inefficace attuazione dei modelli organizzativi può assumere un forte valore nella verifica della colpa organizzativa, ma l’accusa deve comunque dimostrare concretamente il deficit organizzativo rilevante rispetto al reato verificatosi.

    È un passaggio fondamentale.

    Da una parte impedisce di trasformare il d.lgs. 231/2001 in una forma di responsabilità automatica dell’impresa.

    Dall’altra rende ancora più importante la capacità dell’azienda di dimostrare come erano organizzati, prima del fatto, i processi interessati dal rischio.

    Il Modello 231 è obbligatorio?

    Il d.lgs. n. 231/2001 non contiene un obbligo generalizzato che imponga indistintamente a tutte le imprese di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

    Dire, però, che il Modello è semplicemente “facoltativo” rischia di essere una semplificazione altrettanto fuorviante.

    Gli artt. 6 e 7 del decreto costruiscono infatti proprio attorno all’organizzazione preventiva dell’ente una parte essenziale del sistema di imputazione e di esonero dalla responsabilità.

    Quando il reato viene commesso da un soggetto apicale, assumono particolare rilievo l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie, l’affidamento della vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’elusione fraudolenta del modello da parte dell’autore e l’effettività della vigilanza.

    Quando il fatto è commesso da un soggetto sottoposto, l’analisi riguarda invece l’osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e l’idoneità dell’organizzazione adottata a prevenire il rischio.

    Per l’imprenditore la domanda, quindi, non dovrebbe essere soltanto: “Sono obbligato ad avere un Modello 231?”

    Quella realmente utile è: “La mia impresa è organizzata in modo da governare e documentare i rischi-reato cui è concretamente esposta?”

    Un Modello acquistato “a pacchetto” non risolve il problema

    Il Modello 231 non dovrebbe essere trattato come una raccolta di documenti da conservare in azienda nell’eventualità di un controllo.

    La sua funzione è diversa.

    Deve partire dalla realtà dell’impresa.

    Occorre individuare le attività nelle quali possono essere commessi i reati rilevanti, verificare come vengono prese le decisioni, quali persone dispongano dei poteri necessari, dove transitino le risorse finanziarie, quali controlli siano previsti e come le anomalie vengano rilevate e gestite.

    Da questa analisi devono derivare protocolli coerenti con i processi aziendali, flussi informativi, un sistema disciplinare, attività formative e meccanismi di verifica.

    Un’impresa manifatturiera con stabilimenti, rifiuti, emissioni, appalti e centinaia di dipendenti presenta rischi profondamente diversi da una società professionale o da una piccola azienda commerciale.

    La proporzionalità è quindi indispensabile.

    Ma proporzionalità non significa genericità.

    Un modello che descrive processi che in azienda non esistono, attribuisce responsabilità a funzioni inesistenti o riproduce formule elaborate per un’organizzazione completamente diversa rischia di dimostrare esattamente il contrario di ciò che dovrebbe provare: la distanza tra il sistema formale e l’organizzazione reale.

    Il vero problema è l’effettiva attuazione

    Anche un Modello tecnicamente ben costruito può perdere gran parte della propria funzione se resta inattuato.

    È necessario poter dimostrare che le procedure vengono realmente applicate, che le persone interessate le conoscono, che i controlli vengono effettuati, che le anomalie generano conseguenze e che l’Organismo di Vigilanza riceve informazioni adeguate.

    Il tema diventa particolarmente rilevante quando, dopo un evento, occorre ricostruire ciò che l’impresa faceva prima che il problema emergesse.

    Verbali, audit, flussi all’OdV, segnalazioni, attività formative, verifiche sui fornitori, controlli sulle deleghe e documentazione delle decisioni possono allora assumere un significato che va molto oltre l’adempimento formale.

    La compliance efficace produce tracce verificabili.

    Quella costruita soltanto dopo l’inizio di un’indagine difficilmente può modificare retroattivamente l’organizzazione esistente al momento del fatto.

