Ricevere un provvedimento da un Ministero non significa automaticamente dover ricorrere al TAR Lazio. La competenza va verificata applicando i criteri dell’art. 13 c.p.a. alla sede dell’autorità, agli effetti diretti dell’atto e all’eventuale disciplina speciale.
Sede dell’autorità ed effetti del provvedimento
Il codice del processo amministrativo attribuisce rilievo sia alla sede dell’amministrazione sia all’ambito territoriale degli effetti diretti del provvedimento. Negli altri casi relativi ad atti statali, la competenza è del TAR Lazio, sede di Roma.
Perché la verifica deve precedere il ricorso
Competenza, rito e termini sono questioni preliminari. Un atto centrale che produce effetti circoscritti può richiedere una soluzione diversa da un atto statale a portata non territorialmente limitata.
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Riferimento: art. 13 d.lgs. n. 104/2010; v. anche Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ord. 13 luglio 2021, n. 13.

