La procedura prescrizionale della Parte VI-bis del Testo unico ambientale può consentire l’estinzione di determinate contravvenzioni ambientali, ma il risultato dipende da una sequenza precisa: prescrizione, adempimento, verifica e pagamento. Il calcolo economico interviene solo dopo che l’organo accertatore ha ammesso il contravventore alla procedura.
La verifica dell’adempimento
L’art. 318-quater prevede che l’organo accertatore verifichi, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei tempi indicati.
Quanto si paga dopo l’adempimento
Quando l’adempimento risulta effettuato, il contravventore viene ammesso a pagare entro 30 giorni una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione contestata. Il punto di partenza matematico non è quindi il minimo, né l’importo proposto liberamente dall’ente, ma il massimo edittale della specifica fattispecie.
I costi tecnici entrati a regime nel 2026
Il D.M. 8 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2026, ha fissato gli importi dovuti per le attività tecniche: € 255 per l’asseverazione tecnica, € 322 per la redazione della prescrizione e € 92 per la verifica nei casi di condotta esaurita o adempimento spontaneo. Quando lo stesso ente svolge prescrizione e asseverazione, i primi due importi si sommano.
Il limite del 7% e del 10%
I costi tecnici non possono superare il 7% della somma principale nei casi di singola attività tecnica o verifica “ora per allora”; il limite sale al 10% quando vengono svolte sia la prescrizione sia l’asseverazione. Per questo non è sufficiente sommare sempre € 255 o € 322: occorre confrontare la tariffa con il relativo tetto.
Quando si estingue la contravvenzione
L’art. 318-septies collega l’estinzione della contravvenzione all’adempimento della prescrizione e al pagamento previsto dall’art. 318-quater. Il calcolo dell’importo è quindi solo una parte della procedura: non sostituisce la verifica sull’effettiva ammissibilità del caso alla Parte VI-bis.
Calcola l’importo dal massimo dell’ammenda
Il calcolatore ex art. 318-quater applica un quarto del massimo, aggiunge la voce tecnica selezionata e verifica automaticamente i tetti del 7% o del 10%.
Fonti: d.lgs. n. 152/2006, artt. 318-ter, 318-quater e 318-septies; D.M. 8 ottobre 2025, pubblicato in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2026.
Dal calcolo al verbale concreto
La formula numerica non sostituisce la verifica della fattispecie contestata, dell’articolo richiamato, della data del fatto e delle eventuali conseguenze accessorie. Per l’inquadramento della documentazione è disponibile la pagina dedicata al diritto ambientale per imprese, autorizzazioni e contenzioso.

