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Accesso agli atti di gara: come ottenere l’offerta del concorrente e contestare gli oscuramenti

Accesso agli atti di gara: offerta tecnica, oscuramenti e documentazione della procedura pubblica

A cura di

Studio Liguori & Fimiani

Approfondimenti redazionali su questioni giuridiche e medico-legali. I contenuti non attribuiti personalmente a un professionista restano firmati dallo Studio.


Profili professionali

Avv. Alfonso Maria Fimiani →
Dott.ssa Valeria Liguori →

Per un’impresa che arriva seconda in una gara pubblica, conoscere il punteggio finale spesso non basta. La domanda reale è un’altra: perché l’offerta dell’aggiudicatario ha ottenuto un punteggio migliore?

Per rispondere occorre poter esaminare i verbali, l’offerta tecnica, la documentazione rilevante e, quando necessario, le giustificazioni prodotte dall’impresa concorrente.

Il problema diventa particolarmente delicato quando una parte dell’offerta viene oscurata perché l’aggiudicatario invoca la presenza di segreti tecnici o commerciali.

Gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 costruiscono un sistema nel quale la conoscibilità degli atti dovrebbe accompagnare l’aggiudicazione, evitando che l’impresa debba intraprendere una lunga procedura di accesso prima ancora di poter comprendere se esistano ragioni per proporre ricorso.

Sul punto è intervenuta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, chiarendo quando opera il termine speciale previsto dal Codice e quando, invece, torna applicabile il rito generale dell’accesso.

Per l’inquadramento complessivo del contenzioso di gara si veda anche la pagina dello Studio su appalti pubblici, esclusioni, aggiudicazioni e ricorsi.

Dopo l’aggiudicazione l’accesso dovrebbe essere immediato

L’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 ha modificato in modo significativo il funzionamento dell’accesso agli atti di gara.

L’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione devono essere messi a disposizione, attraverso la piattaforma digitale utilizzata dalla stazione appaltante, dei candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione.

Per gli operatori economici collocati nei primi cinque posti il sistema è ancora più incisivo: le offerte presentate devono essere rese reciprocamente disponibili secondo quanto previsto dalla norma.

La logica è evitare il ricorso “al buio”: l’impresa deve poter valutare gli atti prima di decidere se contestare l’esito della procedura.

L’aggiudicatario può chiedere di oscurare parti della propria offerta

Trasparenza della gara non significa automatica divulgazione di ogni informazione aziendale.

L’art. 35 del Codice tutela le informazioni che costituiscono effettivi segreti tecnici o commerciali. Un’impresa può quindi chiedere che determinate parti della propria offerta non siano rese accessibili ai concorrenti.

Non basta, però, affermare genericamente che l’offerta contiene “know-how aziendale” o “informazioni riservate”. La richiesta deve individuare concretamente le informazioni da proteggere e spiegare perché la loro divulgazione produrrebbe un pregiudizio competitivo.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8257 del 15 ottobre 2024, ha chiarito che il richiamo al know-how non può essere meramente dichiarativo: deve trattarsi di informazioni specificamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico e dotate di effettivi e comprovabili caratteri di segretezza.

La stazione appaltante deve valutare la richiesta di oscuramento

Quando l’aggiudicatario chiede la segretazione di alcune parti dell’offerta, la stazione appaltante non svolge una funzione meramente notarile.

Deve verificare se le informazioni indicate possiedano realmente le caratteristiche che ne giustificano la protezione e, quando entra in gioco l’esigenza difensiva dell’altro concorrente, deve ponderare i contrapposti interessi.

Una motivazione che si limiti a richiamare la dichiarazione dell’aggiudicatario può quindi risultare insufficiente. L’amministrazione deve compiere una propria valutazione.

Pubblicare l’offerta già oscurata non equivale a decidere sull’oscuramento

È uno dei punti centrali chiariti dall’Adunanza plenaria n. 8/2026.

