Sanzione paesaggistica: calcolo ex art. 167 D.Lgs. 42/2004

Compatibilità paesaggistica. Il motore non verifica se l’intervento rientra nei casi in cui l’accertamento di compatibilità è ammesso. Calcola soltanto la sanzione economica sulla base delle stime di danno e profitto.

Paesaggio · Sanzioni

Sanzione paesaggistica: calcolo danno o profitto ex art. 167

Inserisci le due grandezze risultanti dalla perizia: la sanzione corrisponde al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito.

L’art. 167 D.Lgs. 42/2004 prevede, nei casi di compatibilità paesaggistica ammessa e accertata, una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, determinati previa perizia di stima.