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Assegno di mantenimento: quando può essere modificato

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

Un assegno di mantenimento non è necessariamente destinato a rimanere invariato nel tempo. Ma la richiesta di aumento, riduzione o revoca non può fondarsi sul semplice fatto che la situazione “sembra cambiata”: occorre distinguere quale assegno è in discussione, quali circostanze sono sopravvenute e in che modo incidano sull’equilibrio già stabilito.

Prima distinzione: mantenimento del coniuge e contributo per i figli

Nel linguaggio comune si parla spesso genericamente di “assegno di mantenimento”, ma le voci possono avere presupposti diversi. Nella separazione, il mantenimento del coniuge trova disciplina nell’art. 156 c.c.; il contributo destinato ai figli è invece collegato ai doveri genitoriali e alle regole previste dagli artt. 337-ter e seguenti c.c.

La distinzione è importante perché il cambiamento delle condizioni economiche, delle esigenze dei figli o dell’assetto familiare può assumere un peso diverso a seconda del tipo di obbligo che si chiede di modificare.

Quando può essere modificato il mantenimento del coniuge

L’art. 156 c.c. prevede che, quando sopravvengano giustificati motivi, il giudice possa revocare o modificare i provvedimenti economici adottati in sede di separazione. Il punto centrale è quindi la presenza di un cambiamento successivo sufficientemente rilevante rispetto al quadro considerato in origine.

Possono assumere rilievo, a seconda del caso, variazioni dei redditi, perdita o acquisizione di fonti di sostentamento, mutamenti patrimoniali, modifiche della capacità lavorativa o altri fatti idonei a incidere sull’equilibrio economico tra le parti. Non ogni variazione, però, giustifica automaticamente una revisione: deve essere valutata la sua effettiva incidenza.

Il contributo per i figli può essere rivisto

L’art. 337-quinquies c.c. consente ai genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative, tra l’altro, alla misura e alle modalità del contributo per i figli. Le esigenze della prole non sono statiche: età, scuola, salute, attività formative e cambiamenti organizzativi possono modificare il fabbisogno.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nella revisione del contributo per i figli, possono assumere rilievo anche maggiori esigenze legate alla crescita, da valutare insieme alle risorse e alle condizioni economiche dei genitori.

Una diminuzione del reddito basta per ridurre l’assegno?

Non necessariamente. Occorre verificare natura, durata e cause della variazione reddituale e confrontarla con la situazione complessiva. Una riduzione episodica delle entrate non ha lo stesso peso di un cambiamento strutturale; allo stesso modo, il reddito dichiarato non esaurisce sempre l’analisi della capacità economica.

Per questa ragione la domanda di revisione dovrebbe essere accompagnata da documentazione aggiornata e da una ricostruzione trasparente della situazione patrimoniale e reddituale.

La nuova relazione o il nuovo nucleo familiare cambiano tutto?

La nascita di nuovi rapporti familiari o nuovi obblighi può entrare nella valutazione, ma non produce una conseguenza automatica e identica in ogni caso. Occorre comprendere quali effetti economici concreti derivino dal nuovo assetto e quale sia la natura dell’assegno che si intende modificare.

La revisione non coincide con una nuova causa sulla separazione

Il giudizio di revisione non serve a ripetere da capo la valutazione già compiuta senza fatti nuovi. Il confronto parte dall’assetto esistente e verifica se circostanze sopravvenute lo abbiano modificato in modo tale da giustificare un diverso equilibrio.

È inoltre opportuno distinguere il mantenimento riconosciuto nella separazione dall’assegno divorzile: la Corte di cassazione ha ribadito anche di recente che si tratta di istituti autonomi, fondati su presupposti diversi.

Quali documenti servono per una prima valutazione

Il provvedimento o l’accordo che ha stabilito l’assegno costituisce il punto di partenza. A questo vanno aggiunti documenti reddituali e patrimoniali aggiornati, elementi relativi alle spese dei figli quando rilevanti, eventuali variazioni lavorative e una cronologia dei fatti sopravvenuti.

Prima di chiedere una modifica è utile definire con precisione cosa sia cambiato e perché quel cambiamento incida sull’assetto precedente. Una richiesta generica rischia di trasformare una variazione reale in una contestazione poco dimostrabile.

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Fonti

Codice civile – artt. 156, 337-ter e 337-quinquies, Normattiva
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12946/2024

Le condizioni economiche sono cambiate?

Consulta l’area Diritto di famiglia o sottoponi allo Studio il provvedimento e la documentazione aggiornata.

Approfondimento editoriale a cura di Studio Liguori & Fimiani. Profilo dell’Avv. Alfonso Maria Fimiani →

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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