Nel pubblico impiego esistono valutazioni sanitarie diverse che possono produrre conseguenze molto differenti. Essere inidonei alla propria mansione, o anche al proficuo lavoro, non equivale automaticamente al requisito richiesto dall’art. 2, comma 12, Legge 335/1995.
Inidoneità alla mansione
Riguarda la possibilità di continuare a svolgere lo specifico lavoro o le specifiche funzioni assegnate. Il quadro può essere incompatibile con quella mansione senza impedire necessariamente ogni altra attività lavorativa.
Inidoneità al proficuo lavoro
È una nozione diversa e più ampia, ma non deve essere sovrapposta automaticamente al requisito della Legge 335/1995. La valutazione concreta dipende dalla disciplina applicabile e dal giudizio medico-collegiale formulato.
Legge 335/1995: qualsiasi attività lavorativa
La pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, richiede invece l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. È quindi necessario dimostrare un livello di compromissione funzionale coerente con una soglia particolarmente rigorosa.
Perché la distinzione è decisiva nel ricorso
Quando la domanda viene respinta, confondere questi piani può indebolire la contestazione. Verbale sanitario, referti specialistici, limitazioni funzionali e storia lavorativa devono essere letti rispetto al requisito corretto.
Pensione di inabilità dipendenti pubblici – Legge 335/1995 →
Ricorso e Corte dei conti →

