Emissioni odorigene e difesa dell’impresa. Una segnalazione o un esposto non dimostrano, da soli, né l’origine dell’odore né una violazione ambientale. Quando ne segue un controllo, la verifica deve concentrarsi su sorgente, condizioni operative, prescrizioni autorizzative, dati tecnici e correttezza dell’accertamento.
Industria alimentare · emissioni odorigene · controlli
Emissioni odorigene nelle industrie conserviere: controlli ARPAC e difesa dell’impresa
Depuratori, fanghi, residui organici, aree di stoccaggio e alcune fasi di lavorazione possono essere indicati come possibili sorgenti odorigene. Quando l’impresa riceve richieste, prescrizioni o subisce un sopralluogo, il punto centrale è verificare se l’odore sia tecnicamente riconducibile allo stabilimento e se siano state violate specifiche condizioni autorizzative.
Una segnalazione non identifica automaticamente la sorgente
Le molestie olfattive possono originare da più sorgenti e variare in funzione di vento, temperatura, pressione, orario e fase produttiva. La mera coincidenza geografica o temporale tra percezione dell’odore e presenza dello stabilimento non sostituisce l’accertamento tecnico della sorgente.
Per questo, quando il controllo nasce da segnalazioni esterne, l’impresa dovrebbe ricostruire puntualmente condizioni meteorologiche, lavorazioni in corso, stato del depuratore, movimentazione di fanghi e residui, eventuali anomalie e presenza di altre potenziali fonti nell’area.
Art. 272-bis: ciò che conta è il contenuto del titolo ambientale
L’art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 consente che le autorizzazioni prevedano misure per la prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, comprese prescrizioni impiantistiche e gestionali, valori o criteri tecnici e piani di contenimento. In sede difensiva occorre quindi partire da una domanda concreta: quale prescrizione era effettivamente applicabile allo stabilimento e quale comportamento viene contestato?
Per le installazioni AIA del settore alimentare, le BAT conclusions europee prevedono inoltre, quando il disturbo olfattivo è atteso o comprovato, un piano di gestione degli odori nell’ambito del sistema di gestione ambientale. Anche in questo caso, però, l’eventuale contestazione va confrontata con il titolo e con le condizioni specifiche dell’installazione.
Dopo il sopralluogo: quali elementi servono alla difesa dell’impresa
- verbale di sopralluogo e richieste formulate dagli organi di controllo;
- AUA/AIA e prescrizioni specifiche sulle emissioni odorigene;
- cronologia delle lavorazioni svolte nel periodo contestato;
- dati meteorologici e direzione del vento, se rilevanti;
- registro di manutenzione di depuratore e sistemi di abbattimento;
- tempi e modalità di gestione di fanghi, residui organici e aree di stoccaggio;
- eventuali anomalie tecniche, fermate o interventi manutentivi;
- misure, campagne olfattometriche o altri accertamenti tecnici eventualmente eseguiti.
L’accertamento deve distinguere percezione, provenienza e violazione
Sono tre piani diversi. La percezione di un odore descrive un fenomeno; l’attribuzione della provenienza richiede di individuare una sorgente; la responsabilità amministrativa o penale richiede inoltre la violazione di una norma, di una prescrizione o di un titolo applicabile. Confondere questi livelli può portare a conclusioni non supportate dall’accertamento tecnico.
Se ARPAC richiede adeguamenti o l’autorità impone prescrizioni
Prima di accettare come inevitabile un intervento costoso, occorre verificare il fondamento normativo della richiesta, il contenuto dell’autorizzazione, gli esiti istruttori e la proporzionalità delle misure rispetto alla sorgente effettivamente individuata. La risposta dell’impresa dovrebbe coordinare profili tecnici e giuridici, evitando sia contestazioni generiche sia ammissioni non necessarie.
Odori, depuratore e fanghi: verificare l’intero ciclo
Nelle industrie conserviere la sorgente indicata nel verbale può essere collegata a depurazione, gestione dei fanghi o residui organici. Questi profili vanno esaminati insieme, perché una contestazione sulle emissioni odorigene può riflettersi anche sulla gestione dei rifiuti o sulle prescrizioni dello scarico.
Depuratore e anomalie → · Fanghi e deposito → · Guida per industrie conserviere →
Fonti
- D.lgs. n. 152/2006, art. 272-bis.
- ARPAC – attività di controllo 2026 sulle emissioni odorigene.
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 – BAT settore food, drink and milk.

