Categoria: Epatite

  • Epatite, indennizzo ex L. 210/92 e risarcimento del danno: decadenza e prescrizione.

    Tempestività della domanda: il termine triennale decorre dalla conoscenza oggettiva del danno.

    In un precedente articolo abbiamo illustrato la procedura per la richiesta dell’indennizzo previsto dalla L. 210/92 per coloro i quali sono stati contagiati col virus dell’epatite o con l’HIV da trasfusioni di sangue infetto: se la stessa appare lineare, nel caso concreto si assiste molto spesso al deragliamento dai binari.

    Si apre, dunque, un contenzioso che la vittima percepisce comprensibilmente come una ingiustizia nell’ingiustizia.

    Vogliamo, allora, riportare stralci di provvedimenti di Tribunali, Corti d’Appello e Corte di Cassazione che hanno accolto i nostri ricorsi e le nostre difese, proprio per dimostrare che non bisogna mai perdere la speranza.

    • Il caso

    L’art. 3 comma 1^ della Legge 210 del 25.02.1992 recita testualmente: “I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministero della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.

    La domanda, dunque, va presentata entro tre anni dalla scoperta del danno da epatite post-trasfusionale e dieci anni nel caso di HIV.

    Ma cosa significa “conoscenza del DANNO” e perché il legislatore non ha invece scritto “conoscenza della PATOLOGIA”?

    Quello da epatite (in particolare, epatite C) è danno c.d. “lungolatente”, la cui conoscenza giuridica, richiesta dalla L. 210/92, va posticipata al momento in cui il danneggiato viene reso edotto non solo della patologia (conoscenza oggettiva) ma anche del nesso causale -o quanto meno della probabilità del nesso causale- fra evento (trasfusione) e patologia contratta (conoscenza soggettiva).

    Il Tribunale (Sentenza n. 3058/2012) ha condiviso la nostra tesi ed ha così motivato l’accoglimento del nostro ricorso: “Premessa la legittimazione passiva del Ministero convenuto come da consolidato orientamento del giudice di legittimità (Cass. 29311/11; 12538/11) la domanda è fondata e va accolta nei sensi di cui al dispositivo conformemente, quanto a diagnosi ed individuazione del nesso eziologico, alle conclusioni del CTU, in linea con le valutazioni della fase amministrativa, previa individuazione del “dies a quo” da cui decorre il termine per la domanda amministrativa (qui proposta il **.**.08) non già nella data di mera conoscenza della patologia (**.**.1996) bensì in quella (**.**.08) di conoscenza del danno (art. 3 L. 210/1992), concetto che non può essere avulso dalla conoscenza, sia pure in termini di ipotesi, del nesso eziologico (v. Cass. 7304/11)”.

    Orientamento condiviso anche dalla Corte d’Appello – Sezione Lavoro, che con la Sentenza n. 873/2015 ha deciso altro caso e confermato che “Il termine di decadenza di tre (e dieci anni), di cui all’art. 3, comma 1, si sposta in avanti nel senso che comincia a decorrere dal momento in cui chi chiede l’indennizzo acquisisce la consapevolezza della correlazione causale tra la malattia e la trasfusione (Cass. n. 19811 del 2013, n. 24903/2014). Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie la domanda amministrativa avanzata dalla OMISSIS in data **/**/2009 non appare tardiva, in quanto la conoscenza del nesso causale tra trasfusione e danno si è verificata solo in data **/**/2008, quando è intervenuta la certificazione rilasciata in proposito dal dr. OMISSIS dell’Ospedale “**********” di ************* (mentre invece la biopsia epatica del **/**/1999 attestava solo la patologia, e non anche il nesso causale con la trasfusione). L’appello principale proposto dalla OMISSIS va quindi accolto, con riforma della gravata sentenza sul punto, e con condanna del Ministero all’erogazione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 a decorrere dalla domanda del **/**/2009”.

    La nostra lettura dell’art. 3 L. 210/92 esce rafforzata dai precedenti giurisprudenziali relativi a nostri assistiti: il termine dei tre (o dieci) anni decorre non dal momento della conoscenza della patologia, ma dal momento in cui il danneggiato prende coscienza anche della sua gravità e della sua eziologia.

  • Epatite B e C: danni da trasfusione di sangue infetto

    L’indennizzo ex Legge 210/92 e risarcimento del danno

    L’epatite è un’infiammazione del fegato che provoca dolore e gonfiore e ne compromette la funzionalità.

