La società non riesce più a rimborsare un finanziamento e la banca chiede il pagamento direttamente al socio o all’amministratore. La richiesta può essere legittima anche quando il debitore principale è una società a responsabilità limitata. Occorre però verificare quale garanzia personale sia stata sottoscritta, quali obbligazioni copra e se la banca possa effettivamente pretendere le somme richieste.
La distinzione è importante. Il principio della responsabilità limitata protegge normalmente il patrimonio personale dei soci rispetto ai debiti della società. Questa separazione può essere superata quando il socio assume volontariamente un’obbligazione personale, ad esempio sottoscrivendo una fideiussione a favore della banca.
La richiesta di pagamento non deve quindi essere considerata automaticamente illegittima. Allo stesso tempo, la firma di una garanzia non esclude la possibilità di contestarne determinate clausole, l’estensione o l’efficacia.
La questione è tornata di particolare attualità dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24825 del 28 agosto 2026, che ha precisato alcuni aspetti fondamentali della disciplina delle fideiussioni bancarie.
La SRL non paga il finanziamento: perché la banca può rivolgersi al socio?
Nelle società a responsabilità limitata, delle obbligazioni sociali risponde, in linea generale, soltanto la società con il proprio patrimonio, secondo quanto previsto dall’art. 2462 del codice civile. La posizione cambia quando un socio o un amministratore sottoscrive una fideiussione. Ai sensi dell’art. 1936 c.c., il fideiussore garantisce personalmente l’adempimento di un’obbligazione altrui. La banca può quindi disporre di due distinti soggetti obbligati: la società che ha ricevuto il finanziamento e la persona fisica che ne ha garantito il pagamento. La fideiussione può riguardare una specifica operazione, come un mutuo o un finanziamento aziendale, oppure una pluralità di obbligazioni bancarie, anche future. Nel secondo caso si parla comunemente di fideiussione omnibus. Per le obbligazioni future, l’art. 1938 c.c. richiede la previsione dell’importo massimo garantito. Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la cessazione della carica sociale. L’amministratore che si dimette o il socio che trasferisce la propria partecipazione non viene automaticamente liberato dalla garanzia personale precedentemente sottoscritta. Occorre verificare il contratto, l’eventuale recesso, gli accordi intervenuti con la banca e le obbligazioni sorte prima e dopo la cessazione del rapporto societario. Anche quando la società sia entrata in liquidazione o sia sottoposta a una procedura concorsuale, la posizione del fideiussore deve essere esaminata autonomamente.
Quali documenti bisogna controllare prima di pagare?
Quando arriva una richiesta di pagamento, il primo problema è stabilire se l’importo richiesto corrisponda effettivamente alle obbligazioni garantite. Non è sufficiente conoscere l’ammontare del debito risultante dalle comunicazioni bancarie. Occorre acquisire il contratto di fideiussione e gli eventuali atti integrativi, individuare il finanziamento o i rapporti bancari garantiti, ricostruire l’andamento delle esposizioni e verificare i pagamenti già effettuati. Particolare attenzione deve essere riservata alla distinzione tra capitale, interessi, spese e ulteriori accessori. L’esistenza di un massimale non significa necessariamente che la banca possa pretendere automaticamente l’intero importo indicato nella garanzia. Il credito deve essere ricostruito alla luce delle obbligazioni effettivamente sorte e delle condizioni contrattuali applicabili. È inoltre necessario esaminare le comunicazioni con cui la banca ha revocato gli affidamenti, dichiarato la decadenza dal beneficio del termine oppure richiesto il pagamento. Le relative date possono assumere rilievo decisivo. In alcune situazioni devono essere approfonditi anche gli artt. 1955 e 1956 c.c., relativi, rispettivamente, al pregiudizio arrecato dal creditore ai diritti di surrogazione del fideiussore e alla concessione di ulteriore credito in presenza delle condizioni previste dalla legge. Queste disposizioni non determinano una liberazione automatica del garante. La loro applicazione richiede l’accertamento dei presupposti specifici. Prima di assumere una decisione economica, è quindi opportuno distinguere almeno tre questioni: l’esistenza del credito, la validità della garanzia e la sua concreta estensione.
