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Sanzioni RENTRI 2026: importi, riduzioni e pagamento dopo il verbale

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

Chi riceve un provvedimento sanzionatorio relativo al RENTRI ha anzitutto bisogno di distinguere quale obbligo sia stato contestato: iscrizione al Registro, trasmissione dei dati oppure trasmissione dei dati contenuti nei FIR. Le tre ipotesi non sono perfettamente sovrapponibili e, soprattutto, non tutte le riduzioni possono essere applicate automaticamente insieme.

Quanto sono le sanzioni RENTRI nel 2026

L’art. 258, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, sia per la mancata o irregolare iscrizione sia per la mancata o incompleta trasmissione dei dati, una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000 a € 3.000 per i rifiuti pericolosi.

Iscrizione tardiva entro 60 giorni: la riduzione speciale

Il comma 11 contiene una regola specifica: quando l’iscrizione al RENTRI viene effettuata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo. Questa previsione riguarda l’iscrizione tardiva e va tenuta distinta dalla disciplina generale del pagamento in misura ridotta prevista dall’art. 16 della legge n. 689/1981. Per evitare risultati artificiosi, le due riduzioni non devono essere cumulate automaticamente.

FIR e RENTRI: cosa è cambiato dal 15 settembre 2026

In sede di prima applicazione, l’art. 258, comma 10-bis, ha differito al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti. La data del fatto contestato diventa quindi un dato essenziale quando il verbale riguarda proprio la trasmissione dei FIR.

Come viene effettuato il pagamento

Il portale RENTRI ha pubblicato nel 2026 le indicazioni operative per il versamento delle sanzioni ex art. 258, comma 10, specificando capitolo di bilancio, intestazione e causale. Prima del pagamento occorre comunque verificare il provvedimento ricevuto, perché è l’atto a individuare la fattispecie contestata e le modalità operative applicabili.

Calcola la componente pecuniaria

Il nostro calcolatore delle sanzioni ambientali e RENTRI confronta minimo e massimo della fattispecie selezionata e applica la formula dell’art. 16 L. 689/1981 quando compatibile con il caso inserito.

Cosa verificare prima di utilizzare il risultato

Un numero corretto presuppone che siano corretti i dati di partenza: comma contestato, natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti, data della violazione, eventuale iscrizione tardiva e presenza di più violazioni. L’art. 258 disciplina inoltre il cumulo di più illeciti e, in alcune fattispecie, conseguenze ulteriori rispetto alla sola sanzione pecuniaria.

Fonti: d.lgs. n. 152/2006, art. 258, testo vigente; portale RENTRI, “Istituzione del capitolo di bilancio e modalità di pagamento per le sanzioni ex art. 258, comma 10”, 15 aprile 2026.

Dal calcolo al verbale concreto

La formula numerica non sostituisce la verifica della fattispecie contestata, dell’articolo richiamato, della data del fatto e delle eventuali conseguenze accessorie. Per l’inquadramento della documentazione è disponibile la pagina dedicata al diritto ambientale per imprese, autorizzazioni e contenzioso.

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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