Uno degli errori più frequenti è identificare il giudice competente soltanto in base al fatto che l’atto provenga da un’amministrazione statale. L’art. 13 c.p.a. impone invece di verificare anche dove si producono gli effetti diretti del provvedimento.
Il criterio dell’efficacia territoriale
Quando gli effetti diretti dell’atto sono limitati a una regione, il criterio territoriale può radicare la competenza del TAR di quella regione. L’Adunanza plenaria n. 13/2021 ha chiarito il rapporto tra criterio della sede e criterio dell’efficacia.
Quando entra in gioco Roma
Negli altri casi relativi agli atti statali, ferma la verifica di eventuali competenze funzionali, l’art. 13 attribuisce la controversia al TAR Lazio, sede di Roma.

