Emissioni in atmosfera. Non tutti gli impianti seguono lo stesso regime: autorizzazione ordinaria, AUA, autorizzazione generale o attività scarsamente rilevanti dipendono dalle caratteristiche dello stabilimento. Il contenuto non sostituisce la verifica del titolo, della normativa regionale e delle prescrizioni applicabili.
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Emissioni in atmosfera senza autorizzazione: art. 279, AUA e controlli sull’impianto
Una contestazione sulle emissioni può riguardare assenza del titolo, autorizzazione scaduta, modifica sostanziale non autorizzata, superamento dei valori limite o violazione delle prescrizioni. Sono ipotesi diverse e non devono essere confuse.
Quale autorizzazione serve per le emissioni?
L’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 prevede, in via generale, l’autorizzazione per gli stabilimenti che producono emissioni. Per gli stabilimenti soggetti ad AUA, la procedura si coordina con il D.P.R. n. 59/2013. L’art. 272 contempla però sia attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti, non soggette all’autorizzazione ordinaria, sia categorie per le quali possono essere adottate autorizzazioni generali.
Prima di parlare di “impianto senza autorizzazione” occorre quindi individuare il regime corretto e verificare se lo stabilimento rientrasse nell’art. 269, nell’art. 272 o in un diverso titolo ambientale.
Art. 279: le contestazioni principali
Il comma 1 punisce chi installa o esercisce uno stabilimento senza l’autorizzazione prevista dagli artt. 269 o 272, oppure prosegue l’esercizio con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, con arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La stessa pena si applica alla modifica sostanziale effettuata senza la necessaria autorizzazione.
Una modifica non sostanziale effettuata senza la comunicazione richiesta è invece assoggettata, nei casi previsti dal comma 1, a sanzione amministrativa da 300 a 1.000 euro. Il comma 2 disciplina la violazione dei valori limite di emissione; il comma 2-bis prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro per la violazione di prescrizioni autorizzative o normative, quando ricorre tale fattispecie.
Modifica sostanziale o non sostanziale: una distinzione decisiva
La parte quinta del TUA considera sostanziale la modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni, oppure altera le condizioni di convogliabilità tecnica, e può produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente. Le Regioni possono definire ulteriori criteri nel rispetto della definizione statale.
Quando la contestazione nasce dopo l’installazione di un nuovo macchinario, una diversa materia prima, un nuovo combustibile o una variazione del ciclo produttivo, è quindi necessario confrontare progetto autorizzato, stato reale dello stabilimento e criteri regionali applicabili.
Valori limite e prescrizioni non sono la stessa violazione
Il superamento di un valore limite di emissione è distinto dalla violazione di una prescrizione gestionale o documentale. Analisi, metodo di campionamento, condizioni di esercizio al momento del prelievo e contenuto dell’autorizzazione diventano quindi elementi centrali per comprendere quale comma dell’art. 279 possa essere applicato.
Cosa controllare dopo un verbale sulle emissioni
- AUA, autorizzazione ex art. 269 o adesione ad autorizzazione generale;
- classificazione dell’impianto e dell’attività ai sensi dell’art. 272;
- progetto autorizzato e successive modifiche dello stabilimento;
- comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime;
- valori limite, prescrizioni e periodicità dei controlli;
- verbali di campionamento, analisi e condizioni operative dell’impianto.
Per il quadro autorizzativo generale: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Se il controllo è ancora in corso o l’impianto è stato sequestrato
Verbale, autorizzazione, planimetrie e documentazione tecnica devono essere letti insieme. Se il controllo ha prodotto un sequestro, occorre verificare separatamente il titolo cautelare e i termini per il riesame.
Domande frequenti
Ogni impianto che produce emissioni deve avere un’autorizzazione ordinaria?
No. L’art. 272 prevede attività scarsamente rilevanti e autorizzazioni generali. Occorre individuare la categoria concreta dell’impianto.
Una modifica dell’impianto richiede sempre una nuova autorizzazione?
No. La disciplina distingue modifiche sostanziali e non sostanziali, con adempimenti differenti. La qualificazione dipende dagli effetti della modifica e dai criteri applicabili.
Violazione delle prescrizioni e superamento dei limiti hanno la stessa sanzione?
No. L’art. 279 li disciplina separatamente e la corretta qualificazione dipende dal contenuto dell’autorizzazione e dall’accertamento tecnico.
Fonti
Focus: caldaie delle industrie conserviere
Nel comparto conserviero la sostituzione o il potenziamento dei generatori può cambiare il regime autorizzativo e richiedere l’aggiornamento del quadro emissivo.
Se l’autorizzazione viene diffidata, sospesa o revocata
L’art. 278 richiede di distinguere semplice irregolarità, situazione di pericolo, mancato adeguamento e reiterazione delle violazioni.

