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IMU sulla casa ereditata: quanto paga ogni coerede e quando l’accertamento è illegittimo

Documenti relativi a un immobile ereditato, quote dei coeredi e accertamento IMU da verificare

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

Quando un immobile viene ereditato da più persone, gli obblighi tributari possono diventare una questione controversa quanto la gestione della proprietà.

Si pensi a tre fratelli che ereditano un appartamento in parti uguali. Uno continua ad abitarvi, gli altri risiedono altrove. Il Comune richiede il pagamento dell’IMU e, successivamente, notifica un accertamento a uno solo degli eredi.

Chi deve pagare? L’erede che utilizza la casa può essere considerato responsabile dell’intera imposta? Il Comune può pretendere da un coerede anche la parte dovuta dagli altri?

La risposta richiede di distinguere l’IMU maturata dopo l’apertura della successione dai debiti tributari già esistenti in capo al defunto. Le due situazioni presentano presupposti differenti, pur essendo entrambe caratterizzate, in linea generale, dalla rilevanza delle quote individuali.

L’IMU sull’immobile ereditato è dovuta in proporzione alle quote

La disciplina dell’imposta municipale propria è contenuta principalmente nell’art. 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 743 individua i soggetti passivi dell’imposta nei proprietari e nei titolari degli altri diritti reali espressamente previsti.

La disposizione contiene una precisazione particolarmente importante per le comunioni immobiliari: quando esistono più soggetti passivi rispetto al medesimo immobile, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.

L’IMU deve quindi essere determinata considerando la posizione del singolo comproprietario, la sua quota e gli eventuali presupposti personali per beneficiare di esenzioni o agevolazioni.

Se tre fratelli acquistano per successione un appartamento, ciascuno per un terzo, la titolarità dell’immobile non determina un’obbligazione indistinta dell’intero gruppo familiare.

Ciascuno assume una propria posizione tributaria.

Naturalmente, l’acquisto dell’eredità presuppone l’accettazione, secondo le regole civilistiche. L’art. 459 c.c. stabilisce che gli effetti dell’accettazione retroagiscono al momento dell’apertura della successione. Anche questo elemento deve essere considerato nella ricostruzione dei periodi d’imposta.

Se uno dei coeredi abita nella casa, gli altri devono pagare l’IMU?

Il fatto che un coerede utilizzi materialmente l’intero immobile non trasferisce automaticamente su di lui l’obbligazione tributaria degli altri proprietari.

Occorre distinguere la disponibilità materiale della casa dalla titolarità del diritto reale che costituisce il presupposto dell’imposta.

Immaginiamo che tre fratelli abbiano ereditato un appartamento in quote uguali. Uno vi stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale; gli altri due abitano in immobili differenti.

Se ricorrono tutti i requisiti previsti dalla legge, il primo potrà beneficiare dell’esenzione per abitazione principale relativamente alla propria quota, purché l’immobile non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Gli altri coeredi, invece, rimarranno ordinariamente soggetti all’IMU sulle rispettive quote, in assenza di ulteriori cause di esenzione.

Per comprendere il meccanismo, supponiamo che l’imposta teoricamente riferibile all’intero immobile ammonti a 1.200 euro annui.

A parità di condizioni e prescindendo da ulteriori agevolazioni, ciascuna quota corrisponderebbe a 400 euro. Se il coerede residente possiede i requisiti per l’esenzione, quest’ultima riguarderà la sua posizione. Gli altri due saranno tenuti a versare, ciascuno, quanto dovuto per la propria quota.

La circostanza che soltanto uno utilizzi effettivamente la casa può assumere rilievo nei rapporti civilistici tra coeredi, ma non modifica di per sé l’individuazione dei soggetti passivi dell’IMU.

Il coniuge superstite e il diritto di abitazione: quando cambia il soggetto obbligato

Una disciplina particolare riguarda il coniuge superstite.

L’art. 540, secondo comma, c.c. riconosce, ricorrendone i presupposti, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, quando l’immobile apparteneva al defunto oppure era comune ai coniugi.

