Approfondimenti dello Studio

Epatite post-trasfusionale quiescente e Legge 210/1992: quando spetta l’indennizzo

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

La presenza di un’infezione da HBV o HCV dopo una trasfusione non comporta automaticamente il diritto all’indennizzo previsto dalla Legge 210/1992. La disciplina richiede un danno irreversibile e, secondo la giurisprudenza consolidata, anche il superamento di una soglia minima di indennizzabilità valutata in rapporto alle categorie della Tabella A allegata al d.P.R. 834/1981.

Il problema assume particolare rilievo nei casi di epatite definita “quiescente” o caratterizzata da assenza di sintomi e di pregiudizi funzionali attuali. In queste situazioni non è sufficiente fermarsi alla diagnosi: occorre verificare quali conseguenze permanenti siano effettivamente documentate e se possano essere ricondotte, almeno per equivalenza, a una delle categorie tabellari richiamate dalla normativa.

La soglia minima di indennizzabilità

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8064 del 2010, hanno chiarito che l’indennizzo per epatite post-trasfusionale presuppone un danno permanente riconducibile, secondo un criterio di equivalenza e non di rigida corrispondenza, a una delle infermità comprese nelle otto categorie tabellari.

La conseguenza è importante: la mera presenza dell’infezione non coincide necessariamente con un danno indennizzabile. La valutazione deve riguardare le conseguenze funzionali permanenti concretamente riscontrabili e documentate.

Cosa significa “epatite quiescente” ai fini della Legge 210/1992

Il termine “quiescente” viene utilizzato in questo contesto per descrivere situazioni nelle quali l’infezione è presente o documentata ma non determina, nel momento considerato, sintomi o pregiudizi funzionali tali da superare la soglia richiesta per l’indennizzo.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28711 del 16 ottobre 2023, ha ribadito che, quando il soggetto affetto da contagio HCV non presenta — proprio in ragione dello stato di quiescenza — sintomi e pregiudizi funzionali attuali riconducibili alle categorie tabellari, l’indennizzo non spetta. La pronuncia si inserisce in un orientamento già affermato in precedenza.

La valutazione, tuttavia, resta medico-legale e non può essere sostituita da formule generiche. Occorre verificare se esistano conseguenze funzionali, alterazioni cliniche persistenti, limitazioni o altri elementi idonei a dimostrare una menomazione permanente rilevante ai fini della disciplina.

HBV e HCV: perché non basta distinguere il virus

La diversa biologia delle infezioni da HBV e HCV può assumere rilievo nella valutazione clinica e medico-legale, ma non consente di costruire regole automatiche del tipo “HBV indennizzabile, HCV quiescente non indennizzabile”. Anche in presenza di HBV occorre verificare il quadro concreto; allo stesso modo, un’infezione HCV può produrre conseguenze permanenti rilevanti quando documentate.

Il criterio decisivo resta quindi l’effettiva menomazione permanente, letta insieme alla documentazione clinica, agli esami, al decorso e agli eventuali riscontri funzionali.

Cass. n. 18356/2017: un precedente da leggere nel caso concreto

Nel procedimento definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18356/2017, il riconoscimento dell’indennizzo pronunciato nei giudizi di merito è rimasto fermo. La Corte d’Appello, con sentenza n. 121/2015, aveva rigettato il gravame del Ministero della Salute distinguendo il quadro HCV silente dall’HBV con elementi di attività e conseguenze funzionali. Il precedente è ricostruito nello specifico approfondimento Epatite post-trasfusionale e Legge 210/1992: Cass. n. 18356/2017.

Quel precedente conserva interesse perché mostra quanto sia decisivo il dato concreto. Non può però essere utilizzato come regola generale per affermare che ogni infezione HBV o HCV debba essere automaticamente ascritta a una categoria della Tabella A. La giurisprudenza successiva conferma la necessità di verificare l’esistenza di un danno permanente con effettiva rilevanza funzionale.

Quali documenti sono decisivi

Per una valutazione attendibile sono particolarmente utili gli esami virologici e di funzionalità epatica, gli accertamenti specialistici, le eventuali biopsie o indagini strumentali, la documentazione relativa a terapie e controlli nel tempo e ogni elemento che descriva conseguenze cliniche o funzionali permanenti.

Quando esiste già un giudizio della Commissione Medica Ospedaliera, va esaminata anche la motivazione con cui la patologia è stata ritenuta ascrivibile o non ascrivibile a categoria. Una contestazione utile deve confrontarsi con quel giudizio e non limitarsi a ribadire la presenza dell’infezione.

Quiescenza, decadenza e decorrenza del termine

La soglia minima di indennizzabilità rileva anche per la decorrenza del termine previsto dall’art. 3 della Legge 210/1992. Se il diritto non sorge prima che la menomazione superi il livello minimo richiesto, la ricostruzione del dies a quo deve considerare anche il momento in cui tale condizione sia divenuta conoscibile dall’interessato.

Per questo il tema della quiescenza non riguarda soltanto la misura del danno, ma può incidere anche sulla tempestività della domanda. L’approfondimento specifico è disponibile nella pagina Legge 210/1992: decadenza e conoscenza del danno nelle epatiti post-trasfusionali.

Una valutazione da costruire sul caso concreto

La corretta impostazione non consiste quindi nel chiedersi se l’epatite sia “quiescente” in astratto, ma se la documentazione dimostri una menomazione permanente con caratteristiche sufficienti a integrare i presupposti della Legge 210/1992. Diagnosi, attività virale, conseguenze funzionali e decorso devono essere letti insieme.

Per l’inquadramento generale della disciplina è disponibile la pagina dello Studio dedicata a Legge 210/1992 e danni da sangue infetto.

Documentazione utile per la valutazione

Per una prima valutazione sono utili il verbale CMO, gli esami virologici ed epatici, la documentazione specialistica e gli atti che descrivono l’evoluzione della patologia.

Informazioni e contatti →

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

Scopri di più da Studio Liguori & Fimiani

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere