Navigatore informativo. La Legge 104 non può essere “calcolata” da una diagnosi o da una percentuale di invalidità. Lo strumento parte dal verbale già posseduto e individua i principali benefici lavorativi da verificare. Avvertenze.
Legge 104: quali diritti spettano? Permessi, congedo e guida 2026
Seleziona il tipo di verbale e la tua situazione lavorativa per capire quali benefici meritano una verifica specifica.
Art. 3, comma 1 e comma 3: la differenza decisiva
Il riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, non coincide con la “situazione di gravità” del comma 3. I principali permessi lavorativi e il congedo straordinario richiedono il riconoscimento della gravità, oltre agli ulteriori requisiti previsti per il singolo beneficio.
Tre giorni di permesso e permessi orari
Il lavoratore con disabilità grave può fruire alternativamente di tre giorni mensili, anche frazionabili in ore, oppure di permessi orari giornalieri: due ore se l’orario giornaliero è pari o superiore a sei ore, un’ora se inferiore. Chi assiste un familiare in situazione di gravità può fruire dei tre giorni mensili alle condizioni previste. Dal 2022 non opera più il principio del “referente unico”: fermo il limite complessivo di tre giorni per la stessa persona assistita, più aventi diritto possono alternarsi.
Genitori di figli con disabilità grave
Per i figli sotto i tre anni l’INPS contempla, in alternativa, tre giorni mensili, prolungamento del congedo parentale o permessi orari. Dai tre ai quattordici anni sono previsti, in alternativa, tre giorni mensili o prolungamento del congedo parentale; oltre tale soglia restano i tre giorni mensili.
Congedo straordinario: fino a due anni, ma non per chiunque
Il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 segue un ordine di priorità: coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto convivente; quindi, al ricorrere dei presupposti, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi e parenti o affini entro il terzo grado conviventi. La convivenza, quando richiesta, deve essere instaurata entro l’inizio del congedo e mantenuta per la sua durata.
Ricovero a tempo pieno
Per i permessi, in via generale la persona assistita non deve essere ricoverata a tempo pieno in una struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa, salve le eccezioni espressamente indicate dall’INPS, tra cui alcune necessità di uscita per terapie, lo stato vegetativo o la prognosi infausta a breve termine e la richiesta dei sanitari della presenza del caregiver.
Fonti: art. 33 legge n. 104/1992; art. 42 d.lgs. n. 151/2001; INPS, schede su permessi e congedo straordinario, aggiornate rispettivamente al 2 gennaio 2026 e al 27 giugno 2025.