Il diritto di abitazione ha natura reale. Di conseguenza, ai fini IMU, la soggettività passiva può concentrarsi sul coniuge superstite titolare di tale diritto, anziché sugli eredi che abbiano acquistato la proprietà gravata dal diritto stesso.

Quando la casa costituisce la sua abitazione principale e appartiene a una categoria catastale ordinaria, può operare l’esenzione prevista dalla disciplina dell’IMU.

La situazione cambia se l’immobile era già in comproprietà con soggetti estranei alla coppia.

La Cassazione, con ordinanza n. 11095 del 28 aprile 2025, ha ribadito che il diritto di abitazione previsto dall’art. 540 c.c. non sorge automaticamente quando la casa familiare era in comproprietà tra il defunto e un terzo.

In tale ipotesi occorre ricostruire i diritti effettivamente esistenti sull’immobile e individuare i soggetti passivi secondo le regole ordinarie.

È una distinzione che può avere conseguenze economiche considerevoli, soprattutto nelle famiglie ricostituite, nelle seconde successioni e nelle situazioni in cui una parte della proprietà apparteneva già ai figli del defunto.

I debiti IMU del defunto: gli eredi rispondono tutti per l’intero?

Il problema assume caratteristiche differenti quando il Comune richiede il pagamento dell’IMU relativa ad annualità precedenti al decesso.

In questo caso l’obbligazione tributaria era già sorta in capo al defunto e occorre stabilire come essa si trasmetta agli eredi.

La disciplina generale è contenuta negli artt. 752 e 1295 c.c., dai quali deriva, salvo specifiche deroghe, il principio della ripartizione dei debiti ereditari in proporzione alle rispettive quote.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 11097 del 28 aprile 2025, ha chiarito che tale principio trova applicazione anche ai debiti IMU del contribuente deceduto.

La Corte ha escluso l’estensione analogica della responsabilità solidale prevista dall’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, disposizione specificamente riferita alle imposte sui redditi.

Ne deriva che, in mancanza di una diversa previsione normativa applicabile, il singolo erede risponde del debito IMU del defunto in proporzione alla propria quota ereditaria.

La distinzione ha un rilievo immediato.

Se il defunto aveva maturato un debito IMU di 6.000 euro e l’eredità è stata acquistata da tre eredi in parti uguali, non è corretto considerare ciascuno automaticamente obbligato per l’intero importo.

La responsabilità ordinaria sarà ripartita secondo le rispettive quote, ferme le ulteriori verifiche relative alla qualità di erede, all’eventuale beneficio d’inventario e alle caratteristiche della pretesa tributaria.

Il Comune può notificare a un solo erede un accertamento per l’intero debito?

La questione è stata affrontata anche dalla giurisprudenza tributaria del 2026.

Con sentenza n. 2686 del 4 maggio 2026, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha esaminato un accertamento IMU con il quale l’amministrazione comunale aveva richiesto ai coeredi l’intero debito del contribuente deceduto.

Il Comune aveva sostenuto che la ripartizione delle somme sarebbe stata effettuata successivamente, nella fase della riscossione.

La Corte ha ritenuto illegittima tale impostazione.

La responsabilità pro quota degli eredi deve trovare adeguato riscontro nell’atto impositivo. Non è sufficiente richiedere indistintamente l’intero importo, rinviando a un momento successivo l’individuazione della parte effettivamente dovuta dal destinatario.

La decisione valorizza anche l’esigenza di chiarezza dell’atto tributario.

Chi riceve un accertamento deve poter comprendere quale obbligazione gli venga contestata, per quali annualità e sulla base di quali presupposti.

Non ogni irregolarità relativa alla notificazione determina necessariamente l’invalidità dell’accertamento. La verifica deve distinguere il soggetto destinatario, le modalità della notifica, il contenuto della pretesa e gli eventuali effetti sananti previsti dall’ordinamento.

Resta però centrale un principio: l’amministrazione non può trasformare la responsabilità parziaria degli eredi per l’IMU del defunto in una responsabilità solidale priva di fondamento normativo.

Le sanzioni IMU del defunto si trasmettono agli eredi?

Un ulteriore profilo riguarda le sanzioni tributarie.

