L’indennizzo INAIL non coincide con il risarcimento civilistico del danno. Quando l’infortunio o la malattia professionale derivano anche da una responsabilità risarcitoria, occorre verificare quali pregiudizi siano già coperti dall’assicurazione sociale e quali possano restare ulteriormente risarcibili.
Non è una semplice sottrazione
La Cassazione ha ribadito anche nel 2026 che il calcolo non può consistere nel sottrarre meccanicamente l’intera prestazione INAIL dall’intero danno civilistico. Il confronto deve rispettare la natura delle singole poste.
Il criterio delle poste omogenee
Le somme erogate dall’INAIL possono incidere sul credito risarcitorio soltanto nei limiti in cui ristori e risarcimento riguardino il medesimo pregiudizio. Occorre quindi distinguere componente patrimoniale e non patrimoniale e verificare quali voci siano effettivamente coperte dalla prestazione assicurativa.
Quali danni richiedono una verifica autonoma
Danno temporaneo, danno morale, personalizzazione e ulteriori conseguenze patrimoniali non possono essere automaticamente trattati come già integralmente soddisfatti dall’indennizzo INAIL. La valutazione dipende dalla singola vicenda e dalle poste concretamente riconosciute.
Perché serve una lettura legale e medico-legale coordinata
Prima della quantificazione è necessario ricostruire menomazione, prestazione INAIL, danno civilistico e responsabilità. La componente medico-legale serve a definire gli esiti; quella giuridica a individuare le voci risarcitorie e le regole di scomputo applicabili.
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