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Superbonus e bonus edilizi: chi risponde per lavori incompleti, perdita del bonus e recuperi fiscali?

Contenzioso Superbonus e bonus edilizi: cantiere, contratti, general contractor e documentazione fiscale

Il Superbonus, il bonus facciate, il Sismabonus e gli altri incentivi edilizi hanno generato operazioni nelle quali appalto, progettazione, asseverazioni, sconto in fattura, cessione dei crediti e adempimenti fiscali si sono sovrapposti. Quando qualcosa si interrompe — lavori mai iniziati o incompleti, credito non monetizzato, contestazione tecnica, recupero dell’Agenzia delle Entrate — individuare il soggetto che risponde richiede una ricostruzione molto più precisa di quella necessaria in un normale contenzioso di appalto.

Il problema può riguardare contemporaneamente committenti, condomìni, imprese esecutrici, general contractor, professionisti tecnici e soggetti coinvolti nella gestione fiscale del beneficio. E può aprire piani distinti: civile, tributario e, nei casi patologici, penale.

Per questo il punto di partenza non è chiedersi genericamente “chi ha sbagliato?”, ma ricostruire quale obbligazione non sia stata rispettata, chi l’avesse assunta, quale danno ne sia realmente derivato e come possa essere provato.

Per una visione complessiva dei servizi dello Studio su queste controversie è disponibile anche la pagina dedicata al contenzioso bonus edilizi e Superbonus per imprese, general contractor e committenti.

Lavori non iniziati, sospesi o incompleti: il primo fronte è il contratto

Una parte significativa del contenzioso riguarda imprese o general contractor che avevano assunto l’obbligo di iniziare o completare le opere entro termini collegati alla possibilità di utilizzare il beneficio fiscale e non li hanno rispettati.

Il fatto che l’operazione fosse costruita attorno a un bonus non sostituisce le regole generali dell’appalto. Occorre esaminare il contratto: oggetto delle opere, cronoprogramma, termini di inizio e ultimazione, eventuale natura essenziale del termine, condizioni sospensive, disciplina dello sconto in fattura, penali, obblighi del committente e clausole relative a sopravvenienze normative o indisponibilità della cessione del credito.

Non è la stessa cosa promettere l’esecuzione dei lavori entro una data oppure subordinare l’intera operazione alla possibilità di monetizzare il credito. E non è la stessa cosa assumere contrattualmente il rischio del mancato reperimento di un cessionario oppure limitarsi a indicare lo sconto in fattura come modalità di pagamento.

Nel giudizio conta quindi ciò che le parti hanno realmente pattuito, non la rappresentazione semplificata dell’operazione maturata durante la fase commerciale.

Perdere il bonus può essere un danno, ma deve essere provato

Uno dei temi più delicati riguarda il committente che, a causa del ritardo o dell’interruzione dei lavori, non riesce più a beneficiare dell’aliquota originariamente prevista o deve completare l’intervento a condizioni economiche peggiori.

L’inadempimento dell’impresa non produce automaticamente un diritto al risarcimento pari all’intero beneficio fiscale perduto.

Devono essere dimostrati il danno, il nesso causale con l’inadempimento e la concreta possibilità che, in assenza di quel comportamento, il beneficio sarebbe stato effettivamente conseguito.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2536 del 26 marzo 2025, ha respinto una domanda risarcitoria collegata alla perdita del bonus facciate proprio perché il committente non aveva adeguatamente allegato e provato la possibilità di beneficiare concretamente dell’agevolazione e il relativo danno-conseguenza.

La quantificazione deve quindi essere costruita con attenzione. A seconda del caso possono assumere rilievo la differenza tra il costo contrattuale e quello necessario per completare oggi i lavori, la riduzione dell’aliquota, gli acconti versati, le spese tecniche divenute inutili, i costi di un nuovo appaltatore e, quando ne ricorrano effettivamente i presupposti, la perdita del vantaggio fiscale.

Anche il committente può incidere sulla perdita dell’agevolazione

La prospettiva opposta è altrettanto importante. Impresa e general contractor non rispondono automaticamente ogni volta che il bonus non viene ottenuto.

Il contratto può porre a carico del committente obblighi preliminari e di cooperazione: disponibilità dell’immobile, consegna di documenti, autorizzazioni, delibere condominiali, regolarità richiesta per l’intervento, accesso al cantiere, pagamenti e collaborazione con progettisti e tecnici.