L’art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

La disposizione esprime il carattere personale della responsabilità sanzionatoria tributaria.

Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 25755 del 24 settembre 2026, relativa a una controversia in materia di IMU.

Nel procedimento, dopo il decesso del contribuente, gli eredi erano subentrati nel giudizio e avevano chiesto la disapplicazione delle sanzioni.

La Corte ha accolto la richiesta, confermando che l’obbligazione sanzionatoria riferibile alla violazione commessa dal defunto non si trasferisce ai suoi successori.

La pronuncia consente di precisare un aspetto spesso trascurato nella gestione dei debiti tributari ereditari.

Quando un accertamento riguarda annualità precedenti al decesso, occorre distinguere almeno tre componenti: l’imposta, gli interessi e le sanzioni.

L’imposta può costituire un debito ereditario trasmissibile, secondo le regole applicabili. Gli interessi richiedono una verifica della loro natura e del periodo di maturazione. Le sanzioni relative alle violazioni del defunto, invece, non si trasmettono agli eredi.

Diversa è la posizione dell’erede che commetta personalmente una violazione tributaria successivamente all’acquisto dell’eredità: in questo caso l’eventuale sanzione riguarda una condotta propria.

La distinzione può incidere sensibilmente sull’importo richiesto dall’amministrazione.

Come verificare un accertamento IMU ricevuto dopo una successione

Quando un coerede riceve un avviso di accertamento, la prima operazione dovrebbe consistere nella ricostruzione della pretesa.

È necessario individuare l’annualità alla quale il tributo si riferisce e verificare se il relativo presupposto sia sorto prima oppure dopo il decesso.

Occorre poi accertare la qualità di erede del destinatario, la quota ereditaria, gli eventuali diritti reali sull’immobile e le condizioni che potrebbero giustificare un’esenzione.

Se l’atto riguarda debiti del defunto, deve essere verificata la corretta ripartizione dell’obbligazione e l’eventuale presenza di sanzioni non trasmissibili.

Se invece riguarda annualità successive all’apertura della successione, occorre controllare l’individuazione dei soggetti passivi, le rispettive quote, il periodo di possesso e le agevolazioni concretamente applicabili.

La documentazione essenziale comprende normalmente la dichiarazione di successione, l’eventuale testamento, gli atti di accettazione, le visure catastali e ipotecarie, i versamenti effettuati e gli accertamenti ricevuti.

In presenza di un diritto di abitazione, devono essere ricostruiti anche il titolo di acquisto dell’immobile e la situazione proprietaria esistente al momento del decesso.

L’eventuale impugnazione dell’accertamento deve rispettare i termini processuali applicabili. Per questo la verifica non dovrebbe essere rinviata, soprattutto quando la pretesa riguarda più annualità o importi rilevanti.

La corretta ripartizione dell’IMU nella gestione del patrimonio ereditario

La proprietà condivisa di un immobile può protrarsi per anni, specialmente quando i coeredi non raggiungono un accordo sulla vendita o sulla divisione.

Durante questo periodo gli obblighi tributari continuano a maturare secondo le regole proprie dell’imposta.

La circostanza che un immobile rimanga inutilizzato, che uno dei coeredi ne abbia la disponibilità materiale o che gli altri non intendano conservarlo non elimina automaticamente l’obbligazione tributaria.

Per questo, nella gestione di una comunione ereditaria, è opportuno affrontare separatamente la ripartizione delle spese, il godimento dell’immobile e la posizione fiscale dei singoli partecipanti.

Le controversie sulla divisione ereditaria possono rendere più complessa anche la ricostruzione dei rapporti tributari. Una valutazione completa deve considerare entrambe le dimensioni.

Lo Studio Liguori & Fimiani assiste nella ricostruzione delle posizioni ereditarie, nella verifica degli obblighi relativi agli immobili in comunione e nell’esame degli accertamenti tributari connessi alla successione.

In presenza di un accertamento IMU notificato a un coerede, la verifica preliminare riguarda soprattutto la corretta individuazione del soggetto obbligato, la quota di responsabilità e l’eventuale presenza di somme non dovute.

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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