Prescrizione ambientale. La procedura degli artt. 318-bis e ss. non si applica indistintamente a ogni illecito ambientale. Occorre verificare la contravvenzione contestata, l’assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno richiesta dall’art. 318-bis e il contenuto della prescrizione impartita.
Prescrizione ambientale ex artt. 318-bis e ss.: cosa deve fare l’impresa
Ricevere una prescrizione non significa che il procedimento penale sia già chiuso. Per ottenere l’effetto estintivo previsto dalla legge occorre rispettare contenuto, termini, verifica dell’adempimento e pagamento.
Quando può operare la procedura
L’art. 318-bis circoscrive la procedura alle contravvenzioni ambientali previste dal d.lgs. n. 152/2006 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Prima di impostare la strategia è quindi necessario verificare la fattispecie contestata e il presupposto di accesso alla procedura.
Il termine va gestito come una scadenza critica
L’art. 318-ter prevede un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario alla regolarizzazione. Se specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore causano un ritardo, può essere chiesta una sola proroga, fino a sei mesi. La richiesta deve essere motivata e documentata: attendere la scadenza senza formalizzare le difficoltà espone l’impresa al rischio di inadempimento.
Adempiere significa poterlo dimostrare
Ogni attività eseguita per ottemperare dovrebbe essere tracciata: ordini di lavoro, fotografie, relazioni tecniche, formulari, analisi, aggiornamenti autorizzativi, PEC e richieste di verifica. L’organo accertatore verifica l’eliminazione della violazione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.
Pagamento ai fini dell’estinzione
Quando risulta l’adempimento, il contravventore viene ammesso al pagamento, entro trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione, oltre agli eventuali importi dovuti per prescrizione o asseverazione tecnica ai sensi dell’art. 318-ter, comma 4-bis.
Dal 2026 un decreto ministeriale ha definito anche i costi delle attività svolte dagli enti del SNPA: 255 euro per l’asseverazione tecnica, 322 euro per la redazione della prescrizione e 92 euro per la verifica nei casi indicati dal decreto, nei limiti percentuali fissati dallo stesso provvedimento.
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La notizia di reato non viene meno con la prescrizione
L’organo accertatore deve comunque riferire la notizia di reato al pubblico ministero. La procedura incide sul successivo percorso estintivo, non elimina l’esistenza dell’accertamento. Per questo adempimento tecnico e strategia difensiva penale devono essere coordinati.
Documenti da verificare subito
- verbale di accertamento e norma contestata;
- testo integrale della prescrizione;
- termine assegnato e relativa decorrenza;
- eventuale asseverazione tecnica;
- interventi necessari e relativo cronoprogramma;
- documentazione di adempimento;
- eventuale necessità di proroga;
- comunicazione di ammissione al pagamento.
Fonti
- D.lgs. n. 152/2006, art. 318-quater.
- D.lgs. n. 152/2006, artt. 318-bis e 318-ter.
- D.M. pubblicato in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2026.