Se la causa giuridicamente rilevante della perdita dell’agevolazione è riconducibile al committente o a un professionista diverso dall’appaltatore, la richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa può risultare infondata o essere ridimensionata.

Il fatto finale — “il bonus è stato perso” — non identifica quindi, da solo, il responsabile.

Blocco della cessione e sconto in fattura: chi aveva assunto il rischio?

Molti cantieri si sono fermati quando il mercato della cessione dei crediti ha iniziato a contrarsi e, successivamente, il legislatore ha fortemente limitato le nuove opzioni di cessione e sconto.

Dal punto di vista civilistico, però, la sopravvenienza normativa o finanziaria non costituisce una formula capace di cancellare ogni obbligazione.

Occorre verificare la data del contratto, la disciplina allora vigente, le clausole pattuite, il rischio assunto dalle parti, le comunicazioni successive e l’eventuale modifica consensuale dell’operazione.

La documentazione scambiata durante il rapporto — PEC, verbali condominiali, addendum, proposte di rimodulazione, comunicazioni del general contractor — può diventare decisiva per stabilire se il mancato reperimento del cessionario costituisse un rischio dell’esecutore, del committente o una sopravvenienza idonea a incidere sul contratto.

Diffida, risoluzione, sospensione dei pagamenti e sostituzione dell’impresa

Quando il cantiere è fermo, la decisione di interrompere il rapporto deve essere coordinata con la disciplina contrattuale.

A seconda dei casi possono venire in rilievo la richiesta di adempimento, la diffida ad adempiere, il termine essenziale, la risoluzione per grave inadempimento, le penali e il risarcimento del danno.

Anche il rifiuto di effettuare ulteriori pagamenti deve essere valutato alla luce dell’art. 1460 c.c. e del principio di buona fede.

Soprattutto, prima di sostituire l’impresa può essere necessario cristallizzare lo stato del cantiere: opere eseguite, difetti, materiali presenti, SAL, lavorazioni mancanti e costi di completamento. Una nuova impresa che intervenga senza una preventiva ricostruzione tecnica può rendere molto più difficile la prova nella successiva causa.

Lavori eseguiti male: il beneficio fiscale non cancella le garanzie dell’appalto

Una quota crescente delle controversie riguarda opere realizzate ma viziate: cappotti, facciate, impermeabilizzazioni, impianti, serramenti e interventi strutturali.

Il fatto che l’intervento sia stato agevolato non sostituisce le garanzie previste dal codice civile. A seconda della natura e gravità dei difetti possono entrare in gioco gli artt. 1667 e 1669 c.c., con termini e presupposti differenti che devono essere valutati tempestivamente.

La contestazione tecnica dovrebbe distinguere tra semplice difformità, vizio dell’opera, difetto grave e problema derivante invece da progettazione, direzione lavori o preesistenze dell’edificio.

General contractor, impresa esecutrice e subappaltatore non coincidono

Molte operazioni sono state organizzate attraverso un general contractor che ha assunto il rapporto con il committente e poi affidato parti dell’intervento ad altre imprese e professionisti.

Nel contenzioso deve essere ricostruita la catena dei contratti.

Il fatto materiale può essere stato eseguito da un subappaltatore, ma la responsabilità contrattuale verso il committente dipende dal rapporto effettivamente esistente. Allo stesso modo, l’impresa chiamata in giudizio deve verificare se la contestazione riguardi un’obbligazione da essa assunta oppure un’attività attribuita a un diverso soggetto.

Questa distinzione è ancora più importante quando la richiesta comprende la perdita del beneficio fiscale o danni di importo molto superiore al valore delle opere direttamente affidate.

Progettisti, direttori dei lavori, asseveratori e professionisti fiscali

Parlare genericamente di “responsabilità del tecnico” è insufficiente.

Progettista, direttore dei lavori, asseveratore energetico, professionista incaricato della riduzione del rischio sismico e soggetto che rilascia il visto di conformità svolgono attività differenti.

Occorre individuare l’incarico ricevuto, l’obbligo professionale violato, l’errore concretamente commesso, la documentazione che avrebbe dovuto essere verificata e il rapporto causale tra quell’errore e il danno contestato.

