Informazione generale, da verificare sul caso concreto. Gli effetti della malattia sulla NASpI dipendono dall’indennizzabilità dell’evento, dal momento in cui insorge e dalla disciplina applicabile alla categoria di lavoratore. Avvertenze e limiti di utilizzo.
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NASpI e malattia si possono prendere insieme?
Non per lo stesso periodo quando spetta l’indennità di malattia. L’INPS chiarisce che la NASpI non sostituisce la tutela economica di malattia. Se la malattia è indennizzabile e ricorrono le condizioni previste, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per il periodo coperto dalla malattia e riprende successivamente per la parte residua.
Malattia durante la NASpI entro 60 giorni dalla cessazione
Quando la malattia insorge durante la percezione della NASpI ma entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ed è indennizzabile, l’INPS prevede la sospensione della NASpI per la durata dell’indennità di malattia. Terminato l’evento, la NASpI viene ripristinata per il periodo residuo.
Malattia non indennizzata dopo il 60° giorno
La regola cambia se la malattia non è indennizzata. Le FAQ INPS precisano che, quando la malattia non è indennizzabile perché insorta oltre il sessantesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto, la NASpI non viene sospesa. Per questo non è corretto applicare automaticamente la sospensione a qualunque certificato di malattia.
La malattia può sospendere i 68 giorni per chiedere la NASpI?
Sì, ma soltanto nei casi di malattia indennizzabile previsti dalla disciplina previdenziale. Se una malattia comune indennizzabile dall’INPS, oppure un infortunio sul lavoro o una malattia professionale indennizzabili dall’INAIL, insorgono nei termini previsti dopo la cessazione, il termine di 68 giorni per presentare la domanda NASpI rimane sospeso per la durata dell’evento e riprende poi per la parte residua.
Se invece la malattia non è indennizzabile per la specifica categoria di lavoratore dopo la cessazione del rapporto, il termine di 68 giorni non si sospende. Il messaggio INPS n. 4211/2019 richiama espressamente la necessità di verificare il contratto e la tutela previdenziale applicabile.
Se la malattia è iniziata prima della cessazione del lavoro
Quando una malattia indennizzabile è iniziata durante il rapporto e prosegue dopo la cessazione, la decorrenza del termine per presentare la domanda NASpI va coordinata con la fine dell’evento. Anche in questo caso è decisivo verificare che la malattia sia effettivamente coperta dalla tutela economica prevista per quella categoria di lavoratore.
Malattia e maternità non seguono esattamente la stessa regola
Entrambi gli eventi possono incidere sulla NASpI, ma presupposti e decorrenze non sono identici. Per la maternità consulta l’approfondimento dedicato su NASpI e maternità 2026.
Quando serve verificare il caso concreto
Una data sbagliata può modificare sia il periodo di pagamento sia la tempestività della domanda. Sono quindi rilevanti la data di cessazione del rapporto, l’inizio e la fine della malattia, la sua indennizzabilità e la categoria contrattuale del lavoratore.
Fonti verificate
INPS, FAQ NASpI, aggiornate al 31 luglio 2025; INPS, scheda “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”; circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015; messaggio INPS n. 4211 del 18 novembre 2019.

