Nelle domande di indennizzo per epatite post-trasfusionale, uno dei problemi più delicati riguarda il momento dal quale decorre il termine per presentare l’istanza. La risposta non coincide necessariamente con la data della prima diagnosi: occorre verificare quando l’interessato abbia acquisito, o potesse ragionevolmente acquisire, una conoscenza sufficientemente qualificata del danno indennizzabile e del suo possibile collegamento causale con la trasfusione.
La materia è stata oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale significativa. Per questo non è prudente ricondurre ogni vicenda a una formula automatica: la cronologia documentale del singolo caso resta decisiva.
Il termine previsto dall’art. 3 della Legge 210/1992
L’art. 3 della Legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevede, per le epatiti post-trasfusionali, un termine perentorio di tre anni. La disposizione collega la decorrenza alla conoscenza del danno sulla base della documentazione prevista dalla legge.
Per le infezioni da HIV la legge contempla un termine diverso. Proprio per la presenza di discipline non sovrapponibili, la verifica della tempestività deve essere svolta sulla fattispecie concreta e non attraverso formule valide indistintamente per ogni patologia.
Conoscere la patologia non significa sempre conoscere il danno indennizzabile
La giurisprudenza ha distinto la mera conoscenza della malattia dalla conoscenza dell’evento rilevante ai fini dell’indennizzo. Nei casi post-trasfusionali occorre verificare anche quando sia divenuto conoscibile, secondo indici oggettivi e il parametro dell’ordinaria diligenza, il rapporto tra patologia e precedente trattamento trasfusionale.
Questo non significa che il termine decorra soltanto dal momento in cui un medico formuli espressamente e formalmente una certificazione del nesso causale. La valutazione è più complessa: devono essere considerati documentazione sanitaria, informazioni ricevute, storia clinica, conoscenze concretamente accessibili all’interessato e ogni altro elemento idoneo a collocare nel tempo una ragionevole conoscibilità della correlazione causale.
Conta anche la soglia di indennizzabilità
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8064 del 2010, hanno chiarito che per le epatiti post-trasfusionali la Legge 210/1992 presuppone un danno permanente che superi una soglia minima, valutata per equivalenza rispetto alle categorie della Tabella A allegata al d.P.R. 834/1981.
La stessa pronuncia collega la decorrenza della decadenza anche alla consapevolezza del superamento di tale soglia. Ne deriva che, nei casi in cui la patologia sia nota ma le conseguenze inizialmente non raggiungano il livello richiesto per l’indennizzo, la ricostruzione del dies a quo deve considerare anche l’evoluzione clinica e funzionale documentata nel tempo.
Conoscenza effettiva e ragionevole conoscibilità
Un altro passaggio importante è che la giurisprudenza non considera soltanto ciò che la persona afferma di avere effettivamente saputo. Alla conoscenza effettiva può essere equiparata la ragionevole conoscibilità, valutata alla luce di indici oggettivi, delle informazioni disponibili e dell’ordinaria diligenza.
La Corte di Cassazione ha continuato a ribadire la necessità di una conoscenza qualificata del rapporto causale e del danno rilevante. Anche la giurisprudenza più recente evidenzia che una semplice coincidenza temporale o la mera consapevolezza della patologia non possono essere automaticamente sovrapposte alla conoscenza dell’evento indennizzabile; al tempo stesso, una prolungata inerzia può assumere rilievo se la documentazione e gli elementi disponibili rendevano il collegamento ragionevolmente conoscibile.
Perché la cronologia documentale è decisiva
Per valutare la tempestività di una domanda possono essere rilevanti, a seconda del caso, la data delle trasfusioni, i primi riscontri di positività, le diagnosi specialistiche, le cartelle cliniche, gli esami che documentano l’evoluzione dell’epatopatia, le certificazioni che prospettano il collegamento causale e gli eventuali precedenti procedimenti amministrativi o previdenziali.
La sequenza va ricostruita prima di affermare che una domanda sia tempestiva o decaduta. Una data isolata può essere fuorviante se non viene letta insieme al contenuto effettivo del documento e alle informazioni che da esso potevano ragionevolmente essere ricavate.
I precedenti dello Studio: valore del caso concreto, non regola automatica
Lo Studio ha seguito in passato controversie nelle quali i giudici hanno distinto la mera conoscenza della patologia dalla successiva consapevolezza del collegamento con pregresse trasfusioni. Quei precedenti conservano interesse perché mostrano come il problema del termine possa dipendere dalla documentazione e dalla storia clinica del singolo assistito.
Non sarebbe però corretto trasformare l’esito di quei giudizi in una regola generale secondo cui il termine inizi sempre a decorrere da una specifica certificazione medica o dalla data in cui il paziente dichiara di avere compreso l’eziologia. La giurisprudenza richiede una valutazione complessiva della conoscenza o ragionevole conoscibilità.
Decadenza dall’indennizzo e prescrizione del risarcimento non coincidono
Il termine per presentare la domanda di indennizzo ex Legge 210/1992 non deve essere confuso con i termini applicabili a un’eventuale azione risarcitoria. Indennizzo e risarcimento costituiscono tutele autonome, con presupposti e regole differenti; anche la verifica dei termini deve quindi essere svolta separatamente.
Per l’inquadramento generale delle due tutele è disponibile l’approfondimento Epatite B e C dopo trasfusioni: Legge 210/1992, indennizzo e risarcimento.
Verificare il termine sul caso concreto
Per una valutazione sono utili il provvedimento ricevuto, la domanda già presentata, le cartelle cliniche relative alle trasfusioni e i documenti che consentono di collocare nel tempo diagnosi, evoluzione della patologia e conoscenza del possibile nesso causale.