In alcune vicende la responsabilità può inoltre distribuirsi tra più soggetti, rendendo necessario coordinare domanda principale, chiamate in causa e coperture assicurative professionali.

Quando arriva l’Agenzia delle Entrate cambia il piano della controversia

Una causa contro l’impresa e una contestazione fiscale non sono la stessa controversia.

Il beneficiario può aver organizzato l’operazione mediante sconto in fattura e ritenere che il rischio fiscale sia stato trasferito al general contractor. Ma l’art. 121 del d.l. n. 34/2020 disciplina diversamente i rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

Nel testo vigente, qualora venga accertata la mancanza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero nei confronti del beneficiario. Il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari possono rispondere solidalmente quando ricorre il concorso nella violazione con dolo o colpa grave, secondo i criteri previsti dalla stessa disposizione.

Ciò significa che possono esistere contemporaneamente due problemi distinti: contestare il recupero fiscale e, se ne ricorrono i presupposti, agire in sede civile nei confronti del soggetto il cui comportamento abbia provocato il danno economico.

Che cosa può essere contestato sul piano fiscale

Non esiste un unico “errore Superbonus”.

I controlli possono investire i presupposti soggettivi e oggettivi dell’agevolazione, la tipologia dell’immobile e dell’intervento, le spese sostenute, la congruità dei costi, le asseverazioni, gli stati di avanzamento, il visto di conformità, la documentazione tecnica, la comunicazione delle opzioni e l’effettiva realizzazione delle opere.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che le violazioni meramente formali che non pregiudicano l’attività di controllo non comportano automaticamente la decadenza, mentre le violazioni rilevanti devono essere valutate rispetto allo specifico intervento interessato.

Prima di accettare una pretesa fiscale occorre quindi individuare con precisione quale requisito l’Ufficio ritenga mancante e quale effetto la legge colleghi a quella specifica irregolarità.

Beneficiario, fornitore e cessionario: responsabilità fiscali differenti

Il fatto che un credito derivi da un’agevolazione successivamente contestata non significa che ogni soggetto attraverso il quale quel credito sia transitato debba rispondere nello stesso modo.

La disciplina dell’art. 121 distingue il recupero nei confronti del beneficiario dal possibile coinvolgimento del fornitore e dei cessionari. Per questi ultimi assumono rilievo il concorso nella violazione, il dolo o la colpa grave e, nei casi previsti, la documentazione acquisita e la diligenza concretamente osservata.

Anche la difesa dell’impresa o del cessionario deve quindi ricostruire il ruolo effettivamente assunto, ciò che il soggetto conosceva, i documenti ricevuti e le verifiche compiute.

Quando entra in gioco il profilo penale

Lavori inesistenti, fatture per operazioni non effettuate, documenti falsi o asseverazioni non veritiere possono trasformare una controversia civile o fiscale in una vicenda penale.

In questo contesto può assumere rilievo anche il sequestro dei crediti.

La Corte di cassazione, sez. VI, con sentenza n. 41798 del 12 novembre 2024, in una vicenda relativa a crediti da bonus facciate originati da lavori ritenuti inesistenti, ha confermato la possibilità del sequestro preventivo impeditivo dei crediti giunti a terzi cessionari quali cose pertinenti al reato.

Il procedimento penale, quello tributario e i rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti restano tuttavia piani differenti: una misura cautelare penale non equivale, da sola, alla definitiva attribuzione della responsabilità civile o tributaria.

Ricevuto un atto fiscale, non si può attendere la causa contro il general contractor

Quando arriva un atto dell’Agenzia delle Entrate, il primo documento da analizzare è l’atto stesso: motivazione, annualità, bonus contestato, prove utilizzate dall’Ufficio, documentazione disponibile e termine per impugnare.

Nel processo tributario il termine ordinario per proporre ricorso contro l’atto impugnabile resta, in via generale, di sessanta giorni dalla notificazione, salvo le specifiche regole applicabili alla singola fattispecie.

Aspettare l’esito della controversia civile con l’impresa può quindi compromettere irrimediabilmente la difesa fiscale. I due percorsi devono essere coordinati, non confusi.

Il general contractor può essere obbligato a tenere indenne il committente?

Dipende dal contratto, dalla clausola di manleva e dall’esistenza di un danno attuale.