La mera pubblicazione sulla piattaforma di un documento parzialmente oscurato, anche se accompagnata dalla richiesta di segretazione dell’impresa interessata, non equivale di per sé a una decisione della stazione appaltante sulla richiesta.

Il concorrente deve poter conoscere non soltanto il fatto che una parte dell’offerta non gli venga mostrata, ma anche la decisione assunta dall’amministrazione e le ragioni per cui essa abbia ritenuto prevalente la riservatezza.

Il termine di dieci giorni non opera in ogni situazione

L’art. 36, comma 4, prevede un rito particolarmente rapido per contestare le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento.

La Plenaria n. 8/2026 ha però chiarito che questo termine eccezionalmente breve opera soltanto nel caso tipico in cui la stazione appaltante abbia rispettato il modello legale: comunicazione dell’aggiudicazione, disponibilità degli atti e indicazione contestuale delle decisioni assunte sugli oscuramenti.

Quando questo modello non viene rispettato, la disciplina speciale non può essere estesa analogicamente.

Se il procedimento speciale non si perfeziona torna il rito generale dell’accesso

In tali ipotesi torna a espandersi la disciplina generale dell’art. 116 c.p.a., con il relativo termine di trenta giorni per la tutela in materia di accesso.

La differenza tra dieci e trenta giorni è rilevante, ma non autorizza ad attendere. Negli appalti i termini processuali sono compressi e il problema dell’accesso può intrecciarsi con l’impugnazione dell’aggiudicazione.

Per l’impresa che ritiene di aver subito un pregiudizio, occorre quindi verificare immediatamente la comunicazione di aggiudicazione, i documenti effettivamente disponibili sulla piattaforma, le parti oscurate, la decisione della stazione appaltante e la data in cui ciascun documento è stato reso conoscibile.

Il diritto di difesa non cancella automaticamente i segreti commerciali

La formula “mi serve per fare ricorso” non determina automaticamente l’ostensione integrale dell’offerta.

Il diritto europeo e la giurisprudenza nazionale richiedono un bilanciamento concreto tra tutela giurisdizionale del concorrente e protezione dei segreti tecnici e commerciali.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con ordinanza 10 giugno 2025, causa C-686/24, ha escluso una disciplina che attribuisca automaticamente prevalenza all’accesso difensivo senza consentire all’amministrazione di bilanciare i contrapposti interessi.

L’istanza non può essere meramente esplorativa

Quando le informazioni richieste costituiscono realmente segreti tecnici o commerciali, l’impresa interessata all’accesso deve costruire con attenzione la propria richiesta.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7813 del 7 ottobre 2025, ha ritenuto inammissibile una richiesta che non dimostrava la stretta indispensabilità della documentazione rispetto alle esigenze difensive prospettate, risolvendosi in un tentativo esplorativo di conoscere l’intera documentazione di gara.

L’impresa dovrebbe quindi indicare quale profilo dell’aggiudicazione intenda verificare: un determinato punteggio tecnico, la presenza di una caratteristica essenziale, una soluzione progettuale, la sostenibilità di una giustificazione o la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto valutato dalla commissione.

Anche l’aggiudicatario deve motivare seriamente la segretezza

Dal lato dell’impresa aggiudicataria, la tutela del know-how è possibile, ma deve essere preparata in modo puntuale.

Una richiesta generica di oscurare interi capitoli dell’offerta rischia di non essere sufficiente. È più efficace individuare la specifica informazione riservata, il suo valore economico, la ragione per cui non è normalmente conosciuta sul mercato, le misure adottate per mantenerla segreta e il danno concorrenziale che potrebbe derivare dalla divulgazione.

Anche la riservatezza, quindi, deve essere concretamente giustificata.

Cosa deve controllare subito l’impresa che ha perso la gara

Dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, il controllo dovrebbe essere immediato.

Occorre verificare quali documenti siano effettivamente disponibili sulla piattaforma e confrontarli con ciò che l’art. 36 prevede debba essere reso conoscibile.

