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Testamento e lesione di legittima: quando contestare una disposizione

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
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Un testamento può essere formalmente valido e, allo stesso tempo, incidere sui diritti che la legge riserva a determinati familiari. Per questo contestare un testamento e chiedere la reintegrazione della legittima non sono la stessa cosa: prima di agire occorre capire quale sia il problema giuridico effettivo.

Chi sono i legittimari

Il Codice civile riserva una quota dell’eredità a determinati soggetti, indicati dall’art. 536 c.c.: coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti. La misura della quota disponibile e di quella riservata cambia in relazione alla composizione familiare esistente al momento dell’apertura della successione.

Per questo non è possibile stabilire se esista una lesione guardando soltanto alla percentuale indicata nel testamento. Occorre ricostruire l’intero assetto successorio.

La lesione non si calcola sul solo patrimonio rimasto

Una valutazione seria deve considerare il patrimonio relitto, i debiti e le attribuzioni compiute in vita che possono assumere rilievo ai fini della ricostruzione della massa. Donazioni di immobili, trasferimenti patrimoniali, liberalità e operazioni effettuate negli anni precedenti possono modificare in modo sostanziale il quadro.

Di conseguenza, la domanda “mi hanno lasciato meno degli altri, posso impugnare?” non ha una risposta affidabile senza inventario patrimoniale e documentazione.

Invalidità del testamento e lesione di legittima sono piani diversi

Un testamento può essere contestato per problemi che riguardano forma, capacità, autenticità o formazione della volontà. L’azione di riduzione, invece, interviene quando disposizioni testamentarie o attribuzioni rilevanti eccedono ciò che il defunto poteva liberamente disporre a danno della quota riservata.

Confondere i due piani porta spesso a impostare male la controversia. Se il testamento è valido, il problema può non essere eliminarlo, ma ridurne gli effetti nella misura necessaria alla reintegrazione del diritto del legittimario.

Quali documenti servono

La prima raccolta dovrebbe comprendere testamento, dichiarazione di successione se già presentata, visure e atti relativi agli immobili, documentazione bancaria disponibile, atti di donazione o trasferimento conosciuti e una ricostruzione dei rapporti familiari. Quando vi sono società, aziende o partecipazioni, la fotografia patrimoniale può richiedere un approfondimento ulteriore.

Il valore dei beni non dovrebbe essere trattato come un dato neutro. Una differenza di stima può cambiare la verifica della quota riservata e, quindi, l’intera strategia.

Prima del giudizio: la mediazione

Le controversie in materia di successioni ereditarie rientrano tra quelle per le quali l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 prevede il previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione non deve però essere considerata un adempimento formale: arriva dopo che posizione, beni e obiettivi sono stati ricostruiti con sufficiente precisione.

In una successione con patrimonio rilevante, un accordo privo di una corretta fotografia dell’asse può semplicemente spostare il conflitto invece di risolverlo.

Quando conviene iniziare la verifica

Il momento corretto è quando emergono elementi concreti: un testamento inatteso, attribuzioni molto sbilanciate, donazioni pregresse significative, beni apparentemente scomparsi dalla massa o divergenze sulla consistenza del patrimonio. Non serve partire da un’accusa; serve partire dai documenti.

Approfondimento collegato: se il problema riguarda lo scioglimento della comunione tra coeredi, leggi Divisione ereditaria tra coeredi: come si affronta il conflitto.


Fonti normative

Codice civile – successioni, Normattiva
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 – mediazione, Normattiva

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Approfondimento editoriale a cura di Studio Liguori & Fimiani. Profilo dell’Avv. Alfonso Maria Fimiani →

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