    I reati presupposto non sono un catalogo immobile

    Un’altra ragione per cui il Modello deve essere periodicamente verificato riguarda l’evoluzione normativa.

    Il catalogo dei reati che possono determinare responsabilità dell’ente si è progressivamente ampliato e oggi attraversa numerose aree dell’attività d’impresa: rapporti con la Pubblica Amministrazione, criminalità informatica, reati societari, sicurezza sul lavoro, riciclaggio, reati tributari, ambiente, patrimonio culturale e numerosi altri settori.

    Il 2026 offre un esempio particolarmente significativo.

    Il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, è intervenuto anche sull’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, modificando il sistema dei reati ambientali presupposto della responsabilità dell’ente.

    Per le imprese che operano con rifiuti, emissioni, scarichi, sostanze, impianti, bonifiche o prodotti suscettibili di produrre impatti ambientali, l’aggiornamento normativo non dovrebbe quindi tradursi nella semplice sostituzione di alcune pagine della Parte Speciale.

    Occorre verificare se il nuovo perimetro normativo modifica realmente la mappa dei rischi, i processi sensibili e i controlli esistenti.

    In materia ambientale questo passaggio è particolarmente delicato perché il rischio giuridico dipende spesso dall’interazione tra normativa penale, autorizzazioni amministrative, procedure tecniche e concreta gestione dell’impianto.

    Su questi profili si veda anche l’approfondimento dello Studio su reati ambientali e responsabilità dell’azienda.

    Il Modello 231 non è soltanto un tema delle grandi società

    La dimensione dell’impresa è certamente rilevante nel determinare la complessità del sistema organizzativo.

    Non modifica, però, il principio di fondo.

    Anche una società di dimensioni contenute può trovarsi esposta a un reato presupposto commesso nel proprio interesse o vantaggio.

    Una piccola impresa può gestire rifiuti speciali, avere dipendenti esposti a rischi significativi, partecipare a gare pubbliche, ricevere finanziamenti, utilizzare sistemi informatici complessi o operare attraverso numerosi appaltatori.

    Il punto non è riprodurre all’interno di una PMI l’organizzazione di un gruppo quotato.

    È costruire presidi proporzionati alla struttura e ai rischi reali.

    In molti casi un sistema semplice, comprensibile e realmente applicato è più credibile di un apparato documentale enorme che nessuno utilizza.

    Quando un’impresa dovrebbe riesaminare seriamente il proprio assetto 231

    L’adozione del Modello non dovrebbe essere considerata un evento irripetibile.

    Una società cambia.

    Acquisisce un altro operatore, apre uno stabilimento, esternalizza una funzione, entra in un nuovo mercato, modifica le deleghe, aumenta il numero di dipendenti, partecipa a nuove gare, introduce tecnologie differenti o sviluppa processi produttivi che prima non esistevano.

    E cambia anche il diritto.

    Ogni trasformazione significativa dovrebbe quindi portare almeno a chiedersi se la precedente mappatura dei rischi descriva ancora fedelmente l’impresa.

    La stessa verifica diventa opportuna dopo un incidente, un’ispezione, una segnalazione whistleblowing, una contestazione amministrativa, un rilievo dell’Organismo di Vigilanza o l’introduzione di nuovi reati presupposto rilevanti per il settore.

    L’aggiornamento non consiste nel modificare la data riportata sul frontespizio del Modello.

    Consiste nel verificare se organizzazione reale e organizzazione documentata coincidano ancora.

    Cosa rischia concretamente l’ente

    Il sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 non si esaurisce in una sanzione economica.

    Il decreto contempla sanzioni pecuniarie e, per i casi previsti, sanzioni interdittive.

    Queste ultime possono incidere direttamente sull’attività dell’impresa attraverso, tra l’altro, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni funzionali all’illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti.

