L’eredità può essere accettata anche senza una dichiarazione formale. L’art. 476 c.c. considera tacita l’accettazione quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Non ogni atto sui beni ereditari equivale ad accettazione
Occorre distinguere gli atti conservativi o di gestione consentiti al chiamato dagli atti che presuppongono l’esercizio di un diritto ereditario. La qualificazione dipende dal comportamento concreto e dalla sua funzione.
Perché la distinzione è importante
Una volta acquistata la qualità di erede attraverso un’accettazione valida, non è più possibile rinunciare all’eredità. Per questo, soprattutto quando esistono debiti o passività non conosciute, è opportuno verificare gli atti già compiuti prima di decidere come procedere.
Quali comportamenti devono essere esaminati
Azioni giudiziarie sui beni ereditari, atti di disposizione, riscossioni, pagamenti e altre attività possono assumere significati differenti. La giurisprudenza richiede che il comportamento sia incompatibile con la volontà di rinunciare e presupponga la qualità di erede.
Debiti ereditari e beneficio d’inventario
Se il patrimonio del defunto non è ancora chiaro, la verifica dell’eventuale accettazione tacita deve precedere la valutazione tra rinuncia e beneficio d’inventario.
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Eredità con debiti: rinuncia o beneficio d’inventario →