Le clausole ABI e la sentenza della Cassazione n. 24825/2026
Una parte significativa del contenzioso bancario riguarda le fideiussioni che riproducono alcune clausole dello schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana. Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d’Italia aveva individuato criticità concorrenziali in determinate previsioni contrattuali, riguardanti la cosiddetta reviviscenza della garanzia, la deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. e la sopravvivenza della fideiussione in alcune ipotesi di invalidità dell’obbligazione principale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, avevano chiarito che la nullità derivante dall’intesa anticoncorrenziale riguarda, in linea generale, le clausole che ne costituiscono applicazione, senza comportare necessariamente l’invalidità dell’intero contratto. La successiva sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 ha affrontato due ulteriori questioni: l’applicabilità di tali principi alle fideiussioni specifiche e alle garanzie stipulate fuori dal periodo oggetto dell’accertamento amministrativo del 2005. La Corte ha chiarito che il giudice deve verificare se il modello contrattuale concretamente utilizzato corrisponda a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza. Per le fideiussioni specifiche stipulate prima o dopo il periodo esaminato dalla Banca d’Italia, il provvedimento n. 55/2005 può costituire un elemento probatorio, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale rilevante nel caso concreto. Questa precisazione incide direttamente sulle prospettive di una controversia. La presenza di clausole simili a quelle dello schema ABI non consente di affermare indiscriminatamente che qualsiasi fideiussione bancaria sia nulla. È necessario considerare il tipo di garanzia, la data di sottoscrizione, il contenuto delle clausole e gli elementi disponibili per dimostrare la violazione delle regole concorrenziali. L’analisi non può quindi limitarsi a un confronto formale tra testi contrattuali.
La banca ha rispettato i termini per chiedere il pagamento?
Un’ulteriore questione riguarda l’art. 1957 del codice civile. La disposizione disciplina la permanenza dell’obbligazione del fideiussore dopo la scadenza dell’obbligazione principale e prevede, nella sua formulazione ordinaria, un termine di sei mesi entro il quale il creditore deve proporre le proprie istanze e diligentemente proseguirle. La verifica è particolarmente delicata quando il contratto contiene una clausola di deroga a tale disciplina. La sentenza delle Sezioni Unite n. 24825/2026 ha chiarito un punto di notevole interesse pratico. Quando la fideiussione contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, la banca può evitare la decadenza anche mediante una richiesta stragiudiziale rivolta tempestivamente al garante, pur quando la distinta clausola di esenzione dai termini dell’art. 1957 sia stata dichiarata nulla per violazione della disciplina antitrust. La conseguenza è significativa. La nullità della clausola derogatoria non comporta necessariamente la liberazione del fideiussore per il solo fatto che la banca non abbia avviato un giudizio entro sei mesi. Occorre verificare se esista una clausola di pagamento a prima richiesta, quale sia il suo contenuto, quando sia scaduta l’obbligazione principale e se la richiesta stragiudiziale sia stata tempestivamente formulata. Le modalità di escussione e le difese disponibili dipendono inoltre dalla qualificazione complessiva del contratto. Il rapporto tra garanzia accessoria, clausola a prima richiesta e contratto autonomo di garanzia non può essere risolto sulla base della sola denominazione utilizzata dalla banca.
Prima di contestare la richiesta della banca
Una richiesta di pagamento può arrivare dopo anni dalla sottoscrizione della fideiussione, quando l’imprenditore ha già lasciato la società oppure quando l’attività aziendale è cessata. In queste circostanze, la ricostruzione documentale assume particolare importanza. Devono essere esaminati il contratto originario, le eventuali modifiche, gli estratti e i conteggi bancari, le comunicazioni di revoca degli affidamenti, le richieste di pagamento e gli atti giudiziari eventualmente notificati. Se è stato notificato un decreto ingiuntivo o avviata un’esecuzione, occorre verificare immediatamente i termini e gli strumenti processuali disponibili. La valutazione giuridica può condurre a conclusioni differenti: contestazione dell’importo, eccezioni relative alla garanzia, verifica di possibili decadenze oppure negoziazione di un accordo con il creditore. La soluzione dipende dalla documentazione e dalla concreta posizione del garante. Lo Studio Liguori & Fimiani assiste soci, amministratori e imprenditori nell’esame delle garanzie personali e delle controversie connesse ai rapporti societari e bancari. Un primo inquadramento richiede il contratto di fideiussione, la richiesta ricevuta e gli atti relativi al debito garantito.
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Per distinguere la garanzia personale dalla responsabilità derivante dalla carica, si veda la responsabilità degli amministratori di SRL. Ulteriori approfondimenti: controversie societarie e risposte rapide per soci e amministratori.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Artt. 1936, 1938, 1944, 1955, 1956, 1957 e 2462 c.c.; Banca d’Italia, provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005; Cass., Sez. Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass., Sez. Unite, 28 agosto 2026, n. 24825.