    Tra le cause più diffuse vi è l’infezione virale.

    Nelle gran parte dei casi l’epatite B e/o C appare asintomatica o addirittura quiescente e mantiene tale stato anche per decine di anni, salvo poi manifestarsi con comuni sintomi quali affaticamento, febbre, nausea o vomito, feci chiare, una colorazione gialla degli occhi e della pelle chiamata ittero, urina color scuro.

    L’intento di chi scrive non è quello di affrontare il problema dal punto di vista scientifico né di alimentare la cattiva abitudine dell’autodiagnosi: nel caso in cui si abbiano dubbi, è indispensabile rivolgersi prima al proprio medico curante e successivamente anche ad uno specialista.

    L’esperienza del nostro Studio ci consente di suggerire quali sono le procedure per tutelarsi nel caso in cui si scopra di avere l’epatite B (o, più correttamente, epatite HBV correlata) o l’epatite C (o epatite HCV correlata).

    Coloro i quali hanno contratto l’epatite B o C o l’HIV a seguito di trasfusioni di sangue infetto hanno diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, riconosciuto ai sensi della L. 210/92, ed al risarcimento del danno in sede civile.

    Riteniamo che questo sia un principio generale sacrosanto di giustizia sociale e non condividiamo gli orientamenti giurisprudenziali che tendono a restringere l’applicazione delle norme punitive e ad introdurre alcune giustificazioni ed attenuanti: se lo Stato ha sbagliato ed ha causato un danno, lo Stato deve pagare.

    L’indennizzo ex L. 210/92 consiste in un assegno bimestrale che si rivaluta di anno in anno (nel 2017 partiva da un minimo di € 1.541,66 fino ad un massimo di € 1.726,38).

    L’importo del risarcimento, invece, varia a seconda della gravità del danno.

    Chi affronta il calvario che inizia con la diagnosi di epatite non deve sentirsi solo e non deve perdere la speranza e la voglia di combattere, soprattutto al giorno d’oggi, alla luce dei progressi ottenuti dalla scienza medica, che pare aver trovato cure efficaci alla patologia.

    La nostra esperienza ci dice che molte persone non hanno cognizione della eziologia: non sono in grado di ricondurre immediatamente l’epatite a trasfusioni di sangue o emoderivati subite decenni prima. Eppure proprio le emotrasfusioni sono state, soprattutto in passato, tra le prime cause di trasmissione di HBV ed HCV: è per questo motivo che si rende necessario fare sempre uno sforzo mnemonico o anche una breve indagine conoscitiva.

    Scoperta la presenza del virus, è necessario presentare senza ritardo all’ASL competente l’istanza per il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 210/92 corredata della documentazione medica (cartella clinica attestante la trasfusione e certificazione con diagnosi di epatite in primis) ed amministrativa necessarie, oltre che di copia di un documento di riconoscimento. Suggeriamo di compilare il tutto con l’aiuto di un legale esperto in materia, al fine di evitare errori.

    L’ASL provvederà dunque ad istruire la pratica e ad inviare la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera competente, la quale dovrà esprimersi, previa visita dell’istante, sul nesso di causalità, sulla gravità del danno e sulla tempestività della domanda.

    Nel caso in cui il parere sia negativo su uno o più punti, è possibile proporre ricorso amministrativo entro il breve termine di trenta giorni e successivamente ricorso contro il Ministero della Salute dinanzi al Tribunale competente.

  • Contagiata con il virus dell’Epatite C, da 42 anni attende il risarcimento.

    L’Avvocato scrive alla Lorenzin

    Nel 1975 viene contagiata con il virus dell’Epatite C attraverso una trasfusione di sangue infetto.
    Nel 2015 la Corte d’Appello di Salerno le dà finalmente ragione, ma il Ministero impiega oltre due anni per liquidare gli arretrati.

    Le Cronache – Martedì 4 luglio 2017

  • Epatite quiescente e risarcibilità del danno

    I limiti della ascrivibilità alla Tabella A DPR 834/81: la differenza tra HCV ed HBV.

     

    Chi scopre di essere affetto da una epatite ed ha subito in passato trasfusioni di sangue può presentare domanda alla propria ASL di appartenenza per ottenere l’indennizzo di cui alla L. 210/92. Previa istruttoria, l’istante verrà sottoposto a visita dalla C.M.O. competente, la quale si dovrà esprimere su tre elementi: nesso di causalità, tempestività della domanda ed ascrivibilità a tabella della patologia.

