CTU e CTP non sono due modi diversi per indicare la stessa attività. Il consulente nominato dal giudice svolge una funzione ausiliaria rispetto all’accertamento disposto nel processo; il consulente di parte, invece, assiste la parte sul piano tecnico e partecipa al contraddittorio peritale.
Contenuto medico-legale a cura della Dott.ssa Valeria Liguori.
Che cosa fa il CTU
Il consulente tecnico d’ufficio risponde al quesito formulato dal giudice e svolge le indagini tecniche necessarie entro il perimetro dell’incarico. In una controversia medico-legale ciò può significare esaminare documentazione sanitaria, visitare la persona e valutare causalità, menomazioni o requisiti sanitari, a seconda dell’oggetto del giudizio.
Che cosa fa il CTP
L’art. 201 c.p.c. consente alle parti di nominare un proprio consulente tecnico. Il CTP può assistere alle operazioni del consulente del giudice e formulare osservazioni sui risultati delle indagini. Il suo compito non è sostituire il difensore né trasformare la consulenza in una contrapposizione personale con il CTU: deve individuare i punti tecnici realmente rilevanti per la parte.
Prima delle operazioni peritali
È utile verificare il quesito, la documentazione già prodotta e le eventuali lacune. Una consulenza efficace parte dal problema che il giudice ha effettivamente chiesto di accertare.
Durante e dopo la CTU
L’art. 195 c.p.c. disciplina anche il contraddittorio sulla relazione del consulente: le parti possono trasmettere osservazioni nel termine fissato dal giudice. Le osservazioni tecniche sono più utili quando indicano una specifica incoerenza tra documenti, accertamenti, criteri utilizzati e conclusioni, anziché limitarsi a contestare genericamente la percentuale o l’esito.
Quando conviene nominare un medico legale di parte
La necessità dipende dal peso che l’accertamento sanitario avrà nella decisione. Nei procedimenti su responsabilità sanitaria, danno alla persona, invalidità, accompagnamento, INAIL o previdenza, il risultato della CTU può incidere in modo diretto sull’esito della controversia. Per questo la scelta va valutata prima delle operazioni, non soltanto dopo aver letto una relazione sfavorevole.
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Fonti e riferimenti
Art. 201 c.p.c., “Consulente tecnico di parte”, testo vigente: Portale Normativo.
Art. 195 c.p.c., “Processo verbale e relazione”, testo vigente: Portale Normativo.
Hai una CTU o un accertamento tecnico in corso?
Il primo passaggio è verificare quesito, fase del procedimento e data delle operazioni peritali.