    Sono inoltre previste la confisca e, nei casi stabiliti dalla legge, la pubblicazione della sentenza.

    Per determinate aziende il vero rischio non è quindi soltanto l’importo della sanzione.

    Può essere la compromissione della continuità operativa, del rapporto con committenti pubblici e privati, delle autorizzazioni o della reputazione commerciale.

    Se un procedimento è già iniziato, la posizione dell’impresa deve essere analizzata autonomamente

    Quando viene contestato un reato presupposto, la posizione della persona fisica e quella della società non sono necessariamente coincidenti.

    Occorre ricostruire separatamente i presupposti della responsabilità dell’ente: il rapporto dell’autore con la società, l’interesse o vantaggio, il sistema organizzativo esistente, le deleghe, i controlli e il funzionamento effettivo del Modello.

    La sentenza della Cassazione n. 5923/2026 ricorda, del resto, quanto autonoma sia questa verifica: anche quando il reato presupposto si prescriva, il giudice può essere chiamato ad accertare autonomamente la responsabilità dell’ente secondo la disciplina dell’art. 8 del decreto.

    Per questo la difesa 231 non dovrebbe ridursi alla difesa dell’amministratore o del dipendente cui è contestato il reato.

    Sono due piani collegati, ma non sovrapponibili.

    La responsabilità 231 è, prima di tutto, un problema di qualità dell’organizzazione

    A venticinque anni dall’introduzione del decreto, considerare il Modello 231 come un semplice adempimento documentale significa perdere il punto centrale della disciplina.

    L’impresa non viene chiamata a dimostrare di essere un’organizzazione nella quale nessun reato potrà mai verificarsi.

    Un obiettivo del genere sarebbe irrealistico.

    Ciò che assume rilievo è la capacità di dimostrare che i rischi prevedibili sono stati individuati e governati attraverso regole, responsabilità, controlli e vigilanza coerenti con l’attività concretamente esercitata.

    Le pronunce della Cassazione del 2026 stanno rendendo questo principio particolarmente chiaro: il reato della persona fisica non sostituisce la prova della responsabilità dell’ente; al tempo stesso, la qualità dell’organizzazione diventa il terreno sul quale quella responsabilità viene accertata o esclusa.

    Per un’impresa, quindi, il momento migliore per interrogarsi sull’adeguatezza del sistema 231 non è quello in cui arriva un decreto di sequestro o un’informazione di garanzia.

    È prima.

    Dal quadro generale alla verifica dell’assetto 231

    Per l’analisi del modello organizzativo, della mappa dei rischi, dei flussi all’OdV e della posizione dell’ente è disponibile la pagina dedicata alla responsabilità 231 e compliance d’impresa. Per le imprese esposte a rischi ambientali, il percorso prosegue con l’approfondimento su Modello 231 e reati ambientali.

    Responsabilità 231, organizzazione e rischio d’impresa

    Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese e amministratori nell’analisi dei rischi connessi al d.lgs. n. 231/2001, nella verifica dell’assetto organizzativo e nei procedimenti nei quali alla contestazione rivolta alla persona fisica si affianca la possibile responsabilità dell’ente.

    Quando il rischio riguarda attività produttive, autorizzazioni o ambiente, possono essere utili anche le aree dedicate al diritto ambientale per le imprese e alla consulenza ambientale per imprese e progetti.

    Per una valutazione dell’assetto esistente o di una contestazione già ricevuta, sottoponi la documentazione allo Studio →


    Fonti normative e giurisprudenziali

    D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in particolare artt. 5-8, 9, 12-13, 25-septies e 25-undecies; Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 2026, n. 5923; Cass. pen., sez. IV, 4 marzo 2026, n. 8397; Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2026, n. 18643; d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, attuativo della direttiva (UE) 2024/1203. Testi normativi vigenti su Normattiva – d.lgs. 231/2001 e Normattiva – d.lgs. 81/2026.