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FIR mancante o incompleto 2026: sanzioni, rifiuti pericolosi e RENTRI

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

Nel 2026 la violazione relativa al formulario di identificazione dei rifiuti non può essere trattata come una sola fattispecie. Occorre distinguere almeno tra rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi, errori formali ricostruibili e mancata trasmissione dei dati FIR al RENTRI.

FIR mancante o inesatto per rifiuti non pericolosi

L’art. 258, comma 4, prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa da € 1.600 a € 10.000 per il trasporto senza formulario o documenti sostitutivi e per il formulario contenente dati incompleti o inesatti.

Quanto vale il pagamento ridotto

Applicando la formula generale dell’art. 16 L. 689/1981, un terzo del massimo è € 3.333,33 e il doppio del minimo è € 3.200. Se il pagamento in misura ridotta è applicabile, il valore più favorevole è quindi € 3.200, oltre alle spese del procedimento.

Errori formali con dati comunque ricostruibili

Il comma 5 prevede una cornice più contenuta, da € 260 a € 1.550, quando le informazioni formalmente incomplete o inesatte siano comunque ricostruibili dai dati corretti presenti nelle scritture previste dalla legge. La stessa disposizione disciplina anche specifiche ipotesi di mancato invio o conservazione. Non ogni errore del FIR, quindi, conduce automaticamente alla forbice di € 1.600–€ 10.000.

Rifiuti pericolosi: non è una semplice sanzione amministrativa

Dopo le modifiche intervenute nel 2025, il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o documenti sostitutivi è punito penalmente con la reclusione da uno a tre anni. Questa fattispecie non deve quindi essere inserita nel calcolatore del pagamento amministrativo ridotto.

Trasmissione dei dati FIR al RENTRI

È distinta dalla mancanza del formulario la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR. Per questa specifica violazione, in sede di prima applicazione, le sanzioni del comma 10 decorrono dal 15 settembre 2026.

Verifica la singola fattispecie

Il calcolatore rifiuti e RENTRI contiene separatamente FIR non pericolosi, violazioni formali e trasmissione dati RENTRI, proprio per evitare di applicare la formula sbagliata alla contestazione ricevuta.

Fonti: d.lgs. n. 152/2006, art. 258, commi 4, 5, 10 e 10-bis, testo vigente dal 1° marzo 2026; portale RENTRI.

Dal calcolo al verbale concreto

La formula numerica non sostituisce la verifica della fattispecie contestata, dell’articolo richiamato, della data del fatto e delle eventuali conseguenze accessorie. Per l’inquadramento della documentazione è disponibile la pagina dedicata al diritto ambientale per imprese, autorizzazioni e contenzioso.

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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