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Epatite dopo una trasfusione: è troppo tardi per chiedere il risarcimento?

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

Hai scoperto un’epatite dopo una trasfusione avvenuta molti anni fa e temi che sia troppo tardi per chiedere un risarcimento? L’anno della trasfusione, da solo, non basta per stabilire se il diritto sia prescritto. Occorre ricostruire quando la malattia è stata diagnosticata e, soprattutto, quando è diventato possibile collegarla in modo sufficientemente consapevole alle trasfusioni ricevute.

La distinzione è essenziale anche rispetto alla Legge 210/1992: la decadenza dalla domanda di indennizzo e la prescrizione del risarcimento sono istituti diversi, con presupposti e conseguenze differenti.

Il termine risarcitorio è quinquennale

La giurisprudenza di legittimità qualifica la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da sangue infetto come responsabilità extracontrattuale. Ne consegue, in linea generale, l’applicazione del termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 2947, primo comma, c.c.

Il problema più complesso non è quindi soltanto la durata del termine, ma il suo dies a quo: individuare la data dalla quale i cinque anni iniziano effettivamente a decorrere.

La prescrizione non decorre dalla sola trasfusione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 576/2008, hanno chiarito che il termine non decorre dal giorno in cui viene materialmente eseguita la trasfusione né dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno in modo generico. Occorre che la patologia sia percepita, o possa essere percepita, come un danno ingiusto riconducibile alla condotta di un terzo.

Questo criterio tiene conto della particolare natura dei danni lungolatenti: tra la trasfusione, la diagnosi e la comprensione dell’origine del contagio possono trascorrere molti anni.

Il ruolo della domanda di indennizzo ex Legge 210/1992

La presentazione della domanda amministrativa di indennizzo assume un rilievo probatorio molto forte. La Cassazione ha più volte considerato tale momento come indice della raggiunta consapevolezza della malattia e della sua possibile origine trasfusionale.

Con ordinanza n. 14129/2023, la Corte ha ribadito che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa ex Legge 210/1992, salvo che la controparte dimostri una conoscenza o conoscibilità qualificata anteriore.

La domanda ex Legge 210/1992 non è però, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione dell’azione risarcitoria: indennizzo e risarcimento restano tutele giuridicamente distinte. Per interrompere la prescrizione occorre quindi valutare gli atti compiuti specificamente sul versante risarcitorio.

Una diagnosi generica può non essere sufficiente

La conoscenza della semplice positività a HBV o HCV non coincide necessariamente con la consapevolezza del nesso causale con pregresse emotrasfusioni. La valutazione richiede elementi concreti: contenuto dei referti, informazioni ricevute, ricostruzione della storia trasfusionale, eventuali certificazioni, domande amministrative e altri atti dai quali emerga la percezione dell’origine del danno.

Nei giudizi recenti viene richiesto alla parte che eccepisce una conoscenza anteriore di allegare e provare circostanze obiettive, non mere supposizioni derivanti dal fatto che il paziente avesse avuto contatti con strutture sanitarie.

Perché la cronologia documentale è decisiva

Prima di concludere che un diritto sia prescritto occorre ricostruire almeno quattro passaggi: data delle trasfusioni o della somministrazione di emoderivati; primo riscontro della patologia; momento in cui emerge la possibile origine trasfusionale; atti successivi idonei a interrompere la prescrizione.

Una singola data può essere fuorviante. È il contenuto dei documenti, letto nella loro sequenza, a permettere di individuare il momento in cui il danneggiato disponeva di elementi sufficienti per collegare la malattia alle trasfusioni.

Decadenza dall’indennizzo e prescrizione del risarcimento

La domanda ex Legge 210/1992 è soggetta a una specifica disciplina decadenziale. L’azione risarcitoria segue invece le regole della prescrizione civile. Un caso può quindi presentare questioni differenti sui due versanti: tempestività dell’indennizzo, prescrizione del risarcimento, nesso causale e prova del danno devono essere esaminati separatamente.

Per l’approfondimento sulla decadenza è disponibile la guida dello Studio Legge 210/1992: decadenza e conoscenza del danno nelle epatiti post-trasfusionali.

La prescrizione va verificata prima di escludere la tutela

Nei casi risalenti nel tempo è frequente che il primo dubbio riguardi proprio la prescrizione. Una valutazione attendibile richiede tuttavia di esaminare la cronologia e gli atti effettivamente formati prima di assumere conclusioni definitive.

Lo Studio Liguori & Fimiani segue da anni il contenzioso relativo alle epatiti post-trasfusionali e alla Legge 210/1992. L’esperienza comprende anche il procedimento definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18356/2017.

Devi verificare se una richiesta risarcitoria è ancora proponibile?

Per il primo esame sono utili la domanda ex Legge 210/1992, gli eventuali atti interruttivi, la documentazione sanitaria e una cronologia delle principali date.

Area nazionale sangue infetto →   ·   Sottoponi la documentazione →

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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