Modifiche dell’impianto. La qualificazione come sostanziale o non sostanziale dipende dal titolo e dalla normativa di settore. Non è prudente avviare una modifica produttiva confidando soltanto nella sua apparente modestia tecnica.
Modifica di un impianto con AUA o AIA: cosa deve verificare un’industria conserviera
Nuova linea, maggiore capacità, cambio di caldaia, nuovo punto emissivo, modifica del depuratore o diversa gestione dei reflui: il problema non è soltanto tecnico. Prima dell’intervento va stabilito se il titolo ambientale deve essere comunicato, aggiornato o nuovamente richiesto.
AUA: comunicazione della modifica e nuova domanda nei casi sostanziali
L’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede che il gestore comunichi all’autorità competente la modifica dell’attività o dell’impianto. Per le modifiche non sostanziali, salvo i casi disciplinati diversamente, il gestore può procedere quando l’autorità non si sia espressa entro sessanta giorni; l’eventuale aggiornamento dell’AUA non modifica la sua durata.
Quando la modifica è sostanziale, si applica invece la procedura di domanda prevista dal regolamento. La Regione Campania, nelle proprie istruzioni operative, distingue espressamente modifiche sostanziali e non sostanziali e prevede il passaggio tramite SUAP.
AIA: art. 29-nonies e modifiche progettate
Per le installazioni AIA il gestore comunica le modifiche progettate all’autorità competente. Se la modifica è ritenuta sostanziale, occorre attivare il procedimento autorizzativo previsto dall’art. 29-nonies. Le modifiche non sostanziali possono comportare o meno l’aggiornamento delle condizioni dell’AIA.
La Regione Campania richiama tra gli elementi rilevanti l’incremento delle grandezze che costituiscono soglia IPPC, la variazione qualitativa delle emissioni e gli effetti negativi e significativi sull’ambiente.
Nelle conserviere, quali interventi meritano una verifica preventiva?
- aumento della capacità giornaliera o prolungamento della campagna;
- nuova linea di trasformazione o nuovo prodotto;
- sostituzione o potenziamento di caldaie e generatori;
- nuovo camino o modifica del quadro emissivo;
- revamping o ampliamento del depuratore;
- nuovi recapiti o variazioni qualitative/quantitative dello scarico;
- nuove aree di deposito di rifiuti o residui;
- modifica delle reti meteoriche e delle aree di lavaggio.
Scadenza del titolo e modifica sono due problemi distinti
Una modifica non sostanziale dell’AUA non fa ripartire automaticamente la durata dell’autorizzazione. Prima di programmare lavori e investimenti è quindi utile controllare anche la scadenza residua del titolo.
Calcola la scadenza e il termine di rinnovo del titolo ambientale →
Approfondisci l’AUA → · Approfondisci l’AIA →
Fonti
- D.P.R. n. 59/2013, art. 6.
- D.lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies.
- Regione Campania – disciplina operativa AUA, sezione modifiche dell’attività.
