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EPR tessile 2026: cosa devono preparare produttori di moda, calzature e pelletteria

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

Per il settore tessile la responsabilità estesa del produttore è entrata in una fase decisiva. A livello europeo la direttiva quadro sui rifiuti prevede ormai un regime EPR per prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri. In Italia, al 2 settembre 2026, il passaggio ufficiale più recente verificato è il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata il 23 luglio 2026 sullo schema di regolamento dedicato ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa.

Il regolamento italiano non va trattato come già definitivamente vigente

Il parere favorevole della Conferenza Unificata rappresenta un passaggio avanzato dell’iter, ma non coincide da solo con la pubblicazione del regolamento definitivo. Le imprese devono quindi distinguere tra obblighi europei già definiti, disciplina italiana già vigente per altri profili ambientali e adempimenti che diventeranno concretamente esigibili con l’entrata in vigore del regime nazionale.

Chi deve prepararsi

Lo schema nazionale riguarda la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa. Per ciascuna impresa occorre però verificare il ruolo concretamente svolto nella catena: fabbricante, importatore, soggetto che immette per primo il prodotto sul mercato nazionale, venditore a distanza o altro operatore coinvolto.

Quali aree di compliance sono destinate a diventare centrali

  • individuazione del soggetto qualificabile come produttore;
  • registrazione e tracciabilità degli operatori;
  • adesione a sistemi collettivi o organizzazione di sistemi individuali nei casi consentiti;
  • finanziamento delle attività di raccolta, selezione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio;
  • raccolta e trasmissione dei dati sull’immesso sul mercato e sulla gestione;
  • criteri di modulazione dei contributi collegati alle caratteristiche ambientali dei prodotti.

Moda ed ecodesign: l’EPR non è più un tema soltanto di rifiuti

La disciplina europea mira anche a incentivare prodotti più durevoli, riparabili e riciclabili. Questo rende strategico coordinare EPR, requisiti di ecodesign, informazioni sul prodotto e futuri obblighi di Digital Product Passport. Per le imprese della moda la compliance ambientale tende quindi a spostarsi progressivamente dalla sola gestione del fine vita alla progettazione e documentazione del prodotto.

Responsabilità estesa del produttore – guida per imprese → · Ecodesign e Digital Product Passport →

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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