Se l’offerta tecnica è oscurata, bisogna capire chi abbia chiesto l’oscuramento, quali parti siano state sottratte, quale motivazione abbia fornito l’aggiudicatario, se la stazione appaltante abbia adottato una propria decisione e quando tale decisione sia stata comunicata.

Solo dopo questa ricostruzione è possibile stabilire quale iniziativa adottare e soprattutto entro quale termine.

Accesso e ricorso contro l’aggiudicazione devono essere coordinati

L’accesso non è normalmente un fine autonomo: serve a capire se il risultato della gara sia contestabile.

Può emergere che l’offerta sia perfettamente conforme e che il ricorso sarebbe privo di utilità. Oppure può emergere un vizio che senza la conoscenza della documentazione sarebbe stato impossibile individuare.

Per questo accesso e strategia processuale devono essere valutati insieme. Sul tema generale della tutela davanti al giudice amministrativo si veda anche Ricorso al TAR e diritto amministrativo.

Se l’accesso viene negato o resta incompleto

Quando la stazione appaltante nega illegittimamente l’accesso, mantiene oscuramenti non adeguatamente motivati o non risponde a una richiesta che doveva essere esaminata, può essere necessario rivolgersi al giudice amministrativo.

Per le regole generali sull’accesso negato o sul silenzio della pubblica amministrazione è disponibile anche l’approfondimento Accesso agli atti negato o senza risposta: cosa fare.

Che cosa portare all’avvocato

Per valutare rapidamente la situazione sono particolarmente utili la comunicazione di aggiudicazione, il provvedimento di aggiudicazione, la graduatoria, i punteggi, i verbali disponibili, l’offerta tecnica pubblicata sulla piattaforma, le richieste di oscuramento, la decisione della stazione appaltante, le eventuali istanze di accesso già presentate, le PEC e le comunicazioni della piattaforma, il disciplinare e i criteri di valutazione.

In un contenzioso nel quale alcuni termini possono essere estremamente brevi, ricostruire questa sequenza fin dal primo incontro consente di evitare dispersioni di tempo.

Perdere una gara non significa necessariamente avere una causa. Non poter vedere gli atti, però, impedisce persino di saperlo

L’accesso agli atti di gara è lo strumento attraverso il quale un’impresa può verificare se il risultato della procedura sia stato determinato correttamente.

Allo stesso tempo, non è un diritto illimitato a conoscere il patrimonio tecnico del concorrente.

Il sistema richiede un equilibrio tra trasparenza sufficiente a rendere effettiva la tutela giurisdizionale e protezione dei veri segreti tecnici e commerciali.

La Plenaria n. 8/2026 aggiunge un elemento decisivo: un termine processuale eccezionalmente breve può operare soltanto quando la stazione appaltante abbia a sua volta rispettato il procedimento speciale previsto dalla legge.

Per le imprese, la conseguenza pratica è semplice: dopo l’aggiudicazione non bisogna guardare soltanto la graduatoria, ma verificare immediatamente quali atti siano disponibili, quali risultino oscurati, perché lo siano e quando la relativa decisione sia stata comunicata.

Accesso agli atti di gara e tutela dell’impresa

Lo Studio Liguori & Fimiani assiste imprese nelle procedure di accesso agli atti di gara, nella contestazione degli oscuramenti e nella valutazione dei presupposti per l’impugnazione dell’aggiudicazione, nonché nella difesa dell’impresa aggiudicataria quando sia necessario proteggere informazioni tecniche o commerciali effettivamente riservate.

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Fonti normative e giurisprudenziali

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 35 e 36, testi vigenti su Normattiva – art. 35 e Normattiva – art. 36; Cons. Stato, Ad. plen., 9 settembre 2026, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7813; Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257; Corte di giustizia UE, sez. IX, ord. 10 giugno 2025, C-686/24. Approfondimenti ufficiali su Giustizia amministrativa – Adunanza plenaria n. 8/2026.

L’approfondimento informa. Il caso concreto richiede una valutazione propria.

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