Informazione generale, da verificare sul caso concreto. Le regole di compatibilità possono dipendere da durata del rapporto, reddito, decorrenza, obblighi di comunicazione e posizione assicurativa. Avvertenze e limiti di utilizzo.
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Si può lavorare prendendo la pensione ai superstiti?
Sì. La pensione ai superstiti è cumulabile con i redditi del beneficiario, ma oltre determinate soglie il suo importo può essere ridotto. Non esiste quindi un divieto generale di lavorare: il problema è la misura della pensione spettante dopo il cumulo.
Limiti di reddito 2026
| Reddito annuo del beneficiario | Riduzione |
|---|---|
| Fino a € 23.862,15 | Nessuna |
| Oltre € 23.862,15 e fino a € 31.816,20 | 25% |
| Oltre € 31.816,20 e fino a € 39.770,25 | 40% |
| Oltre € 39.770,25 | 50% |
Le soglie corrispondono a tre, quattro e cinque volte il trattamento minimo annuo INPS 2026, pari a € 7.954,05.
Quando le riduzioni non si applicano
L’INPS precisa che i limiti di cumulabilità non si applicano quando il beneficiario appartiene a un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
La riduzione non può superare i redditi aggiuntivi
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2022, la decurtazione effettiva della pensione non può eccedere l’ammontare dei redditi aggiuntivi di riferimento. L’INPS ha adeguato i criteri di calcolo e procede alle verifiche reddituali sulle prestazioni interessate.
NASpI e pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti è compatibile anche con la NASpI. Se il beneficiario percepisce entrambe, però, va comunque verificato il reddito rilevante ai fini delle eventuali riduzioni della reversibilità. È disponibile un approfondimento specifico su NASpI e pensione ai superstiti.
Per stimare la quota spettante e l’eventuale riduzione in base al reddito puoi utilizzare anche il calcolatore della pensione di reversibilità 2026. Il risultato resta orientativo: composizione del nucleo, tipologia dei redditi ed eccezioni alla riduzione possono modificare l’importo effettivamente dovuto.
Fonti
INPS, scheda pensione ai superstiti; circolare n. 153 del 19 dicembre 2025; circolare n. 108 del 22 dicembre 2023; Corte costituzionale n. 162/2022.

