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Casa familiare dopo la separazione: assegnazione, figli e proprietà

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

L’assegnazione della casa familiare non è un premio per un coniuge né una conseguenza automatica della proprietà dell’immobile. La regola centrale è diversa: la decisione deve essere orientata prioritariamente all’interesse dei figli e alla conservazione del loro ambiente di vita.

La proprietà della casa non decide da sola l’assegnazione

L’art. 337-sexies c.c. stabilisce che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Il titolo di proprietà resta rilevante nei rapporti economici tra i genitori, ma non coincide con il criterio decisivo dell’assegnazione.

Questo significa che l’immobile può essere assegnato al genitore con il quale i figli convivono stabilmente anche quando la proprietà appartenga, in tutto o in parte, all’altro genitore. L’assegnazione incide sul godimento del bene, non trasferisce la proprietà.

Perché conta l’habitat familiare dei figli

La funzione dell’istituto è evitare, quando possibile e utile, che la crisi dei genitori comporti per i figli anche la perdita improvvisa del contesto domestico nel quale si è organizzata la loro vita. Scuola, relazioni, abitudini e stabilità quotidiana possono entrare nella valutazione.

Non basta quindi indicare quale genitore “ha diritto” alla casa: occorre capire se e in che misura l’immobile continui a rappresentare il centro effettivo della vita familiare dei figli.

Cosa accade quando i figli diventano maggiorenni

La maggiore età non comporta automaticamente la cessazione dell’assegnazione. La situazione deve essere valutata alla luce della convivenza effettiva e, quando rilevante, della non autosufficienza economica del figlio. Anche in questi casi il legame concreto con la casa familiare resta un elemento centrale.

La giurisprudenza più recente insiste sull’esigenza di una verifica attuale e concreta del rapporto tra figlio, casa e genitore convivente, evitando di fondare la decisione su situazioni soltanto ipotetiche o future.

Nuova convivenza o nuovo matrimonio: la casa si perde automaticamente?

No. Sebbene l’art. 337-sexies menzioni la convivenza more uxorio e il nuovo matrimonio tra le circostanze rilevanti, la Corte costituzionale ha chiarito che non opera una revoca automatica dell’assegnazione: la decisione deve comunque essere verificata alla luce dell’interesse della prole.

La nuova situazione familiare può quindi incidere sulla valutazione, ma non sostituisce l’accertamento concreto delle esigenze dei figli e della funzione che l’abitazione continua a svolgere.

L’assegnazione incide anche sui rapporti economici

Il godimento esclusivo della casa rappresenta un’utilità economicamente apprezzabile e il giudice ne tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando anche il titolo di proprietà. L’assegnazione non può quindi essere letta isolatamente rispetto a mantenimento, disponibilità patrimoniali e complessivo assetto economico della separazione.

Quando può essere chiesta la revisione

L’assetto può essere rivisto quando cambiano le circostanze che lo giustificavano: ad esempio, quando viene meno la stabile convivenza dei figli con il genitore assegnatario o muta in modo sostanziale la funzione dell’immobile quale casa familiare. Anche qui non basta un fatto isolato: serve verificare la situazione concreta.

Quali documenti sono utili

Il provvedimento di separazione o gli accordi precedenti, il titolo di proprietà o il contratto relativo all’immobile, la situazione anagrafica, gli elementi sulla convivenza dei figli e la documentazione economica possono essere rilevanti per una prima analisi. Se si chiede una modifica, è necessario individuare il fatto nuovo rispetto all’assetto originario.

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Fonti

Codice civile – art. 337-sexies, Normattiva
Corte costituzionale, sentenza n. 308/2008

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Approfondimento editoriale a cura di Studio Liguori & Fimiani. Profilo dell’Avv. Alfonso Maria Fimiani →

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