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Accettazione tacita dell’eredità: quando si diventa eredi senza una dichiarazione espressa

L’eredità può essere accettata anche senza una dichiarazione formale. L’art. 476 c.c. considera tacita l’accettazione quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.

Non ogni atto sui beni ereditari equivale ad accettazione

Occorre distinguere gli atti conservativi o di gestione consentiti al chiamato dagli atti che presuppongono l’esercizio di un diritto ereditario. La qualificazione dipende dal comportamento concreto e dalla sua funzione.

Perché la distinzione è importante

Una volta acquistata la qualità di erede attraverso un’accettazione valida, non è più possibile rinunciare all’eredità. Per questo, soprattutto quando esistono debiti o passività non conosciute, è opportuno verificare gli atti già compiuti prima di decidere come procedere.

Quali comportamenti devono essere esaminati

Azioni giudiziarie sui beni ereditari, atti di disposizione, riscossioni, pagamenti e altre attività possono assumere significati differenti. La giurisprudenza richiede che il comportamento sia incompatibile con la volontà di rinunciare e presupponga la qualità di erede.

Debiti ereditari e beneficio d’inventario

Se il patrimonio del defunto non è ancora chiaro, la verifica dell’eventuale accettazione tacita deve precedere la valutazione tra rinuncia e beneficio d’inventario.

Successioni ed eredità – pagina nazionale →
Eredità con debiti: rinuncia o beneficio d’inventario →

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