Site icon Studio Liguori & Fimiani

Modifica di un impianto con AUA o AIA: quando basta una comunicazione e quando serve una nuova autorizzazione

Stabilimento industriale con nuova linea produttiva in installazione, oggetto di verifica per modifica dell'autorizzazione AUA o AIA

La sostituzione di un macchinario, l’introduzione di una linea produttiva o l’ampliamento della capacità di uno stabilimento possono modificare il quadro autorizzativo ambientale dell’impresa. Anche un intervento circoscritto può incidere su emissioni, scarichi, consumi e gestione dei rifiuti. Quando l’attività è soggetta ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), occorre distinguere le modifiche sostanziali da quelle non sostanziali e verificare il procedimento applicabile prima dell’investimento.

La prima verifica riguarda l’autorizzazione esistente

L’AUA, regolata dal d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riunisce determinati titoli ambientali, fra cui quelli relativi a scarichi ed emissioni. L’AIA, disciplinata dal Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, riguarda le installazioni individuate dalla normativa e valuta in modo integrato i loro effetti ambientali. Le procedure di modifica devono pertanto essere esaminate separatamente. Il provvedimento vigente, i suoi allegati e le prescrizioni costituiscono il punto di partenza: una nuova materia prima, ad esempio, può determinare emissioni diverse anche quando la denominazione dell’attività rimane invariata.

Modifica sostanziale e non sostanziale: quali criteri applicare?

Per l’AUA, l’art. 2, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 59/2013 rinvia alle normative settoriali relative ai titoli compresi nell’autorizzazione. Per l’AIA, l’art. 5, comma 1, lett. l-bis), del d.lgs. n. 152/2006 valorizza gli effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana. Per le attività dell’Allegato VIII, l’incremento di una grandezza oggetto di soglia che raggiunga o superi il valore della soglia stessa integra inoltre una modifica sostanziale. Dimensioni e costo del macchinario non sono quindi criteri autosufficienti: contano capacità produttiva, emissioni, effetti sulle matrici ambientali e prescrizioni del titolo.

Modifica dell’impianto soggetto ad AUA: i termini di trenta e sessanta giorni

L’art. 6 del d.P.R. n. 59/2013 prevede la comunicazione delle modifiche non sostanziali nei casi prescritti. Qualora l’autorità non si esprima entro sessanta giorni, il gestore può procedere all’esecuzione dell’intervento; l’eventuale aggiornamento del titolo non ne modifica la durata. Per una modifica sostanziale occorre invece presentare domanda secondo l’art. 4. Se l’autorità reputa sostanziale una modifica comunicata come non sostanziale, può ordinare entro trenta giorni la presentazione della domanda: in tale ipotesi l’intervento attende il rilascio dell’autorizzazione. I trenta giorni e i sessanta giorni hanno dunque funzioni differenti. Occorre verificare anche la disciplina regionale, alla quale il comma 4 attribuisce specifici margini regolatori.

Modifica dell’impianto soggetto ad AIA: quando serve una nuova autorizzazione

L’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 impone al gestore di comunicare le modifiche progettate. L’autorità può aggiornare l’AIA o le sue condizioni e, se reputa sostanziale la modifica, comunica entro sessanta giorni la necessità di una nuova domanda. Per la modifica sostanziale l’istanza è corredata dall’aggiornamento delle informazioni dell’art. 29-ter e l’autorizzazione deve precedere l’intervento. Per le modifiche comunicate come non sostanziali, il comma 1 consente al gestore di procedere decorso il termine di sessanta giorni. Gli effetti di tale decorso hanno però suscitato questioni interpretative.

Il silenzio dell’amministrazione equivale a un’autorizzazione definitiva?

Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2023, n. 9285, ha escluso che il decorso del termine dell’art. 29-nonies determini necessariamente un’autorizzazione tacita definitivamente consolidata, distinguendo la possibilità di eseguire la modifica dalla permanenza dei poteri amministrativi. Il TAR Lombardia, Brescia, con ordinanza 3 giugno 2025, n. 506, ha rimesso alla Corte di giustizia una questione sull’interpretazione dell’art. 20, par. 2, della direttiva 2010/75/UE, prospettando una differente lettura del meccanismo nazionale. La questione documenta un’incertezza interpretativa: la comunicazione tecnica deve perciò giustificare accuratamente la qualificazione proposta, anche nell’eventualità di controlli successivi.

Una modifica non sostanziale può richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione

Una sostituzione dell’impianto di trattamento delle emissioni può migliorare le prestazioni ambientali e restare non sostanziale, pur richiedendo l’aggiornamento delle caratteristiche tecniche e dei monitoraggi riportati nell’autorizzazione. In altri casi componenti equivalenti possono lasciare invariato il quadro autorizzativo. La soluzione dipende dal titolo e dall’intervento concreto. Anche le indicazioni ministeriali per l’AIA distinguono le modifiche sostanziali dagli aggiornamenti conseguenti a modifiche non sostanziali.

E se l’impianto è stato autorizzato mediante VIA o PAUR?

Quando l’impianto è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale o autorizzato con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, occorre verificare anche la rilevanza della modifica ai fini della VIA. La qualificazione come non sostanziale ai fini AIA non risolve automaticamente la questione della valutazione ambientale del progetto. L’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006 disciplina anche modifiche ed estensioni di progetti esistenti. Devono essere considerati progetto originario, provvedimenti di VIA, prescrizioni PAUR e normativa applicabile.

Il rischio di realizzare una modifica prima di aver verificato il titolo

Si consideri un’impresa che installi una nuova linea ritenendola non sostanziale. Un successivo controllo accerta un aumento significativo della capacità o emissioni diverse da quelle autorizzate. L’autorità potrebbe contestare la qualificazione e richiedere un diverso procedimento. Secondo il regime e la violazione, possono derivarne diffide, prescrizioni, misure sull’esercizio e, nei casi previsti, responsabilità sanzionatorie. La mera esistenza di un’AUA o AIA formalmente valida non prova che l’assetto modificato sia interamente coperto dal titolo.

Come impostare correttamente la modifica prima dell’investimento

La valutazione inizia dal confronto tra configurazione autorizzata e configurazione futura. Occorre esaminare provvedimento, allegati, planimetrie, prescrizioni, aggiornamenti e dati progettuali relativi a capacità, materie prime, emissioni, scarichi e rifiuti. Segue la verifica delle regole nazionali e regionali, degli eventuali procedimenti VIA e dei titoli settoriali. Inserire i tempi autorizzativi nella programmazione industriale riduce il rischio di immobilizzare investimenti in opere o macchinari inutilizzabili.

Conclusioni

La modifica di un impianto autorizzato richiede un esame congiunto della disciplina, degli effetti ambientali e del contenuto concreto del provvedimento vigente. AUA e AIA prevedono semplificazioni per le modifiche non sostanziali, ma conservano differenze procedimentali importanti. Il decorso dei termini va valutato con cautela, anche alla luce del dibattito giurisprudenziale sull’art. 29-nonies. Lo Studio Liguori & Fimiani assiste le imprese nell’esame dei titoli, nella qualificazione giuridica delle modifiche e nei procedimenti di aggiornamento, in coordinamento con i consulenti tecnici incaricati.

Per approfondire: Autorizzazione Unica Ambientale; Autorizzazione Integrata Ambientale; guida all’AIA.

Exit mobile version