Una clausola con cui il general contractor assume determinati rischi fiscali o obblighi di garanzia può avere grande rilievo nei rapporti interni, ma deve essere interpretata nel suo contenuto concreto.

Occorre inoltre distinguere il rischio di una futura contestazione da una perdita patrimoniale già verificatasi: non ogni potenziale pretesa dell’Amministrazione si traduce immediatamente in un danno risarcibile.

Quali documenti deve recuperare subito il committente

Contratto e allegati, computi metrici, capitolati, cronoprogrammi, delibere condominiali, fatture, bonifici, comunicazioni di cessione, SAL, asseverazioni, APE, documentazione Sismabonus, pratiche edilizie, relazioni del direttore dei lavori, PEC, diffide, verbali di sopralluogo e atti dell’Agenzia delle Entrate costituiscono il nucleo del fascicolo.

Occorre inoltre distinguere ciò che era stato effettivamente realizzato da ciò che risultava soltanto contabilizzato. Quando questo dato è controverso, una verifica tecnica tempestiva può essere decisiva per la successiva causa civile o tributaria.

Come deve difendersi impresa o general contractor da una richiesta di risarcimento

Anche l’esecutore che riceva una richiesta elevata per “perdita del Superbonus” dovrebbe evitare una difesa generica.

Bisogna verificare che cosa fosse stato promesso, quali obblighi spettassero al committente, se esistessero impedimenti tecnici o amministrativi, chi dovesse produrre la documentazione, se il termine fosse realmente essenziale, se l’agevolazione sarebbe stata comunque ottenibile e se il danno reclamato sia effettivo e provato.

Deve inoltre essere ricostruito l’eventuale ruolo causalmente rilevante di progettisti, direttori dei lavori, asseveratori o altri professionisti.

Quando contenzioso civile e tributario si sovrappongono

È il caso più complesso: lavori parzialmente eseguiti, SAL asseverato, sconto in fattura o cessione, e successivo recupero fiscale.

Il committente può attribuire l’errore al general contractor; il general contractor al tecnico; il professionista può sostenere di avere asseverato sulla base dei dati disponibili; nel frattempo l’Amministrazione finanziaria agisce nei confronti del beneficiario.

In queste situazioni serve una cronologia dell’intera operazione nella quale sovrapporre contratto, lavori realmente eseguiti, documentazione tecnica, flussi economici e posizione fiscale.

È precisamente questa sovrapposizione a rendere il contenzioso sui bonus edilizi diverso da un ordinario giudizio di appalto.

Prima di agire bisogna individuare esattamente il problema

La stagione dei bonus edilizi continuerà a produrre contenzioso anche dopo la conclusione dei lavori: controlli fiscali, richieste restitutorie, azioni di responsabilità e controversie sui crediti possono emergere a distanza di anni.

Non esiste una responsabilità automatica del committente, dell’impresa o del professionista.

Il punto di partenza deve essere la ricostruzione coordinata di contratto, sequenza dei lavori, percorso fiscale dell’agevolazione e comportamento di ciascun soggetto coinvolto.

Solo dopo questa ricostruzione è possibile stabilire se occorra chiedere l’adempimento, risolvere il contratto, recuperare somme versate, quantificare un danno, contestare una richiesta avversaria, chiamare in causa un professionista o impugnare un atto dell’Agenzia delle Entrate.

Contenzioso Superbonus e bonus edilizi

Lo Studio Liguori & Fimiani assiste committenti, condomìni, imprese, general contractor e professionisti nelle controversie derivanti da Superbonus, bonus facciate, Sismabonus e dagli altri incentivi edilizi, sia nei rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti nell’intervento sia nei procedimenti e nel contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.

Quando il problema coinvolge contemporaneamente esecuzione delle opere, beneficio fiscale e responsabilità di più soggetti, la valutazione richiede l’esame coordinato della documentazione contrattuale, tecnica e tributaria.

Consulta la pagina dedicata al contenzioso bonus edilizi e Superbonus oppure sottoponi il caso allo Studio →


Fonti essenziali

Art. 121, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, nel testo vigente, su Normattiva; Agenzia delle Entrate, Guida Superbonus – controlli e misure antifrode; Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2024, n. 41798, testo disponibile nella banca dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Trib. Milano, 26 marzo 2025, n. 2536, sulla prova del danno collegato alla perdita del bonus facciate.

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