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Questo strumento calcola la durata base della prescrizione penale nel sistema introdotto dalla legge 251/2005, a partire dalla natura del reato e dalla pena massima edittale. Non calcola la data effettiva e non stabilisce se un reato è prescritto.
Dati e risultati devono sempre essere verificati. La scelta del termine, della decorrenza e della disciplina applicabile richiede il controllo del caso concreto.
Qual è la formula del termine base?
Per la regola ordinaria si considera il maggiore tra pena detentiva massima edittale e minimo di legge: 6 anni per i delitti, 4 per le contravvenzioni. I minimi valgono anche per reati puniti con la sola pena pecuniaria. Se ricorre un raddoppio ai sensi dell’art. 157, comma 6, da verificare prima della selezione, la durata base viene moltiplicata per due.
Esempi di calcolo
Un delitto con pena massima di 5 anni ha una base ordinaria di 6 anni. Se la pena massima è 7 anni e 6 mesi, la base è 7 anni e 6 mesi. Una contravvenzione punita con la sola ammenda ha una base ordinaria di 4 anni. Una base di 6 anni, quando il raddoppio è applicabile, diventa 12 anni.
Devo inserire la pena della sentenza?
No. Va inserito il massimo edittale rilevante ai sensi dell’art. 157 c.p., considerando aggravanti a effetto speciale o con pena di specie diversa, senza applicare attenuanti o bilanciamento. Lo strumento non individua il massimo dal nome del reato. L’ergastolo, anche per effetto di aggravanti, esclude l’estinzione per prescrizione.
Perché non compare una data di prescrizione?
La scadenza effettiva richiede la verifica della decorrenza ai sensi dell’art. 158, del regime temporale, delle sospensioni e degli atti interruttivi. Non basta aggiungere automaticamente un quarto al termine base. Il calcolatore non applica questi eventi né i relativi limiti.
Sono comprese le riforme Orlando e Cartabia?
Gli effetti processuali dei diversi regimi non sono inclusi nel risultato. La sentenza della Corte costituzionale n. 38/2026 conferma l’importanza della successione delle discipline del 2017, 2019 e 2021. Per i fatti dal 1° gennaio 2020, la cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado va distinta dall’improcedibilità in impugnazione. La durata base non risolve questa verifica.
Quando non usare questo calcolo?
Non applicarlo automaticamente ai fatti precedenti l’8 dicembre 2005, a fattispecie con modifiche della pena o a discipline speciali non riconducibili alle opzioni disponibili. Sono escluse pene diverse da detentive e pecuniarie. Il risultato non include decorrenza, sospensioni, interruzioni, recidiva, disposizioni transitorie, annullamenti o improcedibilità.
Fonti ufficiali e verifica
Legge 251/2005, art. 6: testo originario della riforma; Corte costituzionale, sentenza 38/2026. Verifica delle fonti: 5 settembre 2026.
Per l’esame del caso puoi contattare lo Studio Liguori & Fimiani.