    Non condividiamo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno è indennizzabile solo quando supera una soglia minima, mentre coloro i quali sono affetti da un’epatite in uno stato “quiescente” -secondo il Ministero, in questo caso “non ascrivibile” ad alcuna categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981- non potrebbero accedere ai benefici di cui alla L. 210/92.

    Non lo condividiamo perché la classificazione del danno in riferimento alla citata tabella è obsoleta e probabilmente neanche semanticamente corretta, ma non se ne può negare l’esistenza ed anzi la Corte di Cassazione lo adotta con costanza: vari sono i precedenti di rigetto delle istanze presentate da soggetti affetti da epatite HCV correlata.

    I casi di effettiva “quiescenza” della patologia, che riguardano quasi esclusivamente l’HCV, sono rari, in considerazione sia del continuo lavoro fibrotico ed invalidante delle epatopatie croniche HCV correlate, sia della non infrequente normalizzazione degli indici di citolisi in un quadro di epatopatia cronica HCV correlata, suscettibile in quanto tale di debito apprezzamento come menomazione permanente dell’integrità psicofisica assimilabile per lo meno al disepatismo, ripreso nell’ottava categoria della più volte richiamata Tabella A. In verità oltre 1/3 dei soggetti cronicamente HCV positivi, oltre ad essere vincolato a regimi alimentari rigidi, sviluppa un’irreversibile ed incontrastabile fibrosi che evolve verso una cirrosi e questa, in alcuni casi, sfocia nel cancro al fegato.

    Negare che tutto ciò configuri un danno irreversibile da epatite post-trasfusionale appare quantomeno azzardato.

    Peraltro, non va dimenticato che tra il virus B ed il virus C vi è una differenza sostanziale: la scienza medica ha universalmente riconosciuto che il ciclo vitale dell’Hepatitis B Virus è diverso rispetto a quello del virus C e, per le sue caratteristiche intrinseche, è quasi sempre caratterizzato da replicazione virale in atto.

     
    Il caso
     

    È questa la tesi -accolta nei tre gradi di giudizio- che ci ha consentito di ottenere una vittoria importante ed un provvedimento che apre le porte ad un revirement giurisprudenziale.

    Con l’Ordinanza 18356/2017 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero della Salute e confermato il diritto di un nostro assistito -affetto da epatite B e C- a percepire l’indennizzo di cui alla L. 210/92, già riconosciuto sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, perché “la malattia contratta dal dante causa non si trovava in uno stato silente in quanto aveva comportato quali conseguenze funzionali lo stato di astenia e di facile stancabilità, accompagnate dalla necessità di osservare una rigida dieta alimentare”.

    Orbene, la succinta motivazione non rende perfettamente l’idea della particolarità del caso.

    Il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso ritenendo condivisibile le conclusioni cui era giunto il CTU: “Dunque in riferimento alla quantificazione del danno, si rileva che per quanto riguarda l’infezione da HCV si è verificata una sieroconversione per cui i molteplici controlli ematochimici hanno sempre dato esito negativo per ricerca di HCV-RNA ed esito positivo per la presenza di anticorpi anti-HCV, e ciò risulta indicativo non di infezione virale in atto ma di un semplice ricordo immunologico di pregresso contatto con il visus C; viceversa per quanto riguarda l’infezione da HBV, i molteplici controlli ematochimici hanno sempre dato esito positivo per la ricerca di HBV-DNA, pur con valori fluttuanti, e di HBs Ag, HBe Ab e HBC IgG, ed esito negativo per la presenza di anticorpi anti-HBs, e ciò risulta verosimilmente indicativo di una replicazione virale in atto, con conseguente peggioramento del quadro clinico e bioumorale”. Il medico nominato, pertanto, ha ben inteso tracciare una netta differenza tra il virus B ed il virus C ed ha, dunque, rilevato la presenza di una “infermità, derivante da trasfusione, ascrivibile alla 7^ (settima) categoria della tabella A allegata al DPR n° 834/81”.

    Vano è risultato il gravame proposto dal Ministero: la Corte d’Appello, rilevato che lo stato “silente” della malattia “sussisteva per l’infezione di tipo C, ma non per l’infezione di tipo B”, ha rigettato l’appello proposto dall’Avvocatura dello Stato (Sentenza n. 121/2015).

    La Corte di Cassazione, come anticipato, non ha potuto far altro che avallare le precedenti decisioni, confermando la condanna del Ministero al pagamento dell’importo stabilito nonché degli interessi.