Residui vegetali. Bucce, semi, polpe e altri residui della lavorazione non sono automaticamente né rifiuti né sottoprodotti. La qualificazione dipende dall’uso concreto e dalla prova di tutte le condizioni previste dall’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006.
Bucce, semi e scarti del pomodoro: sottoprodotto o rifiuto?
Nell’industria conserviera il valore economico di un residuo non basta a sottrarlo alla disciplina dei rifiuti. Occorre poter dimostrare, prima di tutto, che il suo successivo utilizzo è certo, lecito e parte di una pratica normale.
Le quattro condizioni dell’art. 184-bis
Un residuo può essere qualificato come sottoprodotto quando: deriva da un processo produttivo il cui scopo primario non è produrlo; è certo che sarà utilizzato nel medesimo o in un successivo processo; può essere utilizzato direttamente senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale; l’ulteriore utilizzo è legale e non determina impatti complessivi negativi su ambiente o salute.
La certezza dell’utilizzo deve essere documentabile
Contratti, caratteristiche del materiale, destinatario, continuità delle consegne, modalità di conservazione e destinazione finale devono essere coerenti con la tesi del sottoprodotto. Accumuli prolungati, destinazioni incerte o trattamenti incompatibili con la normale pratica industriale possono rendere più difficile sostenere questa qualificazione.
Se non ricorrono le condizioni, entra in gioco la disciplina dei rifiuti
Quando il residuo è rifiuto, occorre applicare correttamente classificazione, deposito temporaneo, tracciabilità, trasporto e conferimento. Per il comparto alimentare l’elenco europeo contiene specifiche voci del capitolo 02 03 relative alla preparazione e trasformazione di frutta e vegetali.
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