Nel contenzioso relativo alle epatiti post-trasfusionali, la presenza di un’infezione non basta da sola a definire il diritto all’indennizzo. L’ordinanza n. 18356/2017 della Corte di Cassazione mostra con particolare chiarezza quanto siano decisive la distinzione tra HBV e HCV, la documentazione clinica e la verifica delle conseguenze funzionali permanenti.
Il valore del precedente non consiste nell’offrire una regola automatica applicabile a ogni caso. Consiste, al contrario, nel mostrare come la tutela prevista dalla Legge 210/1992 debba essere costruita sulla concreta storia sanitaria della persona interessata.
Il quadro esaminato nei giudizi di merito
Nel procedimento erano documentate infezioni da HCV e HBV successive a trasfusioni. La consulenza tecnica d’ufficio aveva distinto i due quadri: per l’HCV risultava una sieroconversione senza evidenza di replicazione virale in atto, mentre per l’HBV erano stati rilevati elementi compatibili con attività virale e conseguenze cliniche rilevanti.
Sulla base della valutazione medico-legale, il giudice di primo grado riconobbe una menomazione riconducibile, per equivalenza, alla settima categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981 e accolse la domanda di indennizzo.
La Corte d’Appello: la quiescenza dell’HCV non esauriva il caso
Il Ministero della Salute impugnò la decisione. La Corte d’Appello, con sentenza n. 121/2015, rigettò il gravame, rilevando che lo stato silente riguardava l’infezione da HCV ma non il quadro da HBV considerato nel suo complesso.
Il passaggio è significativo perché impedisce di trasformare la nozione di “epatite quiescente” in un’etichetta astratta. La valutazione deve stabilire quali conseguenze permanenti siano effettivamente presenti e documentate nel singolo quadro clinico.
Cassazione n. 18356/2017
Il procedimento è stato quindi portato dinanzi alla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 18356/2017, la controversia si è conclusa lasciando fermo il riconoscimento dell’indennizzo pronunciato nei gradi di merito.
Il precedente viene richiamato anche nell’attuale approfondimento dello Studio sull’epatite post-trasfusionale quiescente e la soglia di indennizzabilità.
Che cosa emerge dal precedente
La prima indicazione è metodologica: non è sufficiente chiedersi se una persona sia positiva per HBV o HCV. Occorre esaminare attività virale, evoluzione clinica, eventuali alterazioni funzionali, accertamenti specialistici e ogni elemento che consenta di stabilire se esista una menomazione permanente rilevante ai fini della Legge 210/1992.
La seconda riguarda la prova. La ricostruzione legale dipende in modo significativo dalla qualità della documentazione sanitaria e dalla sua interpretazione medico-legale. Nei casi che lo richiedono, l’analisi giuridica e la valutazione medico-legale possono essere coordinate, mantenendo distinti i rispettivi piani professionali.
Il precedente non rende indennizzabile ogni epatite quiescente
La giurisprudenza successiva ha continuato a richiedere la presenza di una menomazione permanente con effettiva rilevanza funzionale. Lo stesso approfondimento dello Studio richiama l’ordinanza della Cassazione n. 28711/2023, che ha escluso l’indennizzo in un caso di HCV privo di sintomi e pregiudizi funzionali riconducibili alle categorie tabellari.
La differenza tra i casi conferma il punto centrale: la decisione dipende dal quadro clinico documentato, non dal solo nome della patologia.
Profilo accademico e professionale
Il profilo accademico dell’Avv. Alfonso Maria Fimiani pubblicato dal Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale della Sapienza Università di Roma riporta il relativo percorso accademico e professionale. Consulta il profilo istituzionale Sapienza →
Documentazione utile nelle vicende di epatite post-trasfusionale
Per un primo inquadramento sono utili la documentazione relativa alle trasfusioni, gli esami virologici ed epatici, gli eventuali verbali CMO e gli atti dei procedimenti già svolti.
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