Informazione generale, da verificare sul caso concreto. Con un nuovo lavoro la NASpI può continuare in misura ridotta, essere sospesa oppure cessare. La conseguenza dipende soprattutto da tipo di attività, reddito previsto, durata effettiva del rapporto e comunicazioni all’INPS. Avvertenze e limiti di utilizzo.
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Posso lavorare mentre prendo la NASpI?
Sì, ma non esiste una regola unica. Trovare un nuovo lavoro non comporta automaticamente la perdita della NASpI. In base alle caratteristiche del rapporto, la prestazione può essere sospesa, ridotta oppure decadere. È quindi importante non confondere la durata del contratto con il reddito che si prevede di percepire.
Nuovo lavoro dipendente: sospensione, riduzione o decadenza
Se il nuovo rapporto subordinato ha durata non superiore a sei mesi, la NASpI è normalmente sospesa d’ufficio per la durata del rapporto e riprende, al termine, per il periodo residuo. Quando invece il reddito annuo previsto resta entro il limite che consente di conservare lo stato di disoccupazione, può operare – ricorrendone le condizioni – il cumulo con NASpI ridotta: l’indennità viene ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo interessato, e il reddito deve essere comunicato all’INPS nei termini.
Per il lavoro dipendente e parasubordinato il parametro fiscale di riferimento è oggi collegato alla soglia di € 8.500 annui. L’INPS l’ha adeguata con il messaggio n. 1414/2024 in relazione alla no-tax area; il parametro va comunque verificato nell’anno concreto perché dipende dalla disciplina fiscale vigente.
Quando si perde la NASpI per un nuovo lavoro dipendente?
La decadenza non va ricavata dalla sola durata formalmente indicata nel contratto. Con l’ordinanza n. 6141 del 17 marzo 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito, in relazione all’art. 9 del d.lgs. n. 22/2015, che rileva la durata effettiva del rapporto, da verificare anche ex post: la fattispecie di decadenza esaminata presuppone un rapporto subordinato che ecceda sei mesi e un reddito annuo superiore al minimo escluso da imposizione fiscale. Il principio è particolarmente importante nel lavoro intermittente.
Lavoro autonomo durante la NASpI
La NASpI può proseguire in misura ridotta anche quando si avvia un’attività autonoma, se il reddito annuo previsto resta entro il limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione. L’INPS indica per il lavoro autonomo il limite di € 5.500 annui. In questi casi la NASpI è ridotta dell’80% del reddito presunto, rapportato al periodo interessato.
Il reddito previsto deve essere comunicato all’INPS entro il termine previsto mediante NASpI-COM; nei casi indicati dall’Istituto la comunicazione va effettuata anche se il reddito presunto è pari a zero. La mancata comunicazione può determinare la decadenza dalla prestazione.
Lavoro occasionale
Per le prestazioni di lavoro occasionale, l’INPS ammette la cumulabilità con la NASpI entro il limite complessivo di € 5.000 per anno civile; entro tale limite non è richiesta la comunicazione del compenso all’Istituto secondo la disciplina richiamata nelle FAQ NASpI.
NASpI anticipata se si avvia un’attività autonoma
Chi avvia un’attività autonoma o d’impresa può, quando ricorrono i requisiti, valutare anche la NASpI anticipata. Dal 2026 l’anticipazione è erogata in due rate, pari al 70% e al 30% dell’importo dovuto. È uno strumento diverso dal cumulo mensile con reddito autonomo e va scelto dopo aver verificato gli effetti della nuova attività.
Prima di iniziare il nuovo lavoro: cosa va verificato
La domanda corretta non è soltanto “posso lavorare con la NASpI?”, ma quale effetto avrà quel preciso rapporto sulla prestazione che sto già percependo? Devono essere considerati durata effettiva, reddito annuo presunto, natura subordinata o autonoma dell’attività, eventuali rapporti tra vecchio e nuovo datore di lavoro e tempestività della comunicazione all’INPS.
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Fonti verificate
INPS, scheda “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”; INPS, messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024; INPS, FAQ NASpI; Corte di Cassazione, ordinanza n. 6141 del 17 marzo 2026, pubblicata sul portale INPS; INPS, scheda “NASpI anticipata